Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20027 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 21054-2013 proposto da:

P.L., (OMISSIS), M.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO CASSIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato

FREZZA MAURO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS in qualità di procuratrice di INA

ASSITALIA SPA, in persona del direttore generale e legale

rappresentante Sig. M.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO

FEDELI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale

notarile del Dott. Notaio MA.CA. in (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2790/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato ANTONIO CASSIANO per delega;

udito l’Avvocato LORENZA IANNELLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli eredi di M.M., deceduto in un sinistro stradale, citarono in giudizio risarcitorio (anche in proprio) l’Assitalia spa, quale impresa designata dal FGVS, sostenendo che la vittima era uscita di strada, alla guida del proprio autoveicolo, a causa di una vettura non identificata che aveva invaso la sua corsia di marcia. Il Tribunale di Velletri respinse la domanda con sentenza poi confermata dalla CDA di Roma.

Propongono ricorso per cassazione il M.P. e la P. attraverso due motivi. Risponde con controricorso la Generali Business Solutions. I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.

Il primo, infatti, pur essendo formalmente intestato alla violazione di legge, tratta della valutazione delle prove e di una serie di questioni di fatto che esulano del tutto dal giudizio di cassazione.

Il secondo discute della motivazione della sentenza (secondo la formulazione dell’abrogato n. 5, dell’art. 360 c.p.c.), benchè la sentenza impugnata sia stata depositata nel maggio 2013, quando era già in vigore il nuovo testo della menzionata disposizione processuale.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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