Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20024 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 24/07/2019), n.20024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8784-2013 proposto da:

COMUNE DI SORA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI TOR VERGATA

12, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DI CENSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARGHERITA QUADRINI;

– ricorrente –

contro

P.S.V., P.L., P.M.;

– intimati –

Nonchè da:

P.S.V., P.L., elettivamente domiciliate in

ROMA VIA BERENGARIO 10, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

CECCHETTI, rappresentate e difese dall’avvocato DOMENICO MARTINI;

– controricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI SORA, P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 415/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 01/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. il Comune di Sora ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Lazio il 1^ ottobre 2012, con n. 415, lamentandone l’illegittimità rispetto al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 48 e art. 42, comma 2, lett. f), nella parte in cui vi si afferma che spetta al consiglio e non alla giunta comunale la determinazione dell’aliquota della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che, pertanto, sono invalidi gli avvisi di accertamento emessi da esso ricorrente nei confronti della sas Autofficina Pi.Ma., in liquidazione, e nei confronti dei soci accomandatari P.L. e P.M., riguardo alla medesima tassa, liquidata sulla base di aliquote determinate dalla giunta, per gli anni dal 2004-2009;

2. la società e la socia P.L. che, unitamente a P.M., avevano impugnato gli avvisi per inesistenza di notifica e conseguente decadenza del Comune dal potere impositivo, per vizio di motivazione, per insussistenza totale o almeno parziale del credito vantato dall’amministrazione, hanno proposto controricorso contenente impugnazione incidentale condizionata con la quale hanno censurato la sentenza lamentandone la contrarietà al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e agli artt. 137,148,149 e 156 c.p.c., per la parte in cui vi è affermato che il vizio di notifica degli avvisi consistente nella mancanza di relata in calce ad essi, è non già un vizio insanabile, determinativo della radicale inesistenza della notifica, bensì un vizio sanabile e che, nella specie, il vizio è stato sanato con la proposizione dell’originario ricorso;

3. i controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la questione sollevata dal ricorrente è già stata affrontata e risolta da questa Corte con ordinanza 22532/17, seguita dalla ordinanza n. 10154/2019. La Corte ha statuito che “in tema di TARSU, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42,comma 2, lett. f), spetta al Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, oltre alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi, mentre è di competenza della Giunta la determinazione delle relative aliquote, in continuità con quanto già previsto dalla previgente L. n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g)”;

2. il Collegio si riporta a tale statuizione;

3. il ricorso va accolto;

4. il ricorso incidentale condizionato è infondato: secondo il criterio discretivo tra nullità ed inesistenza della notifica definito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14916 del 2016, “l’inesistenza è configurabile oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. Alla luce di tale criterio, la mancanza di relata sull’atto notificato non dà luogo a (insanabile) inesistenza ma a nullità sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (applicabile anche in tema di notifica di atti di natura sostanziale e non processuale come gli avvisi di accertamento atteso il richiamo da parte del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, alle norme sulle notificazioni nel processo civile);

5. il ricorso incidentale va rigettato;

6. la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per la decisione sulle eccezioni sollevate dagli odierni controricorrenti e rimaste assorbite;

7.il giudice del rinvio dovrà decidere delle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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