Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20026 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 24/07/2019), n.20026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16976-2016 proposto da:

CALAGHENA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARANTO 136,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO ROMANO MASTRANGELO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO SCALA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTEPAONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIBIA

167, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE GIORGIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO ANTONIO NISTICO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 701/2016 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. la commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 701 del 6 maggio 2016, riformava la decisione della commissione provinciale di Catanzaro ritenendo non condivisibili le due affermazioni su cui la stessa era basata ed in forza delle quali era stato annullato l’avviso di accertamento TARSU, notificato dal Comune di Montepaone alla Calaghena spa, esercente attività alberghiera;

2. precisamente, la commissione regionale dichiarava che l’affermazione secondo cui il regolamento comunale di determinazione dell’aliquota della tassa, applicato ai fini della liquidazione della pretesa impositiva, era illegittimo perchè contenente l’indicazione di un’unica aliquota per la categoria “alberghi” senza distinzione tra le sottocategorie “alberghi con e senza ristorante” e “alberghi con e senza parcheggio” (subcategorie in ipotesi rilevanti in ragione delle caratteristiche della struttura alberghiera dalla spa Calaghena), non poteva essere condivisa perchè il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, non impone ai comuni di operare (tali) sottocategorizzazioni e che l’affermazione secondo cui la pretesa impositiva era stata liquidata in modo eccessivo per errore di calcolo era frutto “di una svista della commissione tributaria provinciale, come del resto implicitamente ammesso dal contribuente a pagina 3 della sua memoria difensiva”;

2. la società Calaghena ricorre per la cassazione della suddetta sentenza sulla base di due motivi;

3. il Comune di Montepaone resiste con controricorso;

4. la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo di ricorso è rubricato “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nullità insanabile dell’avviso di accertamento impugnato n…. per vizi formali insanabili del medesimo atto per le maggiori somme indebitamene richieste e non determinate e giustificate preliminarmente – In merito alla errata percezione di cifre”. Il motivo è formulato con riferimento, da un lato, ad imprecisati riconoscimenti, da parte del comune di Montepaone, di importi non dovuti, dall’altro, a “palesi errori in maniera del tutto illogica” commessi dalla commissione regionale e ad omissioni di verifiche che la medesima commissione avrebbe dovuto compiere sui “motivi di ricorso, le eccezioni sollevate, la documentazione esibita, il riesame dei calcoli eseguiti”. La formulazione si chiude con la domanda rivolta a questa Corte di “accertare, verificare e statuire se le somme indicate e determinate nell’avviso di accertamento impugnato risultano illegittime, errate ed indebitamente richieste” e di annullare l’avviso;

2. il motivo è inammissibile per totale mancanza di specificità (art. 366 c.p.c.) e perchè si risolve in una richiesta – che neppure ove chiaramente espressa sarebbe prospettabile in questa sede di legittimità – di nuova verifica dell’esattezza delle somme richieste dal Comune;

3. il secondo motivo di ricorso fa perno sulla dedotta violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, per avere la commissione ritenuto legittimo il regolamento comunale di determinazione delle aliquote della tassa malgrado esso prevedesse un’aliquota unica per tutti gli alberghi invece che aliquote diverse per “alberghi con e senza ristorante” e per “alberghi con e senza parcheggio”;

4. il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, stabilisce, al comma 1, che “per l’applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria”. L’articolo prevede poi, al comma 2, che “l’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari; b)complessi commerciali all’ingrosso o con superfici espositive, nonchè aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati; c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri; d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi; e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l’intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani; f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l’intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani”.

5. il secondo motivo di ricorso è infondato. L’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il regolamento comunale di cui trattasi è conforme alle riportate previsioni dell’art. 68 perchè tiene conto, in particolare, dell’indicazione di massima di cui al comma 2, lett. c) e non può essere ritenuto illegittimo per la mancata definizione, all’interno della categoria esercizi alberghieri di sottocategorie essendo detta definizione solo “eventuale”, è (affermazione) perfettamente aderente al dettato normativo;

6. il ricorso deve essere rigettato;

7. le spese seguono la soccombenza;

8. ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna la spa Calaghena a rifondere al Comune di Montepaone le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2300,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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