Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20027 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 20027 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA

sul ricorso
ricorso 24721-2016 proposto da:
AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA e comunque per l’AUTORITA’ DI
SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE succeduta alla
prima, in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro
pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
– ricorrenti contro

TRINGALI LUCIA, URSINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO PARLATORE (STUDIO LEGANCE – AVVOCATI

Data pubblicazione: 27/07/2018

ASSOCIATI), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FILIPPO PACCIANI e FILIPPO ANDREA ZORZI
– con troricorrenti nonchè contro

CANEPA GIUSEPPE, PIERACCI ANDREA

avverso la sentenza n. 1205/2016 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 23/03/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/05/2018 dal Presidente CARLO DE CHIARA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale LUIGI
SALVATO, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinunzia;
uditi gli avvocati Maria Vittoria Lumetti per l’Avvocatura Generale
dello Stato e Filippo Pacciani;
rilevato che l’Amministrazione ricorrente ha rinunziato al ricorso con
atto ritualmente notificato alle controparti costituite, le quali tuttavia
non hanno dichiarato di accettare la rinunzia;
ritenuto che pertanto va dichiarata l’estinzione del giudizio di
cassazione;
ritenuto che l’Amministrazione rinunziante va condannata alle spese
processuali, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia al
ricorso. Condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento, in
favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in C 4.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella
misura del 15 %, agli esborsi liquidati in C 200,00 e agli accessori di
legge.

Ric. 2016 n. 24721 sez. SU – ud. 22-05-2018

-2-

– intimati –

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 maggio

2018

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