Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20026 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 22/09/2010), n.20026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21616/2005 proposto da:

SPIGA NORD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LOVISOLO ANTONIO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2 004 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 29/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’AYALA VALVA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GENTILI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del primo, secondo e

terzo motivo del ricorso, inammissibile il quarto motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio imposte dirette di Genova nel 1989 notificava alla società Spiga Nord s.a.s. di Luigi Attanasio & e ed a ciascuno dei soci avviso di accertamento con il quale determinava un maggior reddito di impresa a fini ILOR per l’anno 1987 ed irrogava le relative sanzioni.

L’avviso era impugnato sia dalla società in persona del legale rappresentante socio accomandatario A.L., sia dai soci in proprio, a fini IRPEF, i quali sostenevano che la somma recuperata a reddito era in realtà un compenso da parte della società nei confronti dei soci per la attività da questi svolta in azienda.

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova dichiarava la litispendenza con un procedimento promosso dal socio accomandante A.A., e la Commissione Regionale della Liguria respingeva l’appello proposto dalla società in persona dell’accomandatario.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la società, nel frattempo trasformata in società per azioni, sostenendo la inesistenza della litispendenza, e questa Corte, con sentenza n. 14788 del 2001, in accoglimento del ricorso cassava la sentenza impugnata, rinviando per l’esame del merito a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.

La Commissione, in sede di rinvio, con sentenza n. 9 del 7 giugno 2004, depositata il 29 luglio 2004, respingeva il gravame della società e dichiarava legittimo l’accertamento dell’Ufficio.

Avverso la sentenza propone ricorso la società con quattro motivi.

Resiste la Agenzia delle Entrate con controricorso. La ricorrente replica con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente deduce omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostiene che la affermazione della Commissione, secondo cui gli importi indicati quali compensi ai soci per l’anno 1987 non erano stati quantificati, confligge con dati documentali pacifici in causa, e derivanti dallo stesso PVC su cui si fondano le pretese dell’Ufficio, nel quale era stato rilevato nel conto spese generali della società relativi a detto anno l’importo di L. 300.000.000, imputato a compensi soci, di cui L. 120.000.000 ad A.L. quale amministratore, e L. 90.000.000 ciascuno per i due soci accomandanti A.A. e R.M., “per collaborazione continuata e continuativa”, ed aveva ritenuto configuratali le somme quali accantonamento di utili non distribuiti ai soci (e pertanto non deducibili) in quanto “non distribuiti ai soci alla data dell’accesso avvenuto il 14 luglio 1989”.

Evidenzia quindi come il dato della quantificazione dei compensi esisteva in atti e non era stato contestato dall’Ufficio, il quale aveva unicamente valorizzato il dato della mancata distribuzione delle somme ai soci. Espone inoltre che la asserzione della Commissione Regionale, secondo cui vi era incertezza sulla qualificazione della attività assertivamente svolta dai soci, era contraddetta dalle deliberazioni della assemblea del 30 marzo 1986 che istituiva il compenso ai soci, dalla delibera del 30 marzo 1988 di approvazione del bilancio 1987 e dal fatto che nel 1990 i compensi erano effettivamente corrisposti ai soci i quali esponevano nella dichiarazione dei redditi le somme percepite a tale titolo e pagavano le relative imposte.

Infine, rileva come la motivazione sia contraddittoria, in quanto da un lato si nega che la attività prestata dai soci possa qualificarsi come collaborazione coordinata continuativa, e si osserva che raccomandatario, amministratore, non poteva essere contemporaneamente committente ed esecutore dell’incarico, e successivamente si riconosce che detta attività fosse solo “assimilabile” al rapporto di collaborazione sopra indicato; così facendo si perviene ad ammettere che una attività è stata prestata dai soci, e pertanto che le somme iscritte in bilancio erano in ogni caso relative a compensi, e non potevano costituire “utili non distribuiti”. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 49, 56, 59 e 74, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Rileva, in relazione alla affermazione contenuta in sentenza che l’accomandante amministratore non può per contraddizione di ruoli svolgere attività di collaborazione continuata e continuativa a favore della società, che ai sensi della normativa citata il compenso ai soci amministratori è consentito e deducibile, e che la attività del medesimo è definita per legge “rapporto di collaborazione coordinata e continuativa” (D.P.R. n. 597 del 1973, art. 49, comma 2, lett. a)); ed inoltre che la deducibilità dei compensi ai soci non amministratori è ammessa, ai sensi degli artt. 56 e 74 citati, purchè il costo sia determinato, inerente alla attività di impresa ed inserito nel conto di competenza.

Assume quindi che, essendo documentata e non contestata la sussistenza dei requisiti di legge, il disconoscimento di detto costo si configura in violazione delle citate disposizioni; ed altresì che la mancanza di un contratto scritto è irrilevante, in quanto non richiesto per il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, e tantomeno per una attività ad essa solo “assimilabile”.

Con il terzo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, e D.P.R. n. 597 del 1973, art. 5, per contravvenzione al divieto di doppia imposizione sul medesimo cespite, la prima volta come tassazione in capo alla società con riflesso diretto sui soci come utili non distribuiti, la seconda in capo ai soci come compenso ai medesimi.

Con il quarto motivo, deduce vizio di ultrapetizione in riferimento all’art. 112 c.p.c., in quanto essendo il “thema decidendum” limitato all’ILOR della società la Commissione Regionale non solo ha confermato “in toto” l’accertamento impugnato, ma ha pronunciato anche sulle sanzioni da estendersi ai soci a fini IRPEF (“con la conseguenza che le relative sanzioni in esso irrogate sono da estendere prò quota ai soci ai fini dell’IRPEF”) con ciò travalicando il “petitum”.

La Agenzia in controricorso contesta la fondatezza delle argomentazioni del ricorrente.

In memoria la società ribadisce le proprie argomentazioni, sottolineando il fatto che nel 1986 il compenso ai soci era stato deliberato e versato, e su di esso l’Ufficio non aveva fatto rilievo alcuno.

Il primo motivo non è fondato.

La ricorrente infatti omette di contestare motivatamente una asserzione della Commissione, in sentenza, di per sè idonea a decidere la controversia ed a costituire valida “ratio decidendi” della questione oggetto del giudizio.

E’ infatti esatto l’assunto della ricorrente secondo cui i verbalizzanti (e l’accertamento che sul PVC si fonda) hanno ritenuto le somme inserite nella contabilità della società relative all’anno 1987 ed indicate come compenso ai soci come utili non distribuiti, sulla base del fatto che alla data dell’accesso (14 luglio 1989) a distanza di due anni tali somme non erano state distribuite agli apparenti destinatari.

Sotto tale profilo, la Commissione ha rilevato che nel verbale di assemblea del 1988 era contenuta la rinuncia dei soci agli emolumenti del 1987, con la dizione ” alla unanimità deliberano che per l’anno in corso (il 1987, essendo la delibera concernente la approvazione del bilancio di tale anno) rinunceranno ai loro compensi”.

Nè può dubitarsi della veridicità ed effettività della rinuncia, in quanto i compensi in questione non furono pagati nè nel 1987 nè negli anni successivi fino al 1990 (dopo che l’Ufficio aveva contestato la indeducibilità dell’accantonamento).

Ora, la rinuncia dei soci toglieva causa alla appostazione delle somme in questione quali compensi, in quanto tale atto, in sè perfetto ed efficace, non appare in alcun modo condizionato (nè la ricorrente ha esposto rilievi documentati in proposito).

Se così è, l’accantonamento, perso il carattere di debito sociale (per rimessione dei creditori) 20 ha assunto quello di utile non distribuito, pertanto non deducibile.

Tale mutamento di destinazione ha carattere definitivo, e comunque aveva tale carattere al momento dell’accertamento, per cui una successiva revoca della rinuncia e liquidazione di compensi ai soci per l’anno 1987 non possono avere alcun effetto “ex tunc” ma solo” ex nunc”, per cui la conclusione (corretta) dell’atto impositivo non può essere posta nel nulla da una condotta successiva della società, tesa a ripristinare una destinazione dei fondi rinunciata ed ormai non più recuperabile.

Tale argomentazione ha carattere dirimente, per cui tutte le ulteriori censure su punti diversi della sentenza, concernenti la asserita mancanza di determinazione dei compensi e la genericità delle asserite prestazioni, non documentate contrattualmente, diventano irrilevanti.

Nè vi può essere doppia imposizione, in quanto la liquidazione dei compensi effettuata nel 1990 è atto posteriore ed autonomo rispetto all’accantonamento del 1987.

I successivi motivi rimangono assorbiti, ad eccezione del quarto che è infondato.

La Commissione infatti non ha statuito sulla estensione delle sanzioni ai soci, limitandosi ad un “obiter dictum” che non influisce sul dispositivo, limitato all’avviso impugnato dalla società.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

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