Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20025 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 24/07/2019), n.20025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16959-2013 proposto da:

TELEVISION BROADCASTING SYSTEM SPA, elettivamente domiciliato in ROMA

P.ZZA SALERNO 5, presso lo studio dell’avvocato BALDASSARRE

SANTAMARIA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA ROMA NAPOLI,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 294,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che lo

rappresenta e difende;

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 93/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 08/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. la spa Television Broadcasting System (TBS) ricorreva per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Campania, n. 12881, in data 8 marzo 2013, con la quale la commissione aveva dichiarata legittima la cartella, notificata dalla Agenzia delle Entrate ad essa TBS, per il pagamento di debiti nuovamente iscritto a ruolo dopo che, con altre sentenze della medesima commissione, erano state riformate le pronunce di primo grado le quali, a loro volta, avevano ritenuto che quei debiti fossero stati condonati dalla TBS ai sensi della L. n. 289 del 1992, art. 9;

2. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso;

3. con atto depositato il 10 ottobre 2018, la TBS, deduceva di aver aderito alla procedura di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016, e di aver provveduto ad adempiere in modo tempestivo, come documentato dalle produzioni allegate all’atto, al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della medesima procedura, e quindi chiedeva sospendersi la controversia “attesa pure la cessata materia del contendere per avere la ricorrente pagate le rate dovute di seguito alla definizione agevolata”;

4. la Corte, con ordinanza 22 novembre 2018, richiamato il D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, rinviava la causa a nuovo ruolo per dar modo alla TBS di rinunciare al presente giudizio;

5. il 6 marzo 2019, la TBS ha depositato la rinuncia;

6. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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