Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20022 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20527-2007 proposto da:

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA in persona del Commissario Straordinario

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA G. ZANARDELLI 20, presso lo studio dell’avvocato BUONAFEDE

ACHILLE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE LEO

GIUSEPPE, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI REGGIO CALABRIA in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FLAVIA 96, presso lo studio dell’avvocato GRILLO CARLO G.,

rappresentato e difeso dall’avvocato RIJLI SALVATORE, giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

REGGIO CALABRIA, depositata il 27/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Presidente e Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio;

Letti gli atti de ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“L’ATERP di Reggio Calabria ha impugnato un avviso di accertamento e liquidazione ICI, notificato dal Comune di Reggio Calabria, relativo all’anno 1999.

CTP e CTR hanno rigettato il ricorso.

L’ATERP ricorre contro il Comune di Reggio Calabria per ottenere la cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in epigrafe, sulla base di sei motivi.

Il Comune resiste con controricorso.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi 2), 4) e 6) sono inammissibili perchè carenti del quesito- sintesi (Cass. 2652/2008).

Il motivo n. 1) è inammissibile perchè, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 censura in realtà il contenuto motivazionale dell’atto impugnato, sulla base di fatti la cui valutazione attiene al merito della causa (peraltro si fa riferimento ad atti che avrebbero dovuto essere depositati, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, a pena di improcedibilità).

Con il motivo n. 3), denunciando la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 l’ATERP contesta la soggettività passiva rispetto ad alcuni immobili ed assume di avere subito per alcuni una doppia imposizione. Anche questo motivo attiene a merito della causa e, tra l’altro, è basato anche su documenti (come il ricorso introduttivo) che avrebbero dovuto essere depositati al sensi dell’art. 364 c.p.c., n. 4, a pena di inammissibilità.

Anche il motivo n. 5), con il quale viene denunciata la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 è basalo su questioni di fatto, in quanto viene invocato il diritto a beneficiare delle agevolazioni previste per la prima casa (che è tipica questione di fatto), sulla base di documenti (come il conteggio relativo agli immobili) che avrebbero dovuto essere depositati ai sensi del citato art. 369 c.p.c., n. 4.

Conseguentemente, il ricorso, inammissibile, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la parte ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., con la quale, tra l’altro, contesta la necessità del deposito degli atti ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4 ed il fatto che la prima censura attiene al merito;

– che la violazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4 è indicata soltanto come motivo aggiuntivo di inammissibilità, che la censura con la quale si chiede una valutazione della congruità della motivazione dell’atto impugnato (motivo n. 1) è certamente un motivo di merito e che, inoltre, il Collegio ritiene inadeguato il quesito posto a conclusione dei motivo (in quanto non prospetta il contenuto della motivazione ritenuta inadeguata rispetto al parametro normativo);

– che la discussione in camera di consiglio non ha apportato ulteriori elementi di valutazione:

– che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese della parte soccombente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Azienda ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro settemiladuecento, di cui Euro settemila per onorario, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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