Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20020 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20020 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 13504-2017 proposto da:
GRECO MELANIA, elettivamente domiciliata in ROMA, Via
GERNIANICO n.172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO
GALLEANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DANIELE BIAGINI;

– ricorrente contro
POSM IT ALL\iN

97103880585, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
P() 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la
rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 496 / 2016 della COWI”E D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 05/12/2016;

Data pubblicazione: 27/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/ 06/ 2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERN AND ES.
RILEVATO
che, con sentenza del 5 dicembre 2016, la Corte d’Appello di

domanda proposta da Melania Greco nei confronti di Poste Italiane
s.p.a. ed intesa alla declaratoria di nullità del termine apposto al
contratto di lavoro stipulato tra esse parti per il periodo dal 9
gennaio al 29 febbraio 2012 ai sensi dell’art.2 , comma 1 bis, del
d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368 così come modificato dalla legge 23
dicembre 2005 n. 266;
che, ad avviso della Corte territoriale, per quello ancora di rilievo in
questa sede: la società aveva prodotto il documento di valutazione
dei rischi regolare e valido nonostante le modifiche apportate
all’organizzazione del lavoro della Greco successivamente alla sua
redazione in quanto tali modifiche – consistite nella diversa
distribuzione giornaliera delle ore lavorative a monte orario
settimanale invariato – non erano tali da incidere significativamente
sulla salute e la sicurezza della lavoratrice anche in considerazione
del fatto che la maggior durata giornaliera dell’orario era
compensata da più frequenti riposi; le contestazioni della Greco
erano state generiche;
che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la
Greco affidato ad un unico motivo cui resiste Poste Italiane s.p.a.
con c.ontroriccr,so;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis
cod. proc. civ.: la ricorrente dissente dalla proposta del relatore ed
evidenzia che il documento valutazione rischi non era stato rinnovato

Ric. 2017 n. 13504 sez. ML – ud. 06-06-2018
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Genova confermava la decisione del primo giudice di rigetto della

e, dunque, era da considerarsi inesistente; la società ha chiesto il
rigetto del ricorso;

CONSIDERATO
che con l’unico motivo di ricorso viene dedotta ” ..violazione
dell’art. 3 del d.Lgs. n. 368/2001 in connessione con gli artt. 4 d.Lgs
n.626/2004 (rectius, 1994), 28,29 181 e ss. del d.Lgs. 81/2001,

primo comma, n.3, cod. proc. civ.) per avere il giudice del gravame
erroneamente ritenuto il documento di valutazione dei rischi – seppur
non aggiornato e nonostante la variazione dell’organizzazione del
lavoro da cui derivava alla lavoratrice una maggior esposizione alle
vibrazioni – regolare ed idoneo, evidenziandosi come la datazione
dello stesso fosse incerta e, comunque, anteriore di oltre due anni
all’Accordo nazionale del 27 luglio 2010 che aveva modificato i
processi produttivi di tutti i portalettere d’Italia;
che il motivo è inammissibile in primo luogo perché non viene
riportato il contenuto del documento di valutazione dei rischi in
questione nè l’indicazione di dati idonei a consentirne la reperibilità
nell’ambito del fascicolo di merito ( cfr. tra le altre, Cass.
12/12/2014 n. 26174); inoltre, nonostante il richiamo a plurime
disposizioni di legge contenute nell’intestazione, finisce con il
sollecitare una diversa valutazione circa la necessità di procedere ad
un aggiornamento di detto documento – a fronte di quella fornita
con adeguata motivazione dal giudice del merito che aveva
evidenziato come detto aggiornamento non fosse indispensabile non
essendosi verificate modifiche significative del processo produttivo non consentita in questa sede. Peraltro, nel motivo si evidenzia che il
documento valutazione rischi prodotto dalla società era datato 10
ottobre 2008 ragion per cui all’epoca della stipula del contratto a
termine in questione non risultavano ancora trascorsi i quattro anni
previsti dall’art. 181 , comma 2, del d.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, alla
scadenza dei quali sarebbe stato, comunque, necessario, a
prescindere da modifiche al processo produttivo, procedere ad una

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2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ…” ( in relazione all’art. 360,

nuova valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici, come pure
sostenuto nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.;
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va
dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo;

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1

quater,

del d.P.R. 30 maggio,

introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione
ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale
quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del
13 maggio 2014 e numerose successive conformi);

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi,
euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018
Il Presidente

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della

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