Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20020 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30288-2008 proposto da:

COMUNE DI CINISI in persona del Sindaco e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6,

presso lo studio dell’avvocato LIO SERGIO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

SOC. COOP. CO.RE.TUR. A.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 90/2008 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 24/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

sentito il P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

LETTIERI Nicola che aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

I consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione, che è stata comunicata al p.m. ed alla parte ricorrente e che il collegio condivide:

“La società cooperativa a r.l. CO.RE.TUR – proprietario del Florio Park Hotel in Comune di (OMISSIS) – ha domandato il rimborso della maggiore imposta Tarsu pagata per gli anni 2003 e 2004 in base alla tariffa stabilita dal regolamento comunale per gli esercizi alberghieri rispetto a quella applicabile alle case di abitazione assumendo che nè la natura e quantità dei rifiuti prodotti nè gli oneri della relativa raccolta giustificavano la maggiore imposizione.

L’impugnativa del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso è stata accolta in primo ed in secondo grado. Il Comune ricorre con quattro motivi avverso la decisione della CTR di Palermo.

La Cooperativa non si è difesa.

Il ricorso può decidersi in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., n. 5.

I motivi proposti sono infatti palesemente inammissibili, per difetto di autosufficienza e violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (24.09.2008). Tutti e quattro deducono vizi di violazione di legge, il primo ex art. 360, n. 3 e gli altri tre ex art. 360 c.p.c., n. 4. Avrebbero pertanto dovuto concludersi con la formulazione di quesiti di diritto che fornissero adeguata sintesi delle doglianze formulate avverso la decisione. I primi due, che deducono anche vizio di motivazione, avrebbero dovuto contenere “la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”. I quesiti formulati non soddisfano tali condizioni di ammissibilità, perchè quelli di violazione di legge non esplicitano i dati processuali di riferimento delle censure proposte ma ne devolvono alla corte la individuazione, invitandola ad accertare “se ricorrono nella fattispecie le violazioni denunciate”.

I vizi di motivazione inoltre non sono riferiti ad un punto di fatto decisivo, ma alle doglianze (delle quali nemmeno è riportato il tenore letterale, in violazione del principio di autosufficienza) con le quali sarebbe stato invocato in appello il principio di diritto affermato dalle sezioni unite di questa Corte 8278/2008, che CTR avrebbe disatteso”.

Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese, giacchè parte intimata non si è difesa.

P.Q.M.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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