Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20026 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 30/09/2011), n.20026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11376-2007 proposto da:

MARE MONTI TEAM SRL in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio

dell’avvocato OPILIO LAURA, che lo rappresenta e difende con procura

speciale notarile del Not. Dr. FRANCESCO DI NATALE in TRAPANI, rep.

n. 13452 del 04/04/2007;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN VITO LO CAPO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 92/2005 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 22/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI, il quale informa

che è stata depositata istanza di rinuncia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che la Mare Monti Team s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Comune di San Vito Lo Capo (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento relativa alla Tarsu per l’anno 2000, la C.T.R. Sicilia riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente e che con rituale atto di rinuncia ai sensi dell’art. 390 c.p.c. depositato in data anteriore a quella dell’udienza fissata, la parte ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che pertanto, ai sensi degli artt. 306 e 391 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006) deve essere pronunciata ordinanza di estinzione del processo e che in assenza di attività difensiva nessuna decisione deve essere assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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