Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20021 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17227-2013 proposto da:

A.C., (OMISSIS), A.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 17, presso lo studio

dell’avvocato DEMETRIO ZEMA, che li rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

Presidente della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in

ROMA, V.LE GIULIO CESARE 61 INT.7, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE TOSCANO, rappresentata e difesa dall’avvocato FERDINANDO

MAZZACUVA giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 17/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato G.M. TOSCANO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 17 gennaio 2013, a modifica della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da C. e A.P. nei confronti della Regione Calabria, volta ad ottenere il risarcimento del danno subito dai fondi di loro proprietà a causa dello straripamento del torrente (OMISSIS), e della conseguente inondazione di acqua e fango verificatasi nell’ottobre 1996.

C. e A.P. propongono ricorso con due motivi.

Resiste con controricorso la Regione Calabria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminare è l’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza del requisito dell’esposizione sommaria di fatto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

L’eccezione è infondata in quanto il ricorso introduttivo contiene l’esposizione dei fatti idonea a far comprendere il tema decidendum e lo sviluppo delle fasi del processo.

2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. per avere la Corte di merito fatto riferimento all’art. 2043 c.c. anzichè all’art. 2051 c.c. con la conseguente presunzione di responsabilità.

3. Con il secondo motivo si denunzia la violazione falsa applicazione della R.D. 20 luglio 1904, n. 523.

Sostengono i ricorrenti che sulla base del R.D. su citato, art. 2 la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere che era a carico della regione Calabria provvedere alla manutenzione del torrente e dell’argine.

4. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono infondati.

La Corte d’appello ha ritenuto che secondo quanto affermato dagli stessi ricorrenti e dalla perizia giurata da essi prodotta, la causa dell’evento era da attribuire ad un alluvione e quindi ad un evento atmosferico di eccezionale portata e come tale plausibilmente ascrivibile a caso fortuito, non essendo dedotto nè tantomeno dimostrato che in presenza di eventi di normale portata, e prevedibilità l’inondazione si sarebbe ugualmente verificata con le medesime conseguenze.

I motivi dì ricorso non censurano la ratio della decisione che, tenendo conto delle stesse deduzioni formulate dai ricorrenti, ha ritenuto la causa del danno dovuta ad un evento atmosferico di eccezionale portata e imprevedibilità e quindi riconducibile al fortuito.

Con tale motivazione la Corte di merito ha comunque valutato superata la presunzione di responsabilità prevista dall’art.2051 c.c. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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