Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20022 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27518-2013 proposto da:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA, (OMISSIS), in persona del Presidente

pro-tempore, Dr. P.D., elettivamente domiciliato in ROMA,

V.CONCIATORI 7, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ITRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO AMBROSIO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., S.A., B.V.S.,

C.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LOMBARDIA 23/C, presso

lo studio dell’avvocato ENRICO GUIDI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ALESSANDRO BISAIL giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 359/2013 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

Sezione distaccata di SASSARI, depositata il 30/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato ITALA DI PAOLA per delega;

udito l’Avvocato ENRICO GUIDI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, condanna aggravata alle spese e statuizioni sul C.U.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.F., C.T., S.A. e B.V.S. hanno citato in giudizio nel maggio 2000 davanti al Tribunale di Sassari la Regione Autonoma Sardegna e l’Azienda foreste Demaniali, soppressa nel corso del giudizio, a cui è succeduto nel processo l’Ente Foreste della Sardegna, per ottenere il risarcimento dei danni dovuto ad un Incendio.

Il Tribunale di Sassari ha condannato l’Ente foreste della Sardegna al risarcimento danni derivante da incendio in favore degli attori in ragione di Euro 66.750,00.

La sentenza è stata confermata dalla Corte di appello con sentenza depositata il 30-8-2013.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione articolando unico motivo l’Ente foreste della Sardegna.

Resistono C.F. e T., S.A. e B.V.S., e presentano memoria.

Non presenta difese la Regione Autonoma della Sardegna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione della L.R. n. 24 del 1999, art. 1 e art. 3, comma 1, lett. A) e C) artt. 6 e 8 Statuto Ente, art. 33 dello Statuto Sardo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente assume che all’epoca dell’evento esso Ente Foreste non era ancora istituito (essendo stato istituito solo con L. n. 24 del 1999, entrata in vigore il 6.7.1999, mentre l’incendio si sviluppò il (OMISSIS)) e che la tutela del patrimonio boschivo spettava al Corpo Forestale ai sensi della L.R. n. 26 del 1985, art. 1.

2. Il motivo è infondato.

L’Ente Foreste della Sardegna è succeduto all’Azienda foreste della Sardegna, che gestiva e custodiva il patrimonio forestale in cui si è propagato l’incendio.

Infatti la L. n. 26 del 1985, art. 1 prevede:

E’ istituito il Corpo forestale e dì vigilanza ambientale della Regione Sarda.

Nel quadro della programmazione regionale il Corpo provvede, in base alle leggi vigenti, alle seguenti funzioni:

– tutela tecnica ed economica dei boschi;

– tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali del comune e degli Enti pubblici;

– tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;

– tutela della flora e della vegetazione;

– tutela dei pascoli montani;

– propaganda forestale e ambientale;

– difesa del suolo dall’erosione;

– controllo dei semi e delle piantine forestali;

– quant’altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste;

– ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento.

Al Corpo sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie Indicate al precedente comma e in particolare nelle seguenti materie:

– caccia;

– pesca nelle acque interne e marittime;

– incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane;

– polizia forestale;

– polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche;

– beni culturali.

Il Corpo provvede inoltre alla statistica e all’inventario forestale e può predisporre studi sui problemi di interesse forestale e montano ai fini della difesa del suolo e avanzare proposte di soluzione agli organi competenti.

Il Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-pastorale dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, in accordo con gli uffici dell’Azienda competenti per territorio.

Sono affidati altresì al Corpo compiti di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile.

L’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda (A.F.D.R.S.), è stata istituita con L.R. 29 febbraio 1956, n. 6.

Lo Statuto dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda prevede all’art. 1 che:

L’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda assolve, nell’ambito della Regione, i seguenti compiti:

a) gestire il patrimonio agro-silvo-pastorale della Regione sarda migliorandolo, ampliandolo ed assicurandone la difesa specie contro gli incendi;

b) studiare i problemi di interesse boschivo e montano anche ai fini della difesa del suolo, proponendo le opportune soluzioni alla Regione;

c) dare, in materia, assistenza tecnica ed amministrativa sia ai privati che agli enti;

d) favorire la realizzazione di attività turistiche e ricreative nei terreni gestiti;

e) amministrare e gestire, anche in forma consorziata, i parchi nazionali e regionali che verranno istituiti in Sardegna;

f) assumere facoltativamente l’amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano lo scopo di incrementare la silvicoltura, la difesa del suolo e l’economia montana;

g) amministrare, gestire e migliorare il patrimonio agro-silvo-pastorale avuto in concessione da comuni ed altri enti pubblici;

h) perseguire le proprie attività istituzionali anche attraverso l’acquisto e la gestione, compresa la forma partecipativa di società pubbliche, private o miste, previa autorizzazione legislativa della Regione.

Con legge L.R. 9 giugno 1999, n. 24 viene istituito l’Ente foreste della Sardegna con soppressione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali In materia di forestazione.

L’Art. 16 cit. legge prevede che 1. A far data dal 1 gennaio 2001 l’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda è soppressa (26).

2. L’Ente foreste della Sardegna succede dalla data di cui al comma 1 all’Azienda suddetta in tutti i rapporti giuridici di cui essa risulta titolare.

3. L’Ente subentra altresì in tutti i rapporti giuridici, inerenti l’art. 3, comma 1, lett. d) di cui sono titolari gli Ispettorati ripartimentali delle Foreste.

4. I beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione sarda, già attribuiti all’Azienda delle foreste demaniali, competono alla Regione; gli stessi vengono dati in concessione gratuita all’Ente per un periodo di novantanove anni.

5. Tutti gli altri beni di cui era titolare l’Azienda costituiscono patrimonio dell’Ente foreste della Sardegna.

Dall’esame delle successive norme che nel tempo hanno disciplinato la gestione e la cura delle foreste demaniali della Regione Sarda, si rileva che l’attuale Ente delle foreste della Sardegna è succeduto nei compiti dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda ed in tutti i rapporti giuridici di cui essa risultava titolare.

Il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna L’Ente Foreste della Sardegna al rimborso delle spese del giudizio di cessazione, liquidate in Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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