Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20024 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20800-2007 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE

BELLE ARTI 2, presso lo studio dell’avvocato SCALISE GAETANO ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BASTA VINCENZO, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO LECCO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

1’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis; COMUNE DI MERATE in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio

dell’avvocato ROSA LAURA, rappresentato e difeso dall’avvocato DEL

FEDERICO LORENZO, giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5/2007 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 26/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Presidente e Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“Il sig. C.A. ha impugnato quattro avvisi di accertamento con contestuale invito a pagamento ICI, per tre unità immobiliari, riferiti agli anni 1999, 2000 e 2001, lamentando vizi di motivazione e valutazione eccessiva.

La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso, sul rilievo che la incompletezza degli avvisi non aveva impedito il regolare esercizio dei diritto di difesa e che, nel merito, “è risultato pacifico che gli immobili in questione sono parti di un edificio, recentemente ristrutturato, posto nel Comune di Merate, in zona centralissima, ricca di attività commerciali cosa che comporta l’assegnazione della classe 9”.

I sig. C. ricorre contro il Comune di Merate e l’Agenzia dei Territorio, per ottenere la cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in epigrafe, sulla base di tre motivi.

Il Comune di Merate resiste con controricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Con il primo motivo viene denunciata la nullità degli atti impositivi per violazione dell’art. 7 dello statuto del contribuente, in quanto mancanti della indicazione che avverso gli stessi si poteva proporre ricorso contro il Comune e/o l’Agenzia del Territorio a seconda che si intendesse contestare l’importo richiesto o la rendita attribuita o entrambi. Il motivo è manifestamente infondato perchè, come ha rilevato la CTR l’omissione non ha determinato alcun pregiudizio per la difesa del contribuente, infatti, si tratta di indicazioni che non sono previste a pena di nullità, e potrebbero assumere rilevanza soltanto se ne derivi una giustificata incertezza sui mezzi di tutela (Cass. 7558/2003, 11844/2004). Naturalmente è assorbito li quesito relativo alla sanatoria.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 3, 6, 7, 54, 61 e 65 unitamente a vizi di motivazione o omessa pronuncia.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione delle citate disposizioni facendo riferimento alle attività processuali svolte nei gradi di merito e nella fase amministrativa dell’accertamento. Si tratta di censure di merito che non hanno accesso in questa fase di legittimità. Viene anche ipotizzato un giudicato interno che però non trova poi riscontro nel quesito conclusivo. I quesiti sono privi di qualsiasi collegamento alla fattispecie concreta.

Anche nella parte in cui viene denunciata, peraltro in maniera inammissibilmente alternativa. La omessa pronuncia o il vizio di motivazione, il motivo è inammissibile per carenza del quesito di diritto e/o dei quesito sintesi (Cass. 2652/2008), oltre che per carenza di autosufficienza.

Anche u ferzo motivo, con u quale viene denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2002, art. 74 è inammissibile per mancanza dei quesito di diritto. Si ritiene quindi che il ricorso, in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile, possa essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″;

Considerato.

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 e che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, sulla base delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato, con aggravio di spese a carico della parte soccombente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore dei Comune di Merate, che liquida in complessivi Euro 1100,00 di cui Euro 1000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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