Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20025 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20025 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n.
19537/2016 R.G., sollevato dal Tribunale di IMPERIA con
ordinanza in data 26/08/2016 nel procedimento vertente tra
LONGO MARIAROSA da una parte, e MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,
dall’altra, ed iscritto al n. 757/2014 R.G. di quell’Ufficio.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO
che visto l’art. 380 ter c.p.c. ha chiesto che la Corte di
Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del
regolamento, indichi quale Tribunale competente il Tribunale di
Taranto, in funzione di Giudice del lavoro, con le conseguenze
di legge.

Data pubblicazione: 27/07/2018

Rilevato:

1. che il (tribunale di Imperia, adito in riassunzione da
Mariarosa Longo a seguito della pronuncia di incompetenza del
Tribunale di Taranto, ha richiesto d’ufficio il regolamento ai
sensi dell’articolo 45 c.p.c., ritenendo che sussista la

lavoro, in ordine alla domanda proposta dalla ricorrente,
docente precaria che presta servizio presso la sede di Taranto,
al fine di essere inserita senza riserva nella ex graduatoria
permanente, ora ad esaurimento, per effetto della legge 27
dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 605, lettera c (legge
finanziaria 2007) costituita nella provincia di Imperia;
2.

che L’Ufficio del Pubblico Ministero, richiesto di

esprimere il proprio parere, ha concluso per l’accoglimento del
regolamento.
Considerato:

1. che le conclusioni del P.M. devono essere condivise, alla
luce del principio affermato da questa Corte secondo il quale
la competenza per territorio sulla domanda di docente precario
volta ad ottenere l’iscrizione nelle graduatorie permanenti
costituite in diverse province spetta al Tribunale del luogo in
cui l’insegnante, al momento dell’ introduzione della lite, presta
la propria attività lavorativa (Cass. n. 11762 del 08/06/2016,
Cass. n, 10449 del 21/05/2015);

2. che la soluzione, cui occorre dare continuità, è stata
ritenuta adattamento del criterio di cui all’ari. 413 c.p.c., ad
una situazione in cui mancano gli elementi direttamente
considerati in quest’ultima disposizione, ed espressione del
principio ancor piu’ generale in base al quale, nel caso in cui un
rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere
del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di
Ric. 2016 n. 19537 sez. ML – ud. 07-06-2018
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competenza per territorio del tribunale di Taranto, giudice del

identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al
rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i
rapporti in questione (cfr, in tali termini Cass. 26.10.2010 n.
21883);
3. che dunque il regolamento di competenza va accolto,

funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale la causa dovrà
essere riassunta nel termine di legge;
4. che il giudice competente provvederà anche in ordine
alle spese del presente giudizio
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Taranto, Giudice del
lavoro, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel
termine di legge. Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
7.6.2018.
Pietro cujo, Presidente

indicandosi come competente il Tribunale di Taranto, in

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