Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20023 del 24/07/2019
Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 24/07/2019), n.20023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MELE Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27079/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello
Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via
dei Portoghesi 12.
– ricorrente –
contro
R.G. (C.F. (OMISSIS)).
– intimato –
Avverso la sentenza n. 71/63/2012 della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, depositata
il giorno 3 aprile 2012;
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12
giugno 2019 dal Consigliere Fichera Giuseppe.
Fatto
FATTI DI CAUSA
R.G. impugnò la cartella di pagamento notificata da Esatri s.p.a., con la quale l’Agenzia delle Entrate recuperava l’IVA portata a credito nella dichiarazione fiscale del 2004, in quanto la precedente cartella, relativa al medesimo credito, era stata indebitamente sgravata con provvedimento poi annullato in autotutela dalla medesima amministrazione finanziaria.
L’impugnazione venne respinta in primo grado; R.G. propose quindi appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lombardia, sezione staccata di Brescia, che lo accolse, con sentenza depositata il giorno 3 aprile 2012, affermando che l’amministrazione era decaduta dal potere di notificare la cartella di pagamento, non trovando applicazione il diverso – e più lungo termine previsto per la notifica della cartella di pagamento relativamente agli erronei rimborsi d’imposta.
Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, mentre non ha articolato difese R.G..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre rilevare che la ricorrente non ha notificato il ricorso nei confronti del concessionario della riscossione Esatri s.p.a., che era pacificamente parte nel giudizio di merito; tuttavia, in adesione all’orientamento di questa Corte, deve ritenersi superfluo assegnare alle parti un termine per l’integrazione del contraddittorio, trattandosi qui – come si dirà in prosieguo – di ricorso per cassazione manifestamente infondato e considerato che la concessione di un termine si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass., S.U., n. 22/03/2010, n. 6826).
2. Con l’unico motivo deduce l’Agenzia delle Entrate la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, avendo ritenuto la commissione tributaria regionale che nel caso di erroneo sgravio di imposte, non fosse applicabile il termine di decadenza, entro cui spiccare la relativa cartella di pagamento, previsto dalla cennata norma.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Secondo il chiaro orientamento di questa Corte, in tema di recupero di somme oggetto di sgravio indebito, deve escludersi l’applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43, che consente all’ufficio di recuperare le “somme erroneamente rimborsate” e gli “interessi eventualmente corrisposti”, tramite diretta iscrizione a ruolo entro termini decorrenti dall'”esecuzione del rimborso”, tenuto conto che la norma fa esclusivo riferimento al rimborso e non allo sgravio, e che i due istituti sono tra loro eterogenei, essendo l’uno un provvedimento in autotutela con effetto sull’obligatio e l’altro un mero atto con effetto sulla solutio (Cass. 15/01/2019, n. 677; Cass. 13/12/2018, n. 32292; Cass. 27/09/2017, n. 22570)
Nel caso che ci occupa, dunque, non trattandosi di erroneo rimborso ma di erroneo sgravio di imposta, non poteva trovare applicazione il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43; corretta è allora la decisione dei giudici di merito, laddove ha ritenuto decaduta l’amministrazione dalla potestà impositiva, avendo notificato la cartella di pagamento qui impugnata, oltre il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione fiscale cui si riferiva il credito IVA non spettante (31 dicembre 2007), secondo quanto esattamente prescritto dal D.L. 7 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5-bis, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156.
3. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019