Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20025 del 06/10/2016

Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15006-2013 proposto da:

P.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

XXI APRILE 12, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA MINIERI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato P.N.

difensore di sè medesimo giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO, in persona del legale

rappresentante pro tempore Commissario Straordinario Dr.ssa

F.W., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO ATTILIO 14,

presso lo studio dell’avvocato MARIO MATTICOLI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1060/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato P.N.;

udito l’Avvocato MARIO MATTICOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DE PROCESSO

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 12 ottobre 2012, a modifica della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da P.N. nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito di una caduta mentre era bordo di una moto, causata da un avvallamento stradale in Catanzaro, di fronte all’ingresso della Polizia di Stato.

Avverso detta sentenza propone ricorso P.N. con due motivi, illustrati da memoria.

Resiste l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene il ricorrente che i giudici di appello hanno erroneamente attribuito fede privilegiata postuma al rapporto della polizia municipale, contrastato delle altre risultanze processuali quali la sentenza del giudice di pace, la deposizione del teste G.A., la relazione medica del c.t.u.

2. Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha ritenuto che,sulla base degli accertamenti della Polizia Municipale, dai quali si evinceva che le tracce di frenata della moto iniziavano ben prima dell’avvallamento del manto stradale; considerando la dichiarazione della stessa P. ai Vigili Urbani, che aveva affermato di aver dovuto frenare a causa di una frenata improvvisa dell’auto che la precedeva, per cui aveva perso il controllo della moto ed era caduta, mancava la prova che l’incidente fosse avvenuto a causa della presenza dell’ avvallamento nella strada.

3. Si osserva che il rapporto della polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. Cass. Sentenza n. 22662 del 09/09/2008.

4. La Corte di appello non è incorsa nella dedotta violazione dell’art. 2700 c.c., ma ha tenuto conto degli accertamenti relativi alle tracce di frenata della moto rispetto a luogo dove era avvenuta la caduta effettuati dalla Polizia Municipale giunta sul luogo nell’immediatezza dell’incidente e documentati anche dalle fotografie in atti.

Gli accertamenti in oggetto, per il particolare affidamento che si deve all’organo che li ha effettuati, unitamente alla circostanza che la polizia è intervenuta immediatamente dopo l’incidente unitamente alla circostanza che la versione dell’incidente fornita dalla danneggiate è compatibile con gli stessi, li rendono attendibili pur senza attribuire ad essi fede privilegiata.

La censura relativa al presunto contrasto fra gli accertamenti della Polizia Municipale e le altre risultanze istruttorie è inammissibile perchè richiede una nuova rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

5. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Il motivo è inammissibile.

La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Si ricorda che la sentenza impugnata è stata depositata il 12/10/2012 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

6. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 La ricorrente nelle formulare la censura di vizio di motivazione non si adegua al modello legale introdotto dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di spese processuali liquidate in Euro 3.200,00,di cui Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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