Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20026 del 24/09/2020
Cassazione civile sez. II, 24/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 24/09/2020), n.20026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21074/2019 proposto da:
F.K., elettivamente domiciliato in ROMA, V. LUIGI
PIRANDELLO 67 PAL. A, presso lo studio dell’avvocato SABRINA
BELMONTE, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO FEDELI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO
TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOCHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2460/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 15/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/06/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
Fatto
FATTI DI CAUSA
F.K. – cittadino della Nigeria – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Milano avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.
Il ricorrente deduceva d’aver dovuto lasciare il suo Paese poichè alla morte della madre non aveva alcun altro soggetto che lo mantenesse economicamente o provvedesse a lui.
Il Giudice ambrosiano ebbe a rigettare il ricorso ritenendo che la vicenda personale del ricorrente non fosse inquadrabile in alcuno degli istituti previsti dalla disciplina in tema di protezione internazionale e, comunque, scarsamente credibile il racconto reso dal richiedente asilo.
Il F. ebbe a proporre gravame e la Corte d’Appello di Milano rigettò l’impugnazione, rilevando come effettivamente la ragione del suo allontanamento dalla Nigeria non poteva esser sussunta in alcuni degli istituti previsti dalla normativa in tema di protezione internazionale.
Il F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte ambrosiana articolato su due motivi.
Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, resiste con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso svolto dal F. s’appalesa siccome inammissibile.
Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2, comma 1, lett. g), artt. 3 e 14 e disposizioni delle direttive comunitarie in tema, poichè il Collegio lombardo non ritenne sussistente il pericolo di grave suo danno in caso di rientro in Patria, poichè non concorreva situazione socio-politica caratterizzata da violenza indiscriminata nella zona della Nigeria in cui abitava.
La censura, per come sviluppata l’argomentazione critica nel ricorso, s’appalesa siccome inammissibile poichè priva di specificità, in quanto il ricorrente si limita a dissentire, richiamando arresti giurisprudenziali afferenti ad altri richiedenti asilo o ritrascrivendo massime di questo Supremo Collegio o norme di legge, dalla conclusione sul punto adottata dalla Corte territoriale senza effettivo confronto con la stessa.
Il Collegio ambrosiano ha focalizzato la sua attenzione sulla situazione sociopolitica della zona della Nigeria di provenienza del F., rimarcando come non sia caratterizzata da violenza diffusa, limitata – secondo le indicate fonti di conoscenza fornite da Organizzazioni internazionali – alle regioni settentrionali del Paese.
Il ricorrente non contesta in modo specifico tale accertamento, operando richiamo a COI più aggiornate rispetto a quelle utilizzate dal Tribunale – Cass. sez. 1 n. 26728/19 -, bensì si limita a richiamare passo di rapporto reso da Amnesty International circa l’esistenza di attività terroristiche nel settore settentrionale della Nigeria, siccome indicato dalla Corte milanese; ad affermare che detto rapporto anche cenna a casi d’arresti arbitrari e di situazioni di limitazioni alla libertà d’espressione; a riportare passi di provvedimenti giudiziali resi in anni precedenti da Giudici di merito relativi ad altri richiedenti asilo sempre di cittadinanza nigeriana.
Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione della norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, poichè il Collegio lombardo non ha ritenuto concorressero le condizioni prescritte dalla legge per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Anche detta censura appare inammissibile poichè aspecifica in quanto il F. si limita ad argomentazione astratta circa le caratteristiche dell’istituto indicato senza proporre alcun cenno critico specifico avverso l’argomentazione esposta dalla Corte distrettuale sul punto.
Difatti i Giudici milanesi hanno puntualizzato come non vi è prova in atti di condizioni personali di vulnerabilità, specie avuto presente la ragione addotta dal richiedente asilo per giustificare il suo allontanamento dal suo Paese.
A fronte di un tanto il F. si limita, come detto, a ricostruzione astratta dell’istituto invocato senza muovere puntuale critica al ragionamento esposto dalla Corte ambrosiana.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione costituita liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite per questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 30 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020