Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20027 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/08/2017, (ud. 02/05/2017, dep.11/08/2017),  n. 20027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13295/2010 R.G. proposto da:

GLEISCAR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

M.F., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dagli avv.ti Riccardo Carboni, Marco Porcari e

dal prof. avv. Gianluca Contaldi, ed elettivamente domiciliata

presso lo studio legale del predetto ultimo difensore, in Roma, alla

via Pierluigi da Palestrina, n. 63;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 12/28/09, depositata in data 24 marzo 2009;

Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 19 aprile 2017 dal

Cons. Lucio Luciotti;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore

generale, dott. Del Core Sergio, che ha concluso chiedendo

dichiararsi l’inammissibilità del primo motivo di ricorso ed

accogliersi per quanto di ragione i restanti motivi;

udito l’avv. Giancarlo Caselli, per l’Avvocatura Generale dello

Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 12 del 24 marzo 2009 la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la deducibilità del costo risultante da una fattura emessa dalla Progefai s.c. a r.l. nell’anno 2003 per spese sostenute da tale società nell’esercizio relativo all’anno 2000 per abbonamento e gestione del rischio commerciale per transiti autostradali, e la congruità del costo di Euro 110.000,00 oltre IVA, sostenuto dalla GLEISCAR s.p.a. nell’anno di imposta 2004 per compensare l’attività di consulenza contabile-amministrativa ed informatica svolta dalla controllante GEFIN s.p.a. e che l’amministrazione finanziaria, ritenendo operazione antieconomica, aveva riconosciuto solo per il minor importo di 40.619,01 Euro, recuperando a tassazione la differenza per difetto del requisito dell’inerenza, con avviso di accertamento emesso ai fini IVA, IRPEG ed IRAP.

1.1. Quanto alla fattura emessa dalla Progefai s.c. a r.l., la quale provvedeva anche a ripartire tra gli associati, tra cui la società ricorrente, i contributi ministeriali all’autotrasporto, i giudici di appello sostenevano che la non conoscibilità del tempo decorrente fra il momento della deliberazione di erogazione del contributo e quello di materiale corresponsione, non giustificava in alcun modo il comportamento della ricorrente, tenuto in violazione della disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 1 (già art. 75). Quanto, invece, alla prestazione fatturata dalla GEFIN s.p.a. alla società controllata sulla base di un contratto stipulato in data 30/12/2002, non prodotto in giudizio, secondo la CTR doveva ritenersi, per la parte ritenuta non inerente, come simulata, ai sensi dell’art. 1415 c.c., e che l’amministrazione finanziaria, ancorchè non l’avesse espressamente qualificata come tale, aveva comunque dedotto elementi presuntivi dimostrativi della simulazione della prestazione, che è qualificazione giuridica comunque spettante alla Commissione. Riteneva, quindi, del tutto superflua esaminare la questione posta dalla società contribuente circa le modalità di determinazione del minor compenso comunque riconosciuto alla società controllante.

2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, di cui cinque articolati in diversi submotivi, cuiò replica l’intimata con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109,comma 1 (già art. 75) per avere la CTR sostenuto l’irrilevanza, ai fini della corretta imputazione della stessa nell’esercizio di competenza, del momento conoscitivo della certezza e determinabilità della spesa relativa alla fattura emessa dalla Progefai s.c. a r.l., per spese relative al servizio di abbonamento e gestione del rischio commerciale pei. i transiti autostradali effettuati nell’anno 2000.

1.1. Il motivo è inammissibile. La CTR non è incorsa in alcun a violazione della norma censurata, cha ha correttamente interpretato, avendo piuttosto ritenuto che era il comportamento tenuto nella specie dall’impresa contribuente a non essere giustificato; che è circostanza che involge un accertamento in fatto censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie non dedotto.

2. Con il primo gruppo di motivi di ricorso (secondo motivo), articolato in quattro submotivi, la società ricorrente lamenta la rilevabilità d’ufficio della simulazione del contratto stipulato con la controllante GEFIN s.p.a. avente ad oggetto la prestazione di consulenza contabile-amministrativa ed informatica.

2.1. Con i primi due submotivi, dedotti ai sensi del’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente lamenta che i giudici di appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, (primo submotivo), nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23,56 e 57 (secondo submotivo), hanno qualificato come simulate le prestazioni di consulenza benchè l’amministrazione finanziaria, sia nell’avviso di accertamento (primo submotivo), che negli atti dei giudizi di merito (secondo submotivo) avesse motivato il recupero a tassazione di parte di quei costi sul diverso presupposto dell’assenza del requisito dell’inerenza.

2.2. Con il terzo submotivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente lamenta la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. e del principio di non contestazione, sostenendo che i giudici di appello hanno ritenuto simulate le prestazioni oggetto di ripresa a tassazione benchè l’amministrazione finanziaria non avesse contestato l’esistenza e la validità del contratto, l’effettività delle prestazioni, il pagamento e la regolare fatturazione dei compensi corrisposti alla società controllante.

2.3. Con il quarto submotivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente lamenta che la pronuncia di simulazione delle prestazioni in esame è stata resa dai giudici di appello “a sorpresa”, su questione che l’amministrazione finanziaria non aveva mai dedotto e senza sollecitare il contraddittorio delle parti sulla questione rilevata d’ufficio, e, quindi, in violazione degli art. 111 Cost., art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 34 e dei “principi del diritto di difesa e del contraddittorio e del giusto processo”.

2.4. I motivi sono tutti inammissibili, oltre che infondati.

2.4.1. Al riguardo, va rilevato che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente l’improprio riferimento fatto dalla CTR alla simulazione del rapporto tra controllante e controllata e alla inerenza dei costi, in realtà essendo evidente che i giudici di appello come pure l’amministrazione finanziaria – intendessero far riferimento ad una sovrafatturazione di costi laddove hanno accertato la “creazione di componenti negativi del reddito della controllata” maggiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti e riconosciuti alla società contribuente. Il che porta, ovviamente, ad escludere il rilievo officioso di questione nuova (ovvero, della simulazione di quel rapporto) da parte del giudice di merito, come lamentato nel quarto submotivo, che è pertanto inammissibile non avendo la ricorrente colto la ratio decidendi della sentenza impugnata.

2.4.2. A ciò aggiungasi che le censure sollevate dalla ricorrente con il primo articolato mezzo di impugnazione muovono comunque da un presupposto erroneo, ovvero che al giudice tributario sia preclusa la facoltà di autonoma qualificazione dei fatti di causa – nella specie, di ritenere simulato, il rapporto intercorso tra la contribuente e la società controllante -, mentre, invece, “il principio secondo cui le ragioni poste a base dell’atto impositivo segnano i confini del processo tributario, il cui carattere impugnatorio comporta che l’ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle fatte valere con l’atto impugnato, non esclude il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie a prescindere dalle allegazioni delle parti in causa, nè l’esercizio di poteri istruttori d’ufficio, nei casi previsti dalla legge, non potendo ritenersi che i poteri del giudice tributario siano più limitati di quelli esercitabili in qualunque processo d’impugnazione di atti autoritativi, quale quello amministrativo di legittimità” (Cass. n. 7393 del 2012; conf. Cass. n. 20398 e n. 22932 del 2005 nonchè n. 21221 del 2006).

Da ciò consegue che l’assoluta irrilevanza del fatto, dedotto nei primi due submotivi, che l’amministrazione finanziaria non abbia dedotto la simulazione di quel rapporto nè nell’atto impositivo nè nel corso dei giudizi di merito.

2.4.3. La censura di violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. dedotta nel terzo submotivo si pone, invece, in insanabile contrasto con i principi giurisprudenziali secondo cui tale violazione può denunciarsi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 solo allorchè si alleghi che la CTR abbia posto a base della decisione “prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” (Cass. n. 27000 del 2016, n. 11892 del 2016, n. 13960 del 2014) mentre, ove si deduca “che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, nella specie non dedotta (Cass. n. 13960/2014 cit.; v. anche Cass. n. 14267 del 2006; conf. n. 24434 del 2016, secondo cui “la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di rhotivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità”).

3. Con il secondo gruppo di motivi (terzo motivo), articolato in sette submotivi, la società censura la statuizione impugnata in relazione alla dichiarazione di simulazione della prestazione fatturata e ripresa a tassazione.

3.1. Con il primo submotivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta che la CTR, in violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c., ha dichiarato la simulazione delle prestazioni fatturate “prescindendo completamente dalla circostanza che la stessa Amministrazione Finanziaria aveva riconosciuto, sia giudizialmente che stragiudizialmente, il contratto come valido ed esistente”.

3.2. Con il secondo submotivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta che la CTR, in violazione dell’art. 1415 c.c., ha dichiarato come simulata la prestazione oggetto del contratto di consulenza, erroneamente applicando ad atti meramente esecutivi del negozio giuridico – qual è la prestazione resa in forza del contratto – i principi della simulazione, che è invece situazione che attiene alla sfera della volontà dei contraenti.

3.3. Con il terzo submotivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata laddove i giudici di appello hanno dapprima affermato che sarebbe provata l’attività svolta dalla GEFIN s.p.a. “salvo poi riconoscere che GEFIN svolge una corposa attività mirata alla gestione del gruppo che a questa fa capo”.

3.4. Con il quarto submotivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorrente lamenta che la CTR, in violazione degli artt. 1414 e 1415 c.c., aveva ritenuto simulata la prestazione fatturata alla società controllante nonostante il contratto di consulenza, la cui esistenza non era stata contestata dall’amministrazione finanziaria e comunque era stata riconosciuta dalla stessa CTR, era stato regolarmente eseguito – come documentalmente dimostrato dal prospetto riepilogativo de: contributi e delle ritenute versate dalla GEFIN s.p.a. per ciascuno dei cinque dipendenti informatici utilizzati allo scopo e dall’assistenza prestata dal dirigente della GEFIN s.p.a. alla società ricorrente nel corso delle operazioni di verifica della G.d.F. -, la contabilità regolarmente tenuta e le somme pagate alla GEFIN s.p.a. mai ritrasferite alla GLEISCAR s. p.a.

3.5. Con il quinto submotivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta che la CTR, in violazione degli artt. 1414 e 1415 c.c., aveva ritenuto simulato il contratto di consulenza nonostante la coincidenza tra negozio dichiarato e negoziò voluto dalle parti ed effettivamente eseguito, essendo pacifico tra le parti che la GEFIN s.p.a. aveva eseguito le prestazioni contrattuali e la ricorrente corrisposto il compenso.

3.6. Con il sesto ed il settimo submotivo, entrambi dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta che la CTR, in violazione degli artt. 2967,2733 e 2735 c.c., nonostante l’allegazione di fatti pacifici, perchè non contestati dall’amministrazione finanziaria, e la produzione in giudizio di documentazione dimostrativa dell’effettiva esecuzione delle prestazioni contrattuali, ha erroneamente ritenuto insussistente la prova dell’espletamento da parte della società controllante di dette prestazioni (sesto submotivo), anche sulla scorta di una irrilevante mancata indicazione della prestazione di consulenza informatica nelle fatture emesse (settimo submotivo).

3.7. Tutti i profili di censura dedotti dalla ricorrente nel secondo mezzo di impugnazione, muovendo dal presupposto che la statuizione impugnata abbia rilevato la simulazione della prestazione fatturata e ripresa a tassazione, che, esaminando il primo motivo di ricorso, si è detto essere erroneo, devono ritenersi assorbiti dal rigetto di tale mezzo di cassazione.

3.8. Pare, comunque, opportuno rilevare l’infondatezza del terzo submotivo, posto che l’affermazione della CTR, secondo cui la GEFIN, quale capogruppo, “svolge tutta una serie di interventi mirati alla gestione del gruppo” e, quindi, anche alla “gestione e controllo” della controllata GLEISCAR, non si pone affatto in contraddizione con l’affermazione, pure fatta dai giudici di appello, di mancanza di prova dell’effettività delle prestazioni rese dalla prima nei confronti della seconda, risultante “dalle generiche imputazioni delle fatture”, ovviamente per i costi che l’amministrazione finanziaria ha disconosciuto ritenendoli, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non provati.

3.9. Al riguardo deve, altresì, rilevarsi l’inammissibilità dei due ultimi submotivi di censura, per vizio di autosufficienza, avendo la ricorrente del tutto trascurato di trascrivere nel ricorso i documenti che a dire della stessa stavano a provare l’effettività di quei costi, quali: il contratto stipulato con la GEFIN, í prospetti riepilogativi dei contributi e delle ritenute versate per ciascun dipendente impiegato nelle attività fatturate, i documenti che provavano il costo sostenuto per i tecnici informatici, nonchè la parte del processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. in cui risultavano le prestazioni di assistenza e direzione amministrativa svolta a suo favore da un dirigente della società controllante.

4. Il terzo gruppo di motivi di ricorso (quarto motivo), articolato in due submotivi, è diretto a censurare la tesi sostenuta dai giudici di appello in ordine ai rapporti tra controllante e controllata.

4.1. Con i due submotivi, dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, commi 4 e 5, (già art. 75, comma 5), laddove i giudici di appello hanno sostenuto la necessaria gratuità e conseguente indeducibilità delle cosiddette “spese di regia” rese dalla controllante in favore della controllata e da quest’ultima retribuite alla prima (submotivo n. 1), nonchè per violazione anche dell’art. 1415 c.c., laddove hanno ritenuto indeducibili le predette spese di regia in quanto fondate su contratto necessariamente simulato per il rapporto di controllo tra le due società contraenti (submotivo n. 2).

4.2. I due submotivi sono palesemente inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi. Invero, anche a voler prescindere dalla difficile comprensibilità delle censure atteso che nella specie non si fa affatto riferimento ai c.d. costi di regia, ovvero a quelle spese generali sostenute dalla società capogruppo e da questa ripartite “pro quota” tra tutte le società partecipate, ma piuttosto a sovrafatturazione di costi relativi ad un apporto contrattuale tra controllante e controllata, deve rilevarsi che la CTR non ha mai sostenuto la necessaria gratuità delle spese di regia nè ha mai affermato che il rapporto di controllo determinasse in ogni caso la simulazione del contratto stipulato tra società tra loro collegate.

5. Con il quinto motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente lamenta che la CTR, in violazione degli artt. 111 e 24 Cost. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 abbia ritenuto inammissibili le prove fornite dalla ricorrente sulle modalità in cui la società controllante aveva eseguito le prestazioni contrattuali e sulla struttura operativa di quest’ultima.

5.1. Il motivo è inammissibile perchè dal contenuto della sentenza impugnata emerge con chiarezza che la CTR ha ritenuto inammissibili – perchè evidentemente non pertinenti – “le prolisse argomentazioni” svolte dalla ricorrente sui costi sostènuti dalla società controllante, terza estranea al giudizio, e non le prove che quella deduce di avere fornito in giudizio, di cui però, in violazione del principio di autosufficienza, omette di indicare specificamente nel ricorso il tipo, nonchè il luogo ed il tempo della produzione.

6. Il quinto gruppo di motivi di ricorso (sesto motivo), articolato in tre submotivi, viene proposto dalla ricorrente con riferimento alla “mancanza di prova di un vantaggio fiscale del negozio presunto simulato” (così a pag. 88 del ricorso).

6.1. Con il primo submotivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente lamenta che la CTR, in violazione dell’art. 100 c.p.c., aveva omesso di “valutare e motivare, sotto il profilo dell’interesse ad agire e alla pronuncia, il concreto pregiudizio,per l’Amministrazione Finanziaria sotto forma di minor gettito” fiscale, non essendo certo che “il ripristino di ciò che sarebbe dissimulato origini un maggior prelievo”.

6.2. Con il secondo submotivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1415 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67,D.P.R. n. 917 del 1986, art. 163 (già 127), la violazione del divieto di doppia imposizione conseguente alla dichiarazione di simulazione delle prestazioni contrattuali, attesa la tassazione del compenso dovuto in forza del contratto ritenuto simulato, sia in capo al soggetto percettore dei compensi (società controllante), sia a carico del soggetto (società controllata) che li ha corrisposti, a seguito del loro recupero a tassazione.

6.3. Con il terzo submotivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa il punto decisivo e controverso costituto dalla capacità reddituale della società controllante che aveva percepito i compensi e, quindi, dal concreto pregiudizio subito dall’amministrazione finanziaria sotto forma di minor gettito erariale.

6.4. Il motivo è inammissibile sotto tutti i profili dedotti, sia perchè formulati con riferimento ad una simulazione contrattuale che invero maschera una artificiosa “creazione di componenti negativi del reddito della controllata” maggiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti, in relazione ai quali l’accertamento dell’interesse dell’amministrazione finanziaria a rilevare la sovrafatturazione, anche sotto il profilo del vantaggio fiscale che ne conseguirebbe, come pure della capacità reddituale e contributiva della società controllante, è davvero del tutto indifferente e, come tale, non decisivo ai fini della pronuncia.

7. Con il primo submotivo del sesto gruppo di mezzi di impugnazione (settimo motivo), la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora 109, commi 4 e 5), sostenendo che, pur in presenza di fatti pacifici ed incontestati in ordine all’effettività delle prestazioni di consulenza contrattualmente previste – e dei costi sostenuti, al principio di prevalenza dell’autonomia contrattuale i giudici di appello avevano sostituito “una inesistente regola di valorizzazione del valore normale dei corrispettivi pattuiti”.

7.1. Con il secondo submotivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 2, art. 9,commi 2 e 3, art. 109, commi 4 e 5, (già art. 75), artt. 2409 bis e 2409 ter c.c. e D.P.R. n. 645 del 1994, art. 32 (Tariffa professionale dei dottori commercialisti), sostenendo che il corrispettivo spettante alla società controllante non avrebbe dovuto essere quantificato applicando l’art. 33 della predetta Tariffa professionale, ma tenendo conto che quella svolta in favore della ricorrente era riconducibile all’attività di revisione contabile di cui ai citati artt. 2409 bis e 2409 ter c.c..

7.2. Entrambi i suddetti profili di censura sono inammissibili in quanto i giudici di appello non hanno effettuato alcuna sostituzione ai parametri di valutazione convenzionalmente adottati dalle parti contraenti, essendo invece limitati a riconoscere, sulla base dell’accertamento compiuto dall’amministrazione finanziaria e dei dati emergenti processualmente, l’antieconomicità delle prestazioni fatturate, riducendo, il valore delle stesse a quelle concretamente erogate dalla società controllante nei confronti della controllata, essendo peraltro il motivo di impugnazione carente sotto il profilo dell’autosufficienza, per avere omesso di riprodurre nel ricorso il contenuto essenziale dei documenti (quali il “listino tariffe di una nota Società di revisione” e tutta una serie di documenti diretti a dimostrare che l’attività espletata dalla controllante era riconducibile a quella di revisione contabile), che ha sostenuto di avere prodotto nel giudizio di merito.

Al riguardo, è appena il caso di ricordare l’insegnamento costantemente impartito da questa Corte secondo cui, una volta che l’amministrazione finanziaria dimostri l’antieconomicità dell’operazione, che assume rilievo quale indizio di parziale o totale non verità della fattura, e, dunque, di non verità dell’operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA, spetta all’imprenditore dimostrare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all’attività svolta (Cass. n. 22130 del 2013, n. 14941 del 2013, n. 2935 del 2015), all’uopo risultando del tutto irrilevante la regolarità della documentazione fiscale (Cass. n. 11599 del 2007).

8. Con l’ottavo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto decisivo e controverso costituito dalla effettività delle prestazioni svolte dalla GEFIN s.p.a. in favore di essa ricorrente, sostenendo che la CTR aveva omesso di considerare tutta una serie di circostanze di fatto assolutamente pacifiche.

8.1. Il motivo è inammissibile laddove la ricorrente lamenta che i giudici di appello non avevano considerato le circostanze di fatto inerenti le caratteristiche operative della società controllante e la capacità della stessa di erogare i servizi contrattualmente stabiliti, trattandosi di circostanze non decisive nel giudizio avente ad oggetto ipotesi di sovrafatturazione di quelle prestazioni, evidenziandosi, peraltro, che era la società contribuente a dover dedurre e provare di non essere in grado di poter svolgere da sè le attività commissionate alla controllante.

9. Con il nono motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ritenendo che nel caso di specie, essendo stata dichiarata la simulazione della prestazione resa alla società controllata e l’inammissibilità delle “prolisse argomentazioni sui costi che la GESTIN avrebbe effettivamente sostenuto” essendo “l’unico soggetto legittimato a proporle”, la CTR aveva omesso di rilevare il litisconsorzio necessario con la società controllante.

9.1. Il motivo è inammissibile, perchè anche in questo caso la ricorrente muove la censura sul presupposto, che si è detto essere errato, della simulazione del contratto stipulato con la controllante ed è infondato in quanto tra il soggetto che utilizza una fattura per costi inesistenti e quello che la emette non è ipotizzabile alcuna unicità del rapporto sostanziale, posta a fondamento del litisconsorzio necessario, neppure ricavabile dalla unicità del rapporto contrattuale (in termini già Cass. n. 5681 del 1978, Rv. 395468-01, secondo cui “anche nel caso in cui la controversia fra un coobbligato e la amministrazione finanziaria investa la qualificazione giuridica del negozio cui abbiano partecipato gli altri coobbligati, non si verifica un’ipotesi di litisconsorzio necessario per tutte le parti del negozio medesimo, giacche il giudice conosce di detta questione solo incidenter tantum, e con pronuncia idonea ad acquistare autorità di giudicato solo nell’ambito del rapporto tributario dedotto in causa”).

10. Conclusivamente, quindi, i motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili (il primo ed il secondo, nonchè dal quarto al nono), assorbito il secondo, e la ricorrente condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, nonchè i motivi dal quarto al nono, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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