Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20023 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20681-2007 proposto da:

COMUNE DI ACQUASANTA TERME in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARONCINI, 51, presso lo

studio dell’avvocato SIMONETTI LUCA, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimata –

sul ricorso 25218-2007 proposto da:

C.F., Amministratrice di sostegno della Sig. P.

G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA 234, presso

lo studio dell’avvocato BOLOGNA GIULIANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato INFRASCA ADRIA STELLA, giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI ACQUASANTA TERME;

– intimato –

avverso la sentenza n. 161/2005 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 31/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Presidente e Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PERSICO, delega Avvocato

SIMONETTI, che si riporta;

sentito il P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

LETTIERI Nicola che nulla osserva e aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio;

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“Il Comune di Acquasanta Terme ricorre contro la sig.ra P. G., per ottenere la cassazione della sentenza della CTR, indicata in epigrafe, sulla base di due motivi. La sig.ra P. e con lei la sua amministratrice di sostegno, sig.ra C.F. resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale per vizi di motivazione.

Con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, la CTR di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, annullando gli avvisi di accertamento ed irrogazione di sanzioni, notificati dai Comune ricorrente alla sig.ra P., per omessa dichiarazione ed omesso pagamento dell’ICI dovuta per gli anni dai 1993 ai 1999, per aree edificatoli di proprietà della stessa.

I giudici di appello hanno ritenuto che la P. non dovesse pagare l’imposta, per mancanza del presupposto impositivo, trattandosi di area destinata ad uso agricolo a conduzione diretta di un coltivatore diretto (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, n. 2). Hanno ritenuto provata quest’ultima circostanza di fatto, sulla base di una autocertificazione resa dal conduttore del suolo in questione.

L’ente impostore, con il primo motivo del ricorso principale, denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 15 del 1968, art. 4, D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 4, sui rilievo che le autocertificazione e gli atti di notorietà non possono avere efficacia in sede giurisdizionale, in genere, e nel processo tributario, in specie.

Il motivo è manifestamente fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “L’attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificali va e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso tributario, ostacolo invalicabile nella previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, giacchè finirebbe per introdurre nel processo tributarie – eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale – un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito ai di fuori del processo” (Cass. 6755/2010, conf. 703/2007).

L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame del secondo che presuppone che sia stato provato il rapporto tra il conduttore del suolo ed il suo proprietario.

I motivi del ricorso incidentale, con i quali vengono denunciati vizi di motivazione, sono inammissibili perchè privi di quesito-sintesi (Cass. 2652/2008).

Conseguentemente, il ricorso principale, manifestamente fondato, ed il ricorso incidentale; inammissibile, previa riunione ex art. 335 c.p.c., possono essere decisi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 e che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione – che, pertanto, il ricorso principale, manifestamente fondato, deve essere accolto, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile;

– che la sentenza impugnata deve essere cassata, in conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale;

– che la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., perchè, sulla base del principio di diritto affermato, la contribuente non ha provato il proprio assunto e, quindi, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere rigettato;

– che sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio, atteso che la giurisprudenza di riferimento di questa Corte si è formata soltanto successivamente alla proposizione del ricorso odierno.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il principale e dichiara inammissibile l’incidentale, cassa la sentenza impugnata per effetto dell’accoglimento del ricorso principale, e, decidendo nei merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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