Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20021 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 24/09/2020), n.20021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30682-2018 proposto da:

M.C. e R.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA N. 24, presso il Dott. GARDIN MARCO,

rappresentati e difesi dall’avvocato DELLA MORTE BARTOLOMEO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PORTICI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BARTOLO TORTOLINI 30, presso lo studio

dell’avvocato PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati RUSSO

ROSANNA e COPPOLA IRENE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3888/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. OLIVA

STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 19.7.2001 M.N., dante causa degli odierni ricorrenti M.C. e R.L., conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, il Comune di Portici invocando la sua condanna al rilascio di alcune aree di proprietà dell’attore, abusivamente occupate dall’ente locale, nonchè al risarcimento del danno derivante da detta abusiva occupazione.

Si costituiva in giudizio il Comune di Portici resistendo alla domanda. A seguito del decesso dell’originario attore, la causa veniva proseguita dai suoi eredi, odierni ricorrenti.

Con sentenza n. 14/2008 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, rigettava la domanda compensando le spese del primo grado.

Interponevano appello M.C. e R.L. e si costituiva in seconde cure il Comune di Portici, resistendo al gravame.

Con la sentenza n. 3388/2017, oggi impugnata, la Corte di Appello di Napoli accoglieva in parte il gravame, individuando i confini tra la proprietà degli appellanti e quella dell’ente locale, confermando nel resto la decisione impugnata e compensando anche le spese del secondo grado.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione M.C. e R.L. affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Portici. Con atto in data 20.2.2020 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso, depositando copia di una transazione medio tempore intervenuta con il Comune di Portici, prevedente, tra l’altro, l’abbandono del ricorso a spese compensate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che la rinuncia al ricorso depositata da parte ricorrente non è stata ritualmente accettata dal Comune di Portici. Tuttavia, ad essa è stata allegata la copia dell’atto di transazione intercorso tra i ricorrenti e l’ente locale, recante le sottoscrizioni del dirigente del settore beni pubblici e patrimonio e del dirigente dell’avvocatura dell’ente medesimo e debitamente approvato dalla giunta comunale con Delib. 28 gennaio 2020, n. 12. Detto atto prevede in particolare, all’art. 3, che “I giudizi attualmente pendenti davanti alla Corte di Appello di Napoli ed in Cassazione saranno fatti estinguere con compensazione di spese”. A fronte di detta clausola, il collegio ritiene che si possa pervenire ad una pronuncia di estinzione del ricorso con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso per intervenuta rinuncia e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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