Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20026 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14538-2015 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avv. ALESSIO PETRETTI che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale notarile;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale

Dott.ssa C.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI

GIORDANO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

O.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 449/2014 del TRIBUNALE di SONDRIO, depositata

il 05/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato ALESSIO PETRETTI;

udito l’Avvocato ENRICA FASOLA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per la cassazione senza rinvio,

rigetto nel merito.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1995 A.G. venne convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Sondrio da O.D., il quale ne chiese la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale, causato – secondo la prospettazione attorea – da un mezzo di proprietà del convenuto.

2. Nel medesimo giudizio, insieme ad altri responsabili civili, venne chiamata la società Nuova MAA s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale dapprima in Milano Assicurazioni, poi in UnipolSai s.p.a.), quale impresa localmente designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il responsabile del sinistro fosse privo di copertura assicurativa.

L’impresa designata formulò domanda di rivalsa nei confronti di A.G., ed a cautela di tale domanda il Tribunale autorizzò in corso di causa il sequestro conservativo dei beni dell’ A..

3. Con sentenza n. 381 del 2010 il Tribunale di Sondrio accolse la domanda principale nei confronti della UnipolSai, e condannò altresì A.G. a tenere indenne l’impresa designata di quanto quest’ultima avesse dovuto pagare a O.D. per effetto della sentenza.

Con la stessa sentenza il Tribunale dichiarò di convertire il sequestro conservativo accordato alla UnipolSai in pignoramento.

4. Sulla base di tale sentenza la UnipolSai iniziò l’esecuzione forzata nei confronti di A.G..

Con ricorso del 30.5.2011 A.G. propose una opposizione all’esecuzione (così da lui stesso formalmente qualificata), con la quale chiese:

-) la sospensione “del presente giudizio di opposizione” ex 295 c.p.c., fino alla definizione del giudizio sulla responsabilità;

-) la nullità della procedura esecutiva per mancata notifica del titolo esecutivo e del precetto;

-) la nullità del titolo esecutivo per indeterminatezza e mancata indicazione delle somme per cui si procedeva;

-) l’irripetibilità, da parte dell’assicuratore, delle somme pagate alla vittima, in quanto “pagate in forza di sentenza passata in giudicato”;

-) l’illegittimità del sequestro conservativo.

5. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza 5.12.2014 n. 449:

(a) qualificò come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. la domanda tesa a far dichiarare la nullità del titolo esecutivo per indeterminatezza, e la rigettò ritenendo che il titolo esecutivo non fosse affatto generico;

(b) qualificò come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. le altre domande proposte dall’opponente, e le dichiarò inammissibili per tardività, sul presupposto che l’opponente sapesse della pendenza della procedura esecutiva sin dal marzo 2011, mentre il ricorso in opposizione era stato depositato solo il 30.5.2011.

6. La sentenza del Tribunale di Sondrio è stata impugnata per cassazione da A.G., con ricorso fondato su sei motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso la UnipolSai.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 295 c.p.c.. Deduce, al riguardo, che il Tribunale di Sondrio – in applicazione dell’art. 295 c.p.c. – non avrebbe dovuto decidere la causa, ma avrebbe dovuto sospendere “l’odierna controversia” (e dunque, parrebbe, il giudizio di opposizione) fino a quando non fosse passata in giudicato la sentenza che lo aveva condannato a rivalere l’impresa designata delle somme da questa versate al danneggiato.

1.2. Il motivo è infondato.

Non vi è alcuna pregiudizialità giuridica ex art. 295 c.p.c. tra il giudizio di impugnazione d’una sentenza esecutiva, ed il giudizio di opposizione all’esecuzione iniziata sulla base di quella sentenza, come questa Corte ha già ripetutamente affermato (ex aliis, Sez. 3, Ordinanza n. 15909 del 13/06/2008, Rv. 603370).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 474, 479, 480, 492 c.p.c..

Il motivo, formalmente unitario, contiene in realtà due censure così riassumibili:

(a) il Tribunale ha errato nel ritenere valida e legittima una esecuzione iniziata senza la previa notifica del titolo esecutivo e del precetto;

(b) il Tribunale ha errato nel ritenere valido un titolo esecutivo (la sentenza di primo grado) in realtà nullo, perchè non consentiva di stabilire con esattezza quali somme l’esecutato dovesse pagare alla UnipolSai.

2.2. La prima delle due censure sopra riassunte è inammissibile.

Il Tribunale di Sondrio ha qualificato la doglianza intesa a far valere il vizio costituito dall’omessa notifica del titolo esecutivo come “opposizione agli atti esecutivi” ex art. 617 c.p.c. (così la sentenza impugnata, p.p. 11-12). Sulla base di tale qualificazione (corretta secondo la giurisprudenza di questa Corte: cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13212 del 26/06/2015, Rv. 635978; Sez. 3, Sentenza n. 15378 del 06/07/2006, Rv. 593562) il Tribunale ha reputato inammissibile per tardività la doglianza in esame, perchè proposta oltre il termine di venti giorni stabilito dall’art. 617 c.p.c..

Il ricorrente non censura la qualificazione della sua domanda come “opposizione agli atti esecutivi”, ma si duole unicamente del fatto che l’esecuzione non poteva iniziare senza previa notifica del precetto e del titolo esecutivo.

La doglianza, quindi, non è pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha affatto ritenuto che fosse valida e procedibile un’esecuzione iniziata senza la previa notifica del titolo e del precetto, ma ha semplicemente ritenuto che il giudizio volto a far valere quell’error in procedendo fosse stato tardivamente introdotto.

2.2. La seconda delle censure riassunte al p. 2.1 è inammissibile.

Il Tribunale ritenne che l’opposizione proposta da A.G., nella parte in cui invocava la nullità per indeterminatezza del titolo esecutivo, andasse qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..

La sentenza che pronuncia su una opposizione all’esecuzione è appellabile, e quindi non è ricorribile per cassazione.

In ogni caso può essere utile rilevare che, nel giudizio sulla responsabilità, il Tribunale condannò il responsabile civile a rivalere l’impresa designata di quanto avesse pagato al danneggiato in esecuzione della sentenza. Si trattava dunque d’una sentenza condizionale, in cui l’evento condizionante era il pagamento, ma il debito dell’assicuratore era comunque certo e determinato in sentenza.

Una sentenza siffatta non è nulla per genericità, in virtù del consolidato principio secondo cui “la sentenza condizionata, che subordina l’efficacia della condanna ad un evento futuro ed incerto, è ammessa nell’ordinamento giuridico italiano poichè, oltre a rispondere ad esigenze di economia di giudizi, non pone affatto in essere una condanna da valere per il futuro, ma accerta l’esistenza attuale dell’Obbligo di eseguire una determinata prestazione e il condizionamento, del pari attuale, di tale obbligo ad una circostanza il cui avveramento, da accertarsi in sede esecutiva senza bisogno di ulteriori indagini di merito, fa si che la sentenza acquisti efficacia di titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell’art. 474 c.p.c. (Sez. 2, Sentenza n. 7841 del 22/12/1986, Rv. 449791).

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1298 e 2055 c.c..

Deduce, al riguardo, che la UnipolSai agì esecutivamente in regresso nei confronti di A.G. per recuperare l’intero credito pagato alla vittima.

Tuttavia l’impresa designata avrebbe potuto esercitare il regresso non per l’intera somma versata al danneggiato, ma solo per un terzo, perchè i responsabili del sinistro condannati erano tre (proprietario, conducente e datore di lavoro del conducente), e ciascuno rispondeva per un terzo ex art. 1298 c.c..

3.2. Il motivo rasenta la temerarietà.

La sentenza messa in esecuzione dalla UnipolSai non limitava affatto l’obbligo di rivalsa posto a carico di A.G. al 33% di quanto pagato dall’impresa designata alla vittima. Al contrario, condannò A.G. a rivalere l’assicuratore di “tutto quanto” da questi pagato al danneggiato.

In ogni caso può essere opportuno ricordare che l’azione recuperatoria accordata all’impresa designata nei confronti del responsabile non assicurato, sebbene sia espressamente definita dalla legge come “regresso”, costituisce in realtà un’ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 c.c., n. 5: essa infatti consiste nell’attribuzione all’impresa designata del medesimo diritto vantato dal danneggiato risarcito, al quale l’impresa designata subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 2347 del 01/02/2011, Rv. 617266; Sez. 3, Sentenza n. 366 del 15/01/2002, Rv. 551552; Sez. 3, Sentenza n. 9956 del 13/10/1997, Rv. 508799).

Ciò vuol dire che all’azione recuperatoria proposta dall’impresa designata nei confronti del responsabile non assicurato non si applicheranno gli artt. 1299 e 2055 c.c. (dettati per l’azione di regresso), con la conseguenza che, nel caso il sinistro sia imputabile a più responsabili (come nel caso di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo):

(a) l’impresa designata potrà pretendere da uno qualsiasi dei responsabili l’intero importo pagato, e non solo la quota su questi gravante;

(b) nel caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l’altro sarà tenuto per l’intero (Sez. 3, Sentenza n. 2347 del 01/02/2011, Rv. 617266).

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 686. Il motivo, pur formalmente unitario, contiene in realtà tre diverse censure frammiste, così riassumibili:

(a) il sequestro conservativo in danno di A.G. non doveva essere concesso;

(b) poichè i beni del debitore erano già stati sottoposti a sequestro anni prima dal danneggiato, il secondo sequestrante non poteva eseguire il pignoramento, ma aveva solo le facoltà di cui all’art. 686 c.p.c., comma 2;

(c) mancò la notifica di precetto e pignoramento.

4.2. Le censure (a) e (b) sopra riassunte sono inammissibili, per le medesime ragioni già indicate al p. 2.2.: esse infatti furono già proposte con l’opposizione agli atti esecutivi, reputata tardiva dal tribunale, con statuizione – per quanto si dirà – non validamente impugnata.

La censura sub (c) ha ad oggetto una opposizione all’opposizione, e doveva essere fatta valere con l’appello.

5. Il quinto motivo di ricorso.

5.1. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 617, 618, 671 c.p.c..

Anche il motivo in esame contiene varie censure embricate e non agevolmente districabili, che possono essere così sintetizzate:

(a) il Tribunale (nel giudizio sulla responsabilità) errò nel concedere alla UnipolSai il sequestro conservativo dei beni di A.G.;

(b) il Tribunale (nel giudizio sulla responsabilità) ha errato nel convertire il sequestro in pignoramento in misura eccedente il debito effettivo.

5.2. Tutte e due le censure sopra riassunte sono manifestamente inammissibili.

Da un lato, infatti, in sede oppositiva non è infatti consentito ridiscutere i presupposti del sequestro conservativo accordato in corso di causa nel giudizio di merito; dall’altro lato non vi è interesse dell’odierno ricorrente a dolersi della misura della conversione del sequestro in pignoramento, dal momento che la sentenza qui impugnata (ovvero quella sull’opposizione all’esecuzione) ha stabilito che la conversione del sequestro in pignoramento è avvenuta “per l’importo per il quale è intervenuta la condanna” (pp. 9-10), e non per il maggior importo entro il quale fu a suo tempo concesso il sequestro.

6. Il sesto motivo di ricorso.

6.1. Col sesto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 591 ter e 617 c.p.c..

Deduce, al riguardo, che erroneamente il Tribunale ha ritenuto tardivamente proposta l’opposizione agli atti esecutivi. Essa invece doveva ritenersi tempestiva, perchè compiuta il 30.5.2011 e dunque entro il termine di legge, decorrente dal primo atto processuale che gli era stato ufficialmente reso noto (11 maggio 2011).

6.2. Il motivo è infondato.

Il termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi decorre dalla conoscenza anche di fatto della pendenza del processo esecutivo (Sez. 3, Sentenza n. 17306 del 31/08/2015, Rv. 636429).

Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato in fatto che sin dal 28 marzo 2011 l’esecutato aveva piena conoscenza della procedura, mentre l’opposizione agli atti esecutivi fu proposta il 30 maggio 2011.

Il relativo giudizio costituisce accertamento di merito, non sindacabile in questa sede.

7. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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