Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20021 del 30/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20021 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 13084-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
GREMESE ROBERTO;

– intimato avverso la sentenza n. 29/10/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di TORINO del 13.4.2010, depositata il 27/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

Data pubblicazione: 30/08/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Ric. 2011 n. 13084 sez. MT – ud. 11-07-2013
-2-

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 13084/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimato: Roberto Gremese

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale del Piemonte, n. 29/10/10, depositata il 27
maggio 2010, con la quale essa accoglieva parzialmente l’appello
di Roberto Gremese contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione del medesimo, relativa a due cartelle di pagamento, riguardanti il diniego di condono per le imposte Irpef, Irap ed Iva, dovute dal 2000 al 2002, veniva ritenuta fondata in
parte. In particolare il giudice di secondo grado osservava che in
generale col pagamento della prima rata relativa al chiesto condono si determinava l’efficacia del medesimo, di modo che il contribuente doveva versare soltanto quelle residue, con gli inerenti
interessi e la sanzione del 30%, mentre nella specie si trattava
sòlo del pagamento della prima rata, sicché la seconda e terza non
erano state mai corrisposte, mentre la cartella, relativa all’anno
d’imposta 2001, non poteva essere più impugnata per scadenza del
termine. L’intimato Gremese non si è costituito.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorre

de-

duce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che si trattava soltanto di condono c.d. clemenziale e non premiale, posto che la richiesta di esso si basava unicamente sulle
dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente, sicchè il
beneficio in argomento è strutturato in maniera differente rispetto alle altre fattispecie, nel senso che il relativo procedimento
si perfeziona solamente allorché tutte le rate vengano pagate, e

Oggetto: impugnazione cartelle pagamento,

2

non soltanto la prima, peraltro parziale, riguardando esso unicamente l’esclusione della sanzione.
Il motivo è fondato, posto che l’art. 9 bis L. n. 289/02 disciplina l’ipotesi di iscrizione a ruolo di imposte risultanti da dichiarazioni e non versate, per le quali il condono si perfeziona

soltanto in tale ipotesi la sanzione non viene applicata, mentre
invece il pagamento della prima rata non rende efficace il relativo procedimento amministrativo. Al riguardo più volte questa Corte
ha statuito che “in tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 – che considerano efficaci le ipotesi di
condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo
eccezionale, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si
provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale)
delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione
anticipata (Cfr. anche Ordinanza n. 8027 del 21/05/2012, Sentenza
n. 19546 del 23/09/2011).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non ris
modo giuridicamente corretto.
4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione del contribuente avverso le due cartelle di
pagamento.
5. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, mentre le altre di questo giudizio seguono la
soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
2

solamente col pagamento di tutte le rate, con la conseguenza che

3

P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo
nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spes
doppio grado, e condanna l’intimato al rimborso di quelle

2.500,00(duemilacinquecento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, 1’11 luglio 2013.

sto giudizio, e che liquida in complessivi euro

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA