Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20025 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 14/07/2021), n.20025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3184/2015 R.G. proposto da:

LQM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Emiliano Bartolozzi, in virtù di

procura speciale conferita in calce al ricorso, elettivamente

domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Pasteur n. 5;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 981/22/2014, depositata il 12 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio

2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello presentato dalla società LQM s.r.l. ed accoglieva l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso (n. 49/1/13), che aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente, con riferimento alla deducibilità dei costi per la sponsorizzazione della Scuderia Etruria s.c.r.l..

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la LQM s.r.l..

3. L’Agenzia delle entrate si è “costituita”, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1.

4. La società, con nota del 16 gennaio 2019, ha affermato di avere presentato istanza di adesione alla definizione agevolata delle cartelle, impegnandosi, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, a rinunciare agli atti del giudizio. Ha chiesto, inoltre, di dichiararsi l’estinzione del processo per rinuncia agli atti.

5. Con memoria del 28 aprile 2021 la società ha chiesto nuovamente dichiararsi l’estinzione del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente deduce la “insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto: onere della prova della inerenza”.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”.

4. Il processo deve essere dichiarato estinto per rinuncia agli atti del giudizio da parte della società contribuente, ai sensi dell’art. 390 c.p.c..

4.1. Invero, la società ha aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, ed ha dichiarato di rinunciare al presente giudizio, chiedendo espressamente la pronuncia di estinzione del processo.

4.2. Per questa Corte, a sezioni unite, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione che rileva solo ai fini delle spese (Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429; Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474).

Infatti, poiché l’art. 306 c.p.c., non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto c.d. “accettizio”, che richiede, quindi, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, né un atto recettizio in senso stretto, in quanto l’art. 390 c.p.c., u.c., ne consente, in alternativa alla notifica alle parti costituite, la semplice comunicazione agli “avvocati” delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti.

Non risulta che l’Agenzia delle entrate abbia avuto conoscenza della dichiarazione di rinuncia agli atti, depositata dalla società contribuente in data 16 gennaio 2019 e ribadita con memoria del 28 aprile 2021.

Tuttavia, l’Agenzia intimata – non essendosi costituita con controricorso notificato ex art. 370 c.p.c., ma a mezzo di semplice e tardivo “atto di costituzione” depositato ai soli dichiarati fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica e, quindi, inidoneo all’insorgenza di quei diritti processuali tipici delle parti regolarmente costituite (Cass., sez. 1, 13 aprile 2021, n. 9672; Cass., sez. 1, 12 aprile 2021, n, q601) – non gode delle prerogative di cui all’art. 390 c.p.c., u.c., sicché la rinuncia non doveva essere notificata all’Avvocatura dello Stato.

5. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

6. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” – fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016 (Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

 

 

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