Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20022 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 24/07/2019), n.20022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20558/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Aviofin s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 346/40/2011 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, depositata il

giorno 20 giugno 2011.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12

giugno 2019 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Aviointeriors s.p.a. – poi Aviofin s.p.a. – impugnò la cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle Entrate recuperava l’IVA portata a credito nella dichiarazione fiscale del 2003, oggetto di una originaria domanda di rimborso da parte della contribuente, successivamente rinunciata dalla medesima.

L’impugnazione venne integralmente accolta in primo grado; l’Agenzia delle Entrate propose quindi appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, che lo respinse, con sentenza depositata il giorno 20 giugno 2011, affermando che non era previsto un termine per rinunciare al rimborso di un credito, nè il diniego opposto dall’amministrazione alla detta rinuncia costituiva atto impugnabile.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre non ha articolato difese Aviofin s.p.a.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce l’Agenzia delle Entrate la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, avendo erroneamente ritenuto la commissione tributaria regionale che il provvedimento di diniego avverso la rinuncia all’istanza di rimborso, fosse atto non autonomamente impugnabile innanzi al giudice tributario e, quindi, che non dovesse dichiararsi inammissibile l’impugnazione della successiva cartella di pagamento.

1.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Com’è noto, in tema di contenzioso tributario, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’elencazione degli “atti impugnabili”, contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001.

Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19 (Cass. 11/02/2015, n. 2616; Cass. 11/05/2012, n. 7344; Cass. 25/02/2009, n. 4513; Cass. 08/10/2007, n. 21045).

Nel caso che ci occupa, allora, non solo il provvedimento di diniego alla rinuncia formulato dall’amministrazione finanziaria, non costituiva – certamente – uno degli atti tassativamente elencati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ma, va soggiunto, attraverso il ridetto documento l’Agenzia delle Entrate non manifestava alcuna pretesa tributaria attuale, nè rifiutava la restituzione di tributi indebitamente versati, limitandosi a portare a conoscenza della contribuente il suo orientamento (nella specie contrario), in ordine alla facoltà di rinunciare ad una istanza di rimborso avanzata dalla medesima.

2. Con il secondo motivo lamenta violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 38-bis, avendo il giudice di merito affermato che il contribuente potrebbe in ogni momento rinunciare all’istanza di rimborso del credito IVA, senza incorrere in decadenze di sorta.

2.1. Il motivo non è fondato, anche se la motivazione della commissione tributaria regionale deve essere corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.

Invero, questa Corte ha già affermato che in tema di IVA il contribuente può modificare l’originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione del credito, solamente, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, entro l’anno successivo alla maturazione del credito medesimo, in quanto il principio di alternatività tra rimborso e detrazione esclude l’illimitata possibilità di revoca della scelta del rimborso, che fosse stata originariamente effettuata (Cass. 3/03/2017, n. 5387; Cass. 2/07/2014, n. 15180).

2.2. Ha certamente errato, allora, la Commissione Tributaria Regionale nel ritenere che la contribuente potesse rinunciare all’istanza di rimborso del credito IVA, senza limitazione temporali di sorta, anche dopo il decorso dell’annualità successiva a quella in cui era sorto il ridetto credito.

Tuttavia, è incontroverso in atti che il credito IVA sorto in favore della contribuente nel corso dell’anno 2002, venne riportato nella sua dichiarazione fiscale relativa all’anno 2003, id est esattamente nell’anno successivo al sorgere del medesimo credito; dunque, legittimamente la contribuente optò per portare in detrazione il credito, palesandosi illegittima la cartella impugnata con la quale l’Amministrazione ha disconosciuto l’esistenza del detto credito.

PQM

3. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’intimata. P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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