Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20027 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 30/09/2011), n.20027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11184-2007 proposto da:

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. GIANTURCO 11, presso lo

studio dell’avvocato COLLELUORI RITA, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

SEVE DI SEVERI EDDA & C. SNC in persona del socio

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato RUOZZI EDGARDO con studio in

MODENA CORSO CANALCHIARO 116, (avviso postale), giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2006 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 23/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3

0/06/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLLELUORI, che si riporta al

ricorso e chiede l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Comune di Savignano sul Panaro propone ricorso per cassazione nei confronti della Seve di Severi Edda & C. s.n.c. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella esattoriale per ici relativa all’anno 1996 oltre sanzioni e interessi, la C.T.R. Emilia Romagna, in riforma della sentenza di primo grado, annullava la cartella opposta. In particolare, avendo la contribuente affermato di non aver mai ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento ed avendo il Comune sostenuto di aver notificato il suddetto avviso, insieme a quelli relativi agli anni 1993, 1994 e 1995, in una unica busta raccomandata, i giudici d’appello rilevavano che, nonostante la mancanza di una espressa previsione, l’uso del singolare nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 induce a ritenere che la norma si riferisca ad una notifica per ogni singolo accertamento, considerato che la notifica cumulativa in una unica busta renderebbe impossibile verificare a quale atto si riferisca. I suddetti giudici aggiungevano che non potevano costituire prova presuntiva del ricevimento dell’avviso de quo gli elementi forniti dal Comune (quali la progressione numerica degli accertamenti asseritamente inviati e l’appunto apposto nell’angolo destro della cartolina di ricevimento) e che pertanto la notifica dell’avviso di accertamento relativo al 1996 doveva ritenersi inesistente ed il Comune doveva ritenersi decaduto dall’azione accertatrice il 31 dicembre 2001. Col primo motivo il Comune ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 si duole che i giudici della C.T.R. abbiano deciso su di una eccezione (relativa alla pretesa illegittimità della notifica dell’avviso prodromico alla cartella impugnata in quanto eseguita per più avvisi in una unica busta raccomandata) proposta per la prima volta in grado d’appello.

La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, posto che non si riporta nel ricorso per cassazione il testo del ricorso introduttivo per consentire di verificare, sulla base della lettura del solo ricorso, la denunciata novità della eccezione. Col secondo motivo il ricorrente si duole che i giudici d’appello abbiano ritenuto non conforme alla previsione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 la notifica di più atti di accertamento riferiti a diverse annualità di imposta con una unica raccomandata.

Col terzo motivo il ricorrente si duole che i giudici d’appello abbiano ritenuto non notificato l’avviso di accertamento ICI relativo al 1996 benchè il Comune avesse seguito per la notifica le modalità indicate dal legislatore. Il ricorrente si duole inoltre del fatto che i suddetti giudici abbiano ritenuto gravante sul Comune la prova che nella raccomandata fosse contenuto l’avviso de quo ed in ogni caso del fatto che la suddetta circostanza non sia stato ritenuta provata per presunzioni nonostante quanto sostenuto e documentato dal Comune.

Le censure sopra esposte, da esaminare congiuntamente perchè logicamente connesse, sono in parte infondate e in parte inammissibili.

E’ vero che l’art. 11, D.Lgs. citato prevede la notifica dell’avviso di accertamento a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, onde la notificazione che segua tale procedura deve ritenersi rituale, ed è vero altresì che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, formatasi anche con riguardo ai negozi ed agli atti unilaterali recettizi, la lettera raccomandata o il telegramma costituiscono prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente (v. tra le altre cass. n. 22133 del 2004 e successive conformi, ma vedi pure, in contrario, cass. n. 24031 del 2006, secondo la quale, in caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo). Occorre tuttavia evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), la presunzione di invio e di conoscenza (con conseguente inversione dell’onere della prova) può ritenersi operante solo nell’ipotesi in cui la busta contenga un solo atto, mentre, ove il mittente affermi di avere inserito nella busta più atti ed il destinatario contesti tale circostanza, torna a carico del mittente l’onere di provare l’intervenuta notifica e quindi il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nella busta spedita per raccomandata.

In particolare, questa Corte ha espressamente affermato che, ai sensi dell’art. 1335 c.c., anche per le dichiarazioni unilaterali recettizie in genere, che siano giunte all’indirizzo del destinatario, vige la presunzione di conoscenza da parte dello stesso, sicchè incombe su di lui, ove neghi di averne avuto notizia, l’onere di provare di essersi trovato senza colpa nella impossibilità di prenderne cognizione e, quindi, anche di provare l’asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta con quella di cui il mittente conserva in qualsiasi modo la copia. Ove, peraltro, l’involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni, e il destinatario ne riconosca solo una (o, come nella specie, solo alcune), è necessario, perchè operi la presunzione di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c., che l’autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare più comunicazioni, fornisca la prova che l’involucro le conteneva, atteso che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione (v. cass. n. 12135 del 2003).

Gravava pertanto sul Comune l’onere di provare che la busta spedita conteneva anche l’avviso relativo al 1996 e tale prova poteva essere offerta anche per presunzioni, tuttavia i giudici d’appello, con valutazione in fatto insindacabile in questa sede se non per vizio di motivazione, hanno ritenuto che detta prova non fosse stata fornita.

In proposito, giova rilevare che nel terzo motivo il ricorrente si è genericamente doluto della mancata considerazione di alcuni elementi sostenuti e documentati dal Comune, laddove, al contrario, i giudici d’appello hanno espressamente considerato i suddetti elementi ed hanno ritenuto che essi non fossero idonei a provare che la busta spedita conteneva l’avviso di cui si discute. Quanto infine alla generica doglianza (contenuta nel citato terzo motivo) circa una “omissione e contraddittorietà della motivazione … scaturite dalla cattiva gestione degli strumenti di formazione della prova” con particolare riferimento alla mancata ricerca di argomenti di prova da parte del giudice, è sufficiente rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v., tra molteplici altre, cass. n. 6288 del 2011).

Col quarto motivo il ricorrente si duole che i giudici d’appello abbiano ritenuto la decadenza dall’azione accertatrice con riguardo all’avviso di accertamento relativo al 1996, senza considerare che il Comune, con la contestata notifica del 2 gennaio 2001, aveva rispettato i termini di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 comma 2.

La censura è inammissibile, posto che, per quanto sopra esposto in relazione ai motivi che precedono, non risulta adeguatamente censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inesistente la notifica dell’avviso relativo al 1996.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100 di cui Euro 1.000 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA