Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20020 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 24/07/2019), n.20020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13261/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei

dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Consorzio Sociale Servizi Generali soc. coop. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’avv. Speciale Paolo, elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’avv. Valle Raniero, in Roma via Poma 2;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Centro s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore.

– intimata –

Avverso la sentenza n. 55/04/2011 della Commissione Tributaria

Regionale delle Marche, depositata il giorno 8 aprile 2011.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12

giugno 2019 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consorzio Sociale Servizi Generali soc.c.oop. (di seguito breviter CSSG) impugnò la cartella di pagamento notificata da Equitalia Marche Due s.p.a., con la quale l’Agenzia delle Entrate recuperava IRPEG, IRAP ed IVA, nonchè crediti d’imposta indebitamente compensati nell’anno di imposta 2003.

L’impugnazione venne integralmente accolta in primo grado; l’Agenzia delle Entrate propose quindi appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che lo respinse, con sentenza depositata il giorno 8 aprile 2011, affermando che la cartella di pagamento non era stata preceduta da un avviso di accertamento motivato, in ordine alle ragioni della ripresa a tassazione.

Avverso la detta sentenza, Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la CSSG, mentre non ha articolato difese Equitalia Centro s.p.a., già Equitalia Marche Due s.p.a..

CSSG ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce l’Agenzia delle Entrate la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 11,36-bis,38 e ss. e art. 42, atteso che, trattandosi del recupero di imposte dichiarate dalla medesima contribuente, non era necessario alcun avviso di accertamento prodromico, nè di ulteriori motivazioni da inserire nell’atto impugnato.

2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), considerato che il giudice di merito ha affermato, senza alcuna plausibile spiegazione, che l’amministrazione ha avviato il recupero dei crediti fiscali mediante cartella di pagamento, fuori dei casi previsti dalla disciplina vigente.

2.1. I due motivi, meritevoli di esame congiunto, sono parzialmente fondati, nei limiti di cui si dirà.

Com’è noto, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972l, art. 54-bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicchè il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero del medesimo credito (Cass. 28/11/2018, n. 30791; Cass. 08/06/2018, n. 14949; Cass. 31/05/2016, n. 11292).

Orbene, nella vicenda all’esame di questa Corte, il giudice di merito ha annullato integralmente la cartella impugnata emessa in sede di liquidazione automatica, ancorchè in seno alla stessa – per come è incontroverso tra le parti e, peraltro, emerge anche dalla mera lettura dell’atto impugnato integralmente riportato in ricorso -, fossero oggetto della pretesa dall’amministrazione finanziaria talune somme semplicemente non versate dalla contribuente ancorchè dichiarate, altre oggetto di recupero per effetto di meri errori di calcolo e, infine, altre ancora spettanti in forza del mancato riconoscimento di un credito IVA, pure indicato dalla contribuente nella sua dichiarazione fiscale.

2.2. Ha errato, quindi, la commissione tributaria regionale nel ritenere che la cartella impugnata fosse integralmente illegittima, anche in relazione a quelle imposte (IRPEG, ritenute IRPEF e IRAP) per le quali, come detto, si era registrato esclusivamente l’omesso versamento del dovuto, ovvero meri errori di calcolo, restando invece corretta la decisione di merito in relazione al recupero dell’IVA, fondato in questo caso sul disconoscimento di crediti, pure portati in compensazione dalla contribuente, per i quali l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto spiccare apposito avviso di accertamento.

3. In definitiva, in parziale accoglimento dei motivi in esame, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio davanti alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo nei sensi di cui in integrazione del ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, per statuire anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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