Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20025 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21900-2007 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliata in Roma via PIERLUIGI DA

PALESTRINA 48, presso lo STUDIO PROFESSIONALE NATALI, rappresentato e

difeso dall’avvocato BARGONI ALESSANDRO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GROTTAZZOLINA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI EQUI 8, presso lo studio

dell’avvocato TRICARICO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARILE FRANCO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/2007 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 27/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Presidente e Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio;

Letti gli atti del ricorso specificate in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La sig.ra R.R. ha impugnato tre avvisi di accertamento e liquidazione ICI, relativi agli anni 1998, 1999 e 2000, relativi ad un’area edificabile sita in (OMISSIS) eccependo che il valore attribuito era superiore a quello reale, tenuto conto delle particolari caratteristiche del terreno e che comunque il valore era stato determinato sulla base di criteri arbitrar (v. p. 1 della sentenza impugnata).

La CTP ha accolto i ricorsi riuniti, osservando che il Comune, di fronte alle contestazioni della contribuente, si era limitato a generiche contestazioni, senza provare il proprio assunto. Aveva motivato l’atto impugnato “non con riferimento al valore di mercato, ma semplicemente aveva recepito come base imponibile l’importo risultante dall’applicazione del proprio regolamento, nella specie della Delib. n. 70 del 2001, alla quale aveva finito per conferire valore retroattivo” (p: 4 della sentenza impugnata).

La CTR ha accolto l’appello dell’ente impositore sul rilievo che i regolamenti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59 sono suscettibili di applicazione retroattiva e forniscono legittimamente parametri per la definizione dei valore delle aree fabbricabili in base a criteri aggettivi (p. 7 della sentenza impugnata). “A fronte di detti elementi, con il quale rectius: i quali il Comune ha assunto onere della prova ad esso incombente, – rileva la CTR – la contribuente si è limitata a valutazioni astratte prive di qualsiasi supporto probatorio e non sostenute da alcuna produzione documentale (…). In altri termini la contribuente non ha vinto le ragionevoli presunzioni, che scaturiscono dagli atti posti in essere dai Comune” (p. 8 della sentenza impugnata).

Per la cassazione di quest’ultima decisione, ricorre la contribuente, sulla base di due motivi. Il Comune di Grottazzolina resiste con controricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo, con il quale la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52 e art. 59, comma 1, e inammissibile – non soltanto perchè attiene ai merito del contenuto degli atti impugnati e comunque denuncia pretesi vizi di motivazione degli stessi, prospettati con censure nuove o formulate in maniera non autosufficienti (come eccepisce la parte resistente), ma anche e – principalmente perchè la CTR ha rigettato i ricorsi della R. sul rilievo che la contribuente non ha adempiuto al proprio onere probatorio. Quindi, il motivo, che attiene agli atti impositivi, non censura l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata, che non è quella della congruità della motivazione degli atti impositivi, ma è quella che la contribuente nemmeno nel corso del giudizio ha fornito la prova del proprio assunto. Ciò determina la carenza di interesse all’esame de motivo, inidoneo a far cassare la sentenza impugnata.

Il secondo motivo, con il quale viene denunciata l’omessa o errata motivazione, è paramenti inammissibile perchè privo del quesito sintesi (Cass. 2652/2008), a parte la considerazione che la censura appare anche carente di autosufficienza.

Conseguentemente, i ricorso, inammissibile, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 e che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione.

– che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese dei giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro seicento,00 di cui Euro cinquecento,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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