Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20021 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20021 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 15535-2017 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F.97103880585, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE TRE MADONNE n.8, presso lo studio dell’avvocato
MRAZZA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
CA PP CCI CHIARsA, socii,mv Gi,:\,FR \LI i I \IA
IMPRESA lONIANA SERVIZI

IANIJIT,NZIONI

S.R.L.;

– intimati avverso la sentenza n. 5440/2016 della
ROMA, depositata il 22/12/2016;

cowrE

D’APPELLO di

Data pubblicazione: 27/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO
che Chiara Cappucci conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di

stata dipendente chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale
(per spese mediche sostenute), biologico (per inabilità temporanea e
invalidità permanente) e morale subiti a seguito dell’infortunio
occorsole il 14 ottobre 2005, al termine del servizio lavorativo, mentre
usciva per riporre la bicicletta aziendale nello spazio di pertinenza
dell’ufficio cui era addetta;
che l’adito giudice, dopo aver disposto la chiamata in causa di
Generali Assicurazioni s.p.a. e della I.R.S.M. – Impresa Romana
Servizi e Manutenzioni s.r.l. – in qualità di mandataria
dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la medesima,
le ditte mandati S.A.G.E.M. s.r.l. e Fiorini s.n.c., appaltatrice del
servizio di manutenzione e pulizia degli immobili a qualsiasi titolo in
uso a Poste Italiane siti ‘in Roma – richiesta da Poste Italiane s.p.a. ,
condannava quest’ultima al risarcimento del danno (quantificato in
euro 1.116,10 per quello patrimoniale, euro 108,65 per danno
biologico da invalidità permanente ed euro 32.931,99 per danno
morale), la I.R.S.M. s.r.l. a versare a Poste Italiane quanto la stessa
avesse pagato in ottemperanza alla sentenza e Generali Assicurazioni
a manlevare Poste Italiane di quanto la stessa avesse pagato in
caefrp2f—iinza alla serit:3na;

che, a seguito di gravame principale, proposto da Poste Italiane, ed
incidentale, proposto da Generali Assicurazioni s.p.a., la Corte di

Appello di Roma, con sentenza del 22 dicembre 2016, in parziale
accoglimento dell’appello principale, condannava Poste Italiane e la

I.R.S.M. in solido al risarcimento del danno come determinato dal
primo giudice e rigettava l’appello incidentale;

Ric. 2017 n. 15535 sez. ML – ud. 06-06-2018
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Roma in funzione di Giudice del Lavoro Poste Italiane s.p.a. di cui era

che, ad avviso della Corte territoriale e per quello ancora di rilievo in
questa sede: la circostanza che il sinistro si fosse verificato in
occasione e sul luogo di lavoro non valeva ad escludere la
responsabilità di Poste Italiane, quale datore di lavoro, anche a titolo
extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. ( e non solo ex art. 2087 cod.
civ.) stante la sua condotta gravemente colposa integrante l’elemento

essendo pacifico che essa fosse a conoscenza dello stato di
abbandono in cui versavano i luoghi di pertinenza dell’ufficio cui la
Cappucci era addetta tanto da sollecitare l’intervento della società
appaltatrice (la I.R.S.M. ) del servizio di pulizia; la responsabilità di
Poste Italiane, quindi, derivava dall’art. 2043 cod. civ. e non dall’art.
2051 cod. civ. – come sostenuto dalla società secondo la quale
custode del luogo teatro dell’infortunio sarebbe stata la I.R.S.M. essendo il datore di lavoro obbligato, in virtù del principio generale
del neminem laedere,

a rispondere dei danni all’integrità psico-fisica

subiti dal dipendente in occasione di un infortunio sul lavoro quando,
come nel caso in esame, risultava provata la sua colpa consistita
nell’aver negligentemente omesso un’azione volta ad un rapido ed
efficace ripristino della sicurezza del luogo di lavoro; sussisteva,
comunque, il concorso di colpa nell’evento lesivo nei confronti della
società appaltatrice del servizio di pulizia; il danno morale era stato
pienamente provato e si configurava come una voce del danno non
patrimoniale diversa ed autonoma;
che per la cassazione della suddetta sentenza ricorre Poste Italiane
s.p.a. prospettando due motivi di ricorso;

che la Cappucci, Generali Assicurazioni s.p.a. e

s.r.l. sono

rimaste intimate;
che

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art.

330 bis cod. :)roc. civ. , citualmente comunicata une pArti, unitamente

al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc.
civ. in cui dissente dalla proposta del relatore ed insiste per
l’accoglimento del ricorso;
Ric, 2017 n. 15535 sez. ML – ud. 06-06-2018
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soggettivo richiesto per l’addebito a titolo di responsabilità aquiliana

,••

CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 2087, 2051 e 2043 cod. civ. nonché dell’art.
2697 cod. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc.
civ.) per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato la
come sussumibile nell’ambito di applicabilità

dell’art. 2043 cod. civ. in quanto l’evento dannoso era stato
determinato non dalla diretta condotta del datore di lavoro ma da un
bene astrattamente riconducibile alla sua disponibilità ma del quale, in
realtà, custode era la I.R.S.M. cui era stato affidato l’appalto per la
manutenzione e pulizia del piazzale ove si era verificato l’infortunio (
con il conseguente potere di intervenire concretamente per la
manutenzione dello stesso; e, comunque, anche a voler ritenere
applicabile l’art. 2043 cod. civ., non era stata raggiunta la prova della
colpa della ricorrente;
– con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione
degli artt. 2043, 2054, 2058, 2059, 1223 e 1226 cod. civ. e 3 e 32
Cost. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.)
avendo il giudice del gravame

erroneamente liquidato il danno

morale essendo l’unico danno non patrimoniale astrattamente
risarcibile solo quello “biologico” e, comunque, non essendo stata
neppure fornita la prova della ricorrenza del danno morale liquidato;
che il primo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile:
– è infondato laddove lamenta la errata sussunzione nell’ambito
dell’art. 2043 cod. civ. della rattispecie in questione avendo la Corte
territoriale ratto corretta applicazione del consolidato principio

secondo cui l’azione del lavoratore nei confronti del proprio datore di
lavoro per risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali,
subiti in relazione ad infortunio sul lavoro, può essere proposta sia in

via contrattuale che extracontrattuale (Cass.

n.

5781

del

23/03/2016; Cass. n. 11766 del 06/08/2002) sicchè Poste Italiane,
quale datrice di lavoro, era tenuta a rispondere della integrità psicofisica del dipendente anche ex art. 2043 cod. civ.;
Ric. 2017 n. 15535 sez. ML – ud. 06-06-2018
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peraltro,

fattispecie de quok

l’impugnata sentenza precisa: che nel caso in esame, tale
responsabilità non poteva essere esclusa dall’aver affidato ad una
società esterna l’appalto della pulizia e manutenzione del luogo ove
si era verificato il sinistro dal momento che lo stato di incuria in cui
versava detto luogo era a conoscenza di Poste Italiane e ciò, invece
di escluderla, ne aggravava la colpa; che non era configurabile una

del servizio di pulizia e manutenzione non essendo quest’ultima
custode del luogo teatro dell’infortunio di pertinenza dell’ufficio di
Poste Italiane ove la Cappucci prestava servizio;
– è inammissibile nella parte in cui denuncia che non era stata
fornita la prova della sussistenza della imputabilità dell’evento
dannoso alla ricorrente in quanto, nonostante il richiamo a violazioni
di legge contenuto nell’intestazione, finisce con il sollecitare una
rivisitazione del merito della controversia non ammissibile in questa
sede;
che in parte infondato ed in parte inammissibile è anche il secondo
motivo:
– è infondato nella parte in cui lamenta una duplicazione del danno
risarcibile avendo correttamente il giudice gravame liquidato – dopo
averlo ritenuto provato – oltre al danno biologico anche il danno
morale in linea con il consolidato orientamento di questa Corte
secondo cui il danno morale costituisce una voce di pregiudizio non
patrimoniale, ricollegabile alla violazione di un interesse
costituzionalmente tutelato, da tenere distinta dal danno biologico e
che e risarcibile autonomamente, ove provato, senza che ciò
comporti alcuna duplicazione risarcitoria (Cass. 24075
13/10/2017; Cass.

del

n. 3260 del 19/02/2016; Cass. n. 11851 del

09/06/2015; di recente è stato ulteriormente precisato che «In
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di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce

duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico
– inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che
esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue
attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che
Ric. 2017 n. 15535 sez. ML – ud. 06-06-2018
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responsabilità ex art. 2051 cod. civ. a carico della ditta appaltatrice

quest’ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti
dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della
salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere
compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal
soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d.
danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell’art.

modificato dalla I. n. 124 del 2017» Cass. n. 901 der17/01/2018);
– è inammissibile per la sua genericità laddove denuncia che il
danno morale non sarebbe stato provato;
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va
rigettato;
che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio non
avendo le parti intimate svolto alcuna attività difensiva;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1

quater,

del d.P.R. 30 maggio,

introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione
ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale
quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del
13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà
atto della–_;usgister7a dai presupposti per il ‘,/erqamento da parta della

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2013

Il Presidente

138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo

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