Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20023 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 22/09/2010), n.20023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POGGIO DEI MANDORLI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Luciani n. 1,

presso l’avv. Daniele Manca-Bitti, rappresentata e difesa dall’avv.

Lai Giuseppe, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sardegna n. 67/07/05, depositata il 20 novembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

giugno 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

udito l’Avvocato dello Stato Paolo Gentili per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DE

NUNZIO Wladimiro, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Poggio dei Mandorli s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato (rectius, dichiarato inammissibile per tardività) l’appello della società contribuente: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto l’inapplicabilità nella specie della sospensione dei termini processuali stabilita dalla L. n. 289 del 2002, art. 16 in ragione della natura meramente liquidatoria dell’atto impugnato, trattandosi di avviso di liquidazione dell’INVIM emesso dall’Ufficio a seguito della richiesta della parte, contenuta nell’atto di compravendita del bene, di volersi avvalere delle disposizioni di cui al D.L. n. 70 del 1988, art. 12 convertito nella L. n. 154 del 1988.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

2. All’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 21 ottobre 2009, per la quale il ricorso era stato originariamente fissato, la Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo formulato, la società ricorrente, denunciando “violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, e art. 38, comma 3, art. 327 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, sostenendo che deve ritenersi frutto di equivoco l’affermazione del giudice d’appello secondo cui l’atto impugnato era stato emesso su richiesta della contribuente ai sensi del citato D.L. n. 70 del 1988, art. 12 poichè essa società, in occasione della stipulazione del contratto di compravendita, aveva presentato la dichiarazione INVIM, nella quale non veniva indicato alcun incremento imponibile (poichè il valore iniziale del bene corrispondeva a quello finale al 31/12/1992), nè si faceva richiesta di applicazione del detto art. 12: per cui, l’Ufficio avrebbe dovuto, semmai, emettere avviso di accertamento, anzichè avviso di liquidazione, il quale, per ciò, a prescindere dalla formale qualificazione, contiene in realtà un vero e proprio accertamento in rettifica della dichiarazione della contribuente, e, costituendo peraltro l’unico atto con cui l’Ufficio ha manifestato la pretesa tributaria, deve qualificarsi atto di imposizione ai fini di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16.

A conclusione del motivo, la ricorrente formula il quesito “se l’avviso di liquidazione dell’imposta INVIM, qualora contenga in sè una modifica dei valori dichiarati dal contribuente e costituendo l’unico atto con il quale l’Agenzia delle entrate ha esercitato la pretesa tributaria, abbia natura impositiva e non meramente liquidatoria e pertanto la controversia scaturente dall’impugnazione di detto avviso di liquidazione costituisca lite fiscale pendente ipoteticamente definibile ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 e conseguentemente operi, in relazione a tale controversia, la sospensione dei termini di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6”.

2. Il motivo è inammissibile per mancata rispondenza del quesito riportato ai requisiti prescritti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dall’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella fattispecie ratione temporis). Il giudice a quo ha accertato in fatto, interpretando l’atto di compravendita, che in esso la società aveva fatto richiesta di avvalersi della valutazione automatica ai sensi del D.L. n. 70 del 1988, art. 12 (convertito nella L. n. 154 del 1988): tale accertamento, che costituisce il fulcro fondamentale della decisione (poichè da esso il giudice di merito fa derivare la natura liquidatoria, e non impositiva, dell’ avviso impugnato, con i conseguenti effetti ai fini della definibilità della lite e della sospensione dei termini processuali, L. n. 289 del 2002, ex art. 16), è oggetto come detto – di specifica censura nel ricorso, la quale, tuttavia, oltre che essere del tutto generica e priva del requisito dell’autosufficienza, soprattutto non trova alcun riscontro nel riportato quesito di diritto.

Il motivo, in definitiva, si rivela inammissibile in quanto il relativo quesito non è pertinente al contenuto del motivo stesso (Cass., Sez. un,, n. 6530 del 2008).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. La ricorrente va conseguentemente condannata alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

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