Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20020 del 30/09/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20020
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 30288-2008 proposto da:
COMUNE DI CINISI in persona del Sindaco e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6,
presso lo studio dell’avvocato LIO SERGIO, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
SOC. COOP. CO.RE.TUR. A.R.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 90/2008 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,
depositata il 24/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/07/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LIO, che ha chiesto
l’accoglimento;
sentito il P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.
LETTIERI Nicola che aderisce alla relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
I consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione, che è stata comunicata al p.m. ed alla parte ricorrente e che il collegio condivide:
“La società cooperativa a r.l. CO.RE.TUR – proprietario del Florio Park Hotel in Comune di (OMISSIS) – ha domandato il rimborso della maggiore imposta Tarsu pagata per gli anni 2003 e 2004 in base alla tariffa stabilita dal regolamento comunale per gli esercizi alberghieri rispetto a quella applicabile alle case di abitazione assumendo che nè la natura e quantità dei rifiuti prodotti nè gli oneri della relativa raccolta giustificavano la maggiore imposizione.
L’impugnativa del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso è stata accolta in primo ed in secondo grado. Il Comune ricorre con quattro motivi avverso la decisione della CTR di Palermo.
La Cooperativa non si è difesa.
Il ricorso può decidersi in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., n. 5.
I motivi proposti sono infatti palesemente inammissibili, per difetto di autosufficienza e violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (24.09.2008). Tutti e quattro deducono vizi di violazione di legge, il primo ex art. 360, n. 3 e gli altri tre ex art. 360 c.p.c., n. 4. Avrebbero pertanto dovuto concludersi con la formulazione di quesiti di diritto che fornissero adeguata sintesi delle doglianze formulate avverso la decisione. I primi due, che deducono anche vizio di motivazione, avrebbero dovuto contenere “la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”. I quesiti formulati non soddisfano tali condizioni di ammissibilità, perchè quelli di violazione di legge non esplicitano i dati processuali di riferimento delle censure proposte ma ne devolvono alla corte la individuazione, invitandola ad accertare “se ricorrono nella fattispecie le violazioni denunciate”.
I vizi di motivazione inoltre non sono riferiti ad un punto di fatto decisivo, ma alle doglianze (delle quali nemmeno è riportato il tenore letterale, in violazione del principio di autosufficienza) con le quali sarebbe stato invocato in appello il principio di diritto affermato dalle sezioni unite di questa Corte 8278/2008, che CTR avrebbe disatteso”.
Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese, giacchè parte intimata non si è difesa.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011