Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20025 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. II, 24/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 24/09/2020), n.20025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21076/2019 proposto da:

J.T., elettivamente domiciliato in ROMA, V. LUIGI

PIRANDELLO 67 PAL. A, presso lo studio dell’avvocato SABRINA

BELMONTE, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO FEDELI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOCHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2757/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

J.T. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Milano avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè il padre, che svolgeva ruolo importante in un culto, era stato ucciso da fazione avversaria per la contesa su fonte petrolifera, sicchè egli, quale suo successore chiamato a ricoprire ruolo di spicco all’interno del culto, avendo rifiutato, era stato minacciato di morte ed anche ferito senza che la sua denunzia del fatto alla Polizia sortisse effetto alcuno.

Il Giudice ambrosiano ebbe a rigettare il ricorso ritenendo che la vicenda personale del ricorrente non fosse inquadrabile in alcuno degli istituti previsti dalla disciplina in tema di protezione internazionale.

Il J. ebbe a proporre gravame e la Corte d’Appello di Milano rigettò l’impugnazione, rilevando come effettivamente la ragione del suo allontanamento dalla Nigeria non poteva esser inquadrata in alcuni degli istituti previsto dalla normativa in tema di protezione internazionale.

Il J. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte ambrosiana articolato su due motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal J. s’appalesa siccome inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome ricostruita la norma da Cass. su n. 7155/17 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2, comma 1, lett. g), artt. 3 e 14 e disposizioni delle direttive comunitarie in tema, poichè il Collegio non ritenne sussistere il pericolo di grave suo danni in caso di rientro in Nigeria poichè non esistente una situazione sociopolitica caratterizzata da violenza indiscriminata nella zona del Paese di cui era originario.

La censura per come svolto l’argomentazione critica s’appalesa siccome inammissibile posto che appare priva di specificità in quanto il ricorrente si limita a dissentire, richiamando arresti giurisprudenziali afferenti altri richiedenti asilo o ritrascrivendo massime di questo Supremo Collegio o norme di legge, dalla conclusione sul punto fissata dalla Corte territoriale senza in effetti confrontarsi con la stessa.

Il Collegio ambrosiano ha focalizzato la sua attenzione sulla situazione sociopolitica della zona della Nigeria di provenienza del J., rimarcando come non sia caratterizzata da violenza diffusa, bensì da povertà e sfruttamento economico e tale accertamento il ricorrente non contesta in modo specifico, limitandosi a richiamare in modo specifico rapporto reso da Amnesty International circa l’esistenza di arresti arbitrari e limitazioni alla libertà d’espressione da parte dell’Autorità statuale ovvero accertamenti giudiziali relativi ad altri richiedenti asilo, ossia dati irrilevanti in relazione all’argomento esposto dalla Corte ambrosiana.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione della norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, poichè il Collegio lombardo non ha ritenuto concorressero le condizioni prescritte per il riconoscimento in suo favore della protezione umanitaria.

Anche detta censura appare inammissibile poichè aspecifica in quanto il J. si limita ad argomentazione astratta circa le caratteristiche dell’istituto invocato senza alcun cenno critico specifico all’argomentazione, esposta dalla Corte distrettuale sul punto.

Difatti i Giudici milanesi hanno puntualizzato come non vi fosse prova in atti nè del concorrere di situazione personale di vulnerabilità nè di elementi fattuali lumeggianti integrazione sociale in Italia del richiedente asilo.

A fronte di un tanto il J. si limita, come detto, a ricostruzione astratta dell’istituto invocato senza muovere puntuale critica al ragionamento esposto dalla Corte di Milano.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione costituita liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione costituita le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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