Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20027 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 24/07/2019), n.20027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20679-2016 proposto da:

LA PIAZZETTA DI M.F. & C. SNC, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CICERONE 62, presso lo studio dell’avvocato

ANNAMARIA DIMAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CARLA

GIORGETTI;

– ricorrente –

contro

AGENTE DELLA RISCOSSIONE;

– intimato –

Nonchè da:

AGENTE DELLA RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO

CIMETTI;

– controricorrente incidentale –

contro

LA PIAZZETTA DI M.F. & C. SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20/2016 della COMM. TRIB. REG. di AOSTA,

depositata il 01/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. In controversia vertente sulla legittimità di un preavviso di fermo di autoveicolo notificato da Equitalia Nord spa alla snc La Piazzetta di M.F. e C., a garanzia del pagamento di alcune cartelle per crediti tributari e non, la commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, con sentenza in data 1 giugno 2016, n. 20, rigettata la preliminare eccezione di parziale difetto di giurisdizione sollevata dall’appellante Equitalia Nord, accoglieva l’appello affermando, in primo luogo, che l’avvenuta notifica delle cartelle, negata dalla contribuente nell’originario ricorso, era dimostrata dai documenti, facenti puntuale riferimento ad ogni singola cartella, prodotti dall’agente della riscossione come allegato n. 3 dell’atto di appello e, in secondo luogo, che il preavviso di fermo, contrariamente a quanto dedotto dalla contribuente, non presentava carenze motivazionali giacchè faceva richiamo al contenuto delle cartelle.

2. La società La Piazzetta ricorre per la cassazione della sentenza sopradetta lamentando, con il primo motivo di ricorso, che la commissione non avrebbe “proferito parola se non generiche allusioni” in merito al dedotto difetto di motivazione del preavviso di fermo e, con il secondo motivo di ricorso, che la commissione avrebbe violato o falsamente applicato norme di diritto e non avrebbe detto alcunchè in ordine al vizio di notifica delle cartelle “ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis” (nel corpo del secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che Equitalia abbia prodotto, a dimostrazione della notifica delle cartelle, “la stampa cartacea della ricevuta di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata” relativo alla notifica medesima ed argomenta che tale documentazione cartacea non è sufficiente a dimostrare “l’avvenuta corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario”).

3. Equitalia Nord resiste con controricorso contenente impugnazione incidentale riferita al capo della sentenza con il quale è stata respinta l’eccezione di parziale difetto di giurisdizione tributaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la commissione ha puntualmente risposto all’eccezione di difetto di motivazione del preavviso dicendo, con implicito richiamo alla L. n. 241 del 1990, art. 3 e alla L. n. 212 del 2000, art. 7 che lo stesso era motivato per relationem (“mediante il richiamo a quanto indicato nelle cartelle di pagamento regolarmente notificate alla società appellata”).

4. Quanto al secondo motivo di ricorso si osserva: le norme di diritto che la commissione avrebbe violato o falsamente applicato non sono indicate dalla ricorrente; la commissione ha affermato che la notifica delle cartelle era dimostrata dai documenti prodotti dall’agente della riscossione come allegato n. 3 dell’atto di appello; il rilievo della ricorrente secondo cui la commissione “nulla dice in ordine al dedotto vizio di notifica delle cartelle di pagamento ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis” è privo di specificità (art. 366 c.p.c.) in quanto la ricorrente non ha dedotto di aver basato l’originaria eccezione di difetto di notifica delle cartelle sul mancato rispetto di quell’articolo (peraltro inconferente atteso che lo stesso riguarda “la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”)

5. Il motivo deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

6. Con il rigetto del ricorso principale il ricorso incidentale resta assorbito.

7. Le spese seguono la soccombenza.

8. Ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;

condanna la snc La Piazzetta di M.F. e C. a rifondere alla spa Equitalia Nord le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2300,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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