Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20022 del 30/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20022 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 13113-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SNC LA NUOVA FORZA EDILE DI GARGIULO ANTONINO
& C.;

intimata

avverso la sentenza n. 87/45/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 17.12.09, depositata il 24/03/201

Data pubblicazione: 30/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Ric. 2011 n. 13113 sez. MT – ud. 11-07-2013
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 13113/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società La Nuova Forza Edile di Gargiulo Antonino &

Oggetto: impugnazione avviso diniego condono,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania, n. 87/45/10, depositata il 24
marzo 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione
della società La Nuova Forza Edile di Gargiulo Antonino & C. snc.,
relativa all’avviso di diniego inerente al condono per le imposte
dovute, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che in generale col pagamento della prima
rata relativa al chiesto condono si determinava l’efficacia del
medesimo, di modo che la contribuente doveva versare soltanto
quelle residue, con gli inerenti interessi e la sanzione del 30%,
mentre nella specie si trattava solo della corresponsione della
prima rata, sicché la seconda e terza non erano state mai pagate.
L’intimata La Nuova Forza Edile non si è costituita.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorre deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che si trattava soltanto di condono c.d. clemenziale e non premiale, posto che la richiesta di esso si basava unicamente sulle
dichiarazioni dei redditi presentate dalla contribuente, sicché il
beneficio in argomento è strutturato in maniera differente rispetto alle altre fattispecie, nel senso che il relativo procedimento
si perfeziona solamente allorché tutte le rate vengano pagate, e

1

C. snc.

2

non soltanto la prima, peraltro parziale, riguardando esso unicamente l’esclusione della sanzione.
Il motivo è fondato, posto che l’art. 9 bis L. n. 289/02 disciplina l’ipotesi di iscrizione a ruolo di imposte risultanti da dichiarazioni e non versate, per le quali il condono si perfeziona

soltanto in tale ipotesi la sanzione non viene applicata, mentre
invece il pagamento della prima rata non rende efficace il relativo procedimento amministrativo. Al riguardo più volte questa Corte
ha statuito che “in tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 – che considerano efficaci le ipotesi di
condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo
eccezionale, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si
provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale)
delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione
anticipata (Cfr. anche Ordinanza n. 8027 del 21/05/2012, gn enza
,

n. 19546 del 23/09/2011).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta m ata in
modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione della contribuente avverso l’avviso di diniego di condono.
4. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, mentre le altre di questo giudizio seguono la
soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
2

solamente col pagamento di tutte le rate, con la conseguenza che

3

P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo
nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spes
doppio grado, e condanna l’intimato al rimborso di quelle

4.000,00(quattromila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, 1’11 luglio 2013.

sto giudizio, e che liquida in complessivi euro

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