Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20022 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20022 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 15848-2017 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F.97103880585, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIA COLONNA n.40, presso lo studio dell’avvocato
DAMIANO LIPANI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
SACCMIANM) LUCIA,

elettivamente domiciliata in ROMA, \ lA

NAPOLEONE III° n.28, presso lo studio dell’avvocato DANIELE
EPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO SARRA;

controricorrente

avverso la sentenza n. 5398/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 12/12/2016;

Data pubblicazione: 27/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO
che, con sentenza del 12 dicembre 2016, la Corte di Appello di

nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra Lucia
Saccomanno e Poste Italiane s.p.a. per il periodo dal 5 marzo al 4
aprile 2005 ed accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto a
tempo indeterminato dal 5 marzo 2005, condannava la società alla
riammissione in servizio della lavoratrice nonché al pagamento in
suo favore dell’indennità ex art. 32 , quinto comma, L.

4 novembre

2010 n. 183 pari a cinque mensilità del’ultima retribuzione globale di
fatto, oltre accessori dalla pronuncia;
che il termine era stato apposto per ” … ragioni di carattere
sostitutivo, in particolare per la sostituzione di lavoratore
temporaneamente inidonei allo svolgimento delle attività di
portalettere per il periodo..”;
che, ad avviso della Corte territoriale: non era configurabile una
ipotesi di scioglimento del rapporto per mutuo tacito consenso,
diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice; Poste Italiane,
nonostante la espletata prova testimoniale, non aveva provato la
riconducibilità dell’assunzione della Saccomanno alla esigenza di
sostituire la dipendente Margherita Marotti assente per malattia;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste

3.if;d3to

3 Le MOti`Ji cui la Saccornanno rasiate con

controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio;
CONSIDERATO

Ric. 2017 n. 15848 sez. ML – ud. 06-06-2018
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Roma in riforma della decisione del primo giudice, dichiarata la

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione a falsa
applicazione degli artt. 1372,primo comma, 1175, 1375 e 2697 cod.
civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) per
avere il giudice del gravame ritenuto erroneamente non qualificanti
ai fini della possibilità di configurare una risoluzione per mutuo tacito
consenso una serie di elementi – quali l’accettazione senza riserve

cessazione del rapporto all’inizio del giudizio, la brevità della durata
del contratto – che, se correttamente valutati, integravano un
comportamento significativo in modo non equivoco della volontà di
risolvere consensualmente un rapporto di lavoro; con il secondo
motivo viene denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ( in relazione
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) per
avere la Corte territoriale omesso di valutare la certificazione medica
prodotta dalla società dalla quale si evinceva in modo evidente che,
nel periodo in cui la Sacconnanno era stata assunta, la dipendente
Marotti era stata ritenuta dalla ASL ( alla visita del 13 dicembre
2004) temporaneamente non idonea allo svolgimento di mansioni di
recapito ( per la durata di un anno) ed idonea ai servizi interni,
certificazione mai contestata da controparte; con il terzo motivo si
lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115
e 116 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n.3,
cod. proc. civ.) non avendo il giudice del gravame valutato il
documento di cui al motivo che precede limitandosi a scrutinare solo
le risultanze della prova testimoniale espletata senza valutare queste
ultime alla luce del predetto documento;

che il primo motivo è inammissibile in quanto la Corte di appello
senza incorrere nelle denunciate violazioni di legge e con valutazione
dei Fatti a lei riservata, ha ritenuto che il lasso di tempo trascorso

unitamente agli altri elementi considerati, non fosse indicativo della
volontà di risolvere il rapporto di lavoro e ciò sulla premessa corretta
che era onere del datore di lavoro provare che con un
comportamento concludente la parte avesse inteso risolvere il
Rie. 2017 n. 15848 sez. ML – ud. 06-06-2018
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del TFR, il decorso di oltre cinque anni e mezzo anni dalla

rapporto di lavoro (cfr. Cass. 04/08/2011 n. 16932 e
successivamente Cass. 10/04/2017 n. 10027); ed infatti, come
affermato dalle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 27
ottobre 2016 n. 21691), in continuità con altre più risalenti
pronunce, la valutazione della durata rilevante del comportamento
omissivo del lavoratore nell’impugnare la clausola che fissa il termine

una volontà di estinguere il rapporto di lavoro è un giudizio che
attiene al “merito della controversia” e che, se immune da vizi logici
e giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di
legittimità. Invero il motivo, nonostante il richiamo contenuto nelle
rispettive intestazione a violazione di legge, finisce con il sollecitare
una nuova valutazione del merito della controversia non ammissibile
in questa sede (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010;
Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);
che, diversamente, fondato e da accogliere è il secondo motivo in
quanto effettivamente la Corte di appello ha del tutto omesso
l’esame di un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione
probatoria) costituito dalla circostanza che la Marotti risultava
essere stata dichiarata inidonea al servizio di recapito per il periodo
in cui l’assunzione della Saccomanno era avvenuta così come
risultante dalla certificazione dell’ASL ( doc. n. 4 della produzione di
Poste Italiane s.p.a.), fatto di cui, peraltro, non era stato tenuto
alcun conto nella valutazione del contenuto delle deposizioni
testimoniali rese dai testi escussi;
che l’ccadlimento del secondo motivo assorbe il terzo;
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, va accolto il
secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo,
l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con
rinvio Alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che

provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di
legittimità;
P.Q.M.

Ric. 2017 n. 15848 sez. ML – ud. 06-06-2018
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nonché di altri elementi convergenti nel senso della individuazione di

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato
inammissibile il primo ed assorbito il terzo, cassa l’impugnata
sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello
di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018

Il Presidente

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