Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20022 del 11/08/2017

Cassazione civile, sez. trib., 11/08/2017, (ud. 02/05/2017, dep.11/08/2017),  n. 20022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 899/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GE.DIS S.c.a.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avv.

Andrea Parlato, con domicilio eletto in Roma, Corso d’Italia 19,

presso lo studio dell’avv. Franco Paparella;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 585/21/10 depositata l’8 novembre 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 maggio 2017

dal Consigliere Dott. TEDESCO Giuseppe;

uditi gli avv. dello Stato Giancarlo Caselli e per la società,

l’avv. Franco Paparella;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Del Core Sergio che ha concluso chiedendo l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale della Sicilia (Ctr) ha confermato la sentenza della Commissione provinciale, che aveva accolto il ricorso del Consorzio GE.DIS S.c.a.r.l. contro due avvisi di accertamento, riguardanti gli anni di imposta 2003 e 2004, con i quali fu recuperata a tassazione la maggiore Iva dovuta sui costi ribaltati dal Consorzio alle Consorziate, in quanto il ribaltamento fu operato con l’aliquota de 10% invece che con quella ordinaria del 20%; e inoltre fu disconosciuta, ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità di costi per acquisto carburanti, in quanto operata sulla base di schede incomplete.

Contro la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui la contribuente reagisce con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso5/6educe, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, l’omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi.

I fatti a cui è riferito il vizio motivazionale sono due. Innanzitutto la identificazione dell’aliquota Iva da applicare sui costi sostenuti dalla società consortile e ribaltati sulle consorziate. Si evidenzia che tali costi sono stati sostenuti dal Consorzio con aliquota Iva ordinaria, ma poi sono stati ribaltati sulle consorziate con Iva al 10%, laddove, secondo la ricorrente, poichè le prestazioni rese dal Consorzio dovevano assimilarsi a prestazioni di servizi, esse avrebbero dovuto scontare l’aliquota ordinaria del 20%. Secondo la tesi dell’Amministrazione finanziaria, riproposta nel motivo, l’aliquota agevolata del 10% era applicabile sulle fatture emesse direttamente dalle società consorziate nei confronti dell’ente appaltante, ma tale aliquota, appunto, si riferiva esclusivamente al bene oggetto di cessione nell’ambito di quel rapporto, mentre nel caso di specie il rapporto rilevante ai fini Iva si poneva tra consorzio e consorziate per i servizi resi dal primo in favore delle seconde.

In conseguenza di tale modo di operare era avvenuto che si era indebitamente formato un credito Iva direttamente in capo al Consorzio.

La parte di sentenza investita dalla censura è quella nella quale i giudici d’appello hanno rilevato “che il consorzio fra le due società (…) è stato costituito ai sensi della L. n. 584 del 1977, sopra citato art. 23-bis per la gestione dei dissalatori, dunque tale attività presa in appalto dalle consorziate non viene subappaltata o ceduta al Consorzio, ma quest’ultimo la svolge in proprio: ossia l’oggetto rimane lo stesso, per cui il Consorzio opererà con lo stesso regime fiscale delle consorziate appaltanti, acquistando beni o servizi con aliquota Iva al 20% e distribuendo acqua con aliquota al 10%. Non vi è alcun regime di agevolazione fiscale soggettiva, ma l’applicazione di un’aliquota ridotta in ragione dell’oggetto dell’attività”.

1.1. Il motivo è inammissibile. Il vizio di motivazione può riguardare solo la motivazione del giudizio di fatto, laddove è di assoluta evidenza che la valutazione della Ctr oggetto di censura esprime un giudizio di diritto. Secondo il costante pacifico insegnamento di questa Corte i relativi vizi o costituiscono errori in iudicando censurabili ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 oppure, se attengono propriamente e soltanto alla motivazione, non danno luogo a cassazione della sentenza, ma a correzione della motivazione in diritto ex art. 384 c.p.c., u.c. (Cass. n. n. 19618/2003; n. 6328/2008; n. 7050/1997).

Il secondo fatto a cui è riferito il vizio di motivazione riguarda il ribaltamento sulle consorziate dei costi per manutenzione ordinaria. In proposito nel giudizio d’appello l’Agenzia delle entrate aveva dedotto: “i costi per spese di manutenzione sono stati fatturati dal Consorzio alle società consorziate con applicazione dell’iva al 10%, costi riaddebitati senza tenere conto e distinguere quelle di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, atteso che questa ultime scontano l’aliquota ordinaria del 20%”.

Su questo aspetto nella sentenza impugnata si legge testualmente: “in relazione ai recuperi a tassazione per le spese di manutenzione ordinaria, questa Commissione tributaria rileva la loro infondatezza, considerato che per gli anni in contestazione (2003 e 2004), dai conti prodotti all’atto della verifica, non risulta che la società consortile abbia utilizzato il fondo rinnovo parti impianti, ossia non ha eseguito interventi di manutenzione straordinaria, ragione per cui le opere di manutenzioni effettuate sono di natura ordinaria e scontano l’aliquota Iva al 10%”.

Con riguardo a tale passaggio motivazionale la critica che il motivo rivolge alla sentenza è di aver dato, sul fatto della sussistenza di sole operazioni di natura ordinaria, una motivazione solo apparente. Ma è del tutto ovvio che le cose non stanno in questi termini, perchè la motivazione sul punto esiste e appare correlata logicamente ai fatti che ne costituivano l’oggetto, per cui la ricorrente, sotto la veste del vizio di motivazione, chiede inammissibilmente e immotivatamente una revisione del ragionamento decisorio, che è attività che non rientra nell’ambito del controllo consentito alla Corte ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 nel testo applicabile ratione temporis, “posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità” (Cass. n. 11789/2005).

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 444 del 1997, art. 4 e del D.M. 7 giugno 1977.

Si rimprovera ai giudici d’appello di avere ritenuto che l’incompleta compilazione delle schede carburanti non inficia la deducibilità di tali costi, qualora ritenuti effettivi ed inerenti all’attività esercitata. Nella specie il Fisco, con riguardo a tale ripresa, aveva negato la deducibilità del costo perchè le schede non recavano la annotazione di fine periodo dei chilometri e del numero di targa del veicolo. A ciò la contribuente aveva obiettato, ottenendo ragione sia in primo grado e sia in appello con la sentenza impugnata, che la deducibilità del costo non dipende dal fatto formale, ma dall’effettività e dall’inerenza del medesimo.

2.2. Il motivo, che è esente dai rilievi di inammissibilità accampati con il controricorso, è fondato. “In tema di imposte dirette ed IVA, la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al D.P.R. n. 444 del 1997, compresa l’indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti (Cass. n. 20409/2016; Cass. n. 26862/2014; Cass. n. 25122/2014).

Ciò posto è evidente l’errore di diritto in cui è incorsa la Ctr, per avere ammesso la deducibilità del costo nonostante avesse rilevato che le schede carburanti erano carenti delle indicazioni inderogabilmente richieste dalla legge.

Si impone, pertanto, in relazione a tale motivo, la cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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