Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2002 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2002 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 4955-2013 proposto da:
ZANETTI GIULIANO (ZNTGLN62A01G642R) ZANETTI LEA
(ZNTLEA5OS62A982LK elettivamente domiciliaiti in ROMA,
PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato
RIBALDONE MARIA ELENA, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GASTINI LUCA, ROBERTO LIGATO
gisuta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, COMUNE DI BORCA DI
CADORE, GENERALI ASSICURAZIONI SPA, REGIONE
VENETO;
– intimati –

Data pubblicazione: 29/01/2014

avverso l’ordinanza N. R.G. 159/2011 del TRIBUNALE di
BELLUNO SEDE DISTACCATA di PIEVE DI CADORE,
depositata il 11/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Ric. 2013 n. 04955 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-2-

CARLUCCIO;

RITENUTO
che Luciano Zanetti e Lea Zanetti hanno proposto istanza di
regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Belino
— sezione distaccata di Pieve di Cadore in data 11 gennaio 2013,
comunicata il 13 successivo, con la quale è stata disposta la sospensione
del giudizio civile: promosso dagli attuali ricorrenti nei confronti della

rispettive assicurazioni chiamate in garanzia, per ottenere il risarcimento
dei danni patrimoniali, e non, conseguenti alla morte dei loro congiunti
(madre e fratello) e alla distruzione dell’abitazione, a causa di una frana,
previo accertamento della responsabilità della Regione e del Comune
variamente graduata ai sensi degli artt. 2051, 2053; 2049, 2050 cod. civ.;
che la sospensione del giudizio civile è stata disposta ex art. 75 cod. proc.
civ. ritenendola necessaria per essere stata l’azione civile proposta
successivamente alla costituzione di parte civile nel processo penale da
parte degli attuali ricorrenti;
che gli attuali ricorrenti si erano costituiti parte civile nell’udienza
preliminare del giudizio penale nel quale si procedeva per il reato di
omicidio colposo e di disastro colposo nei confronti del progettista del
bacino di contenimento, dei direttori responsabili dell’ufficio regionale
del genio civile, committente del bacino di contenimento, del direttore
tecnico e del capo cantiere della ditta appaltatrice dei lavori, del Sindaco
del Comune, in qualità di massima autorità locale in materia di
protezione civile, del responsabile dell’area tecnica del Comune;
che nel suddetto processo penale non era stata richiesta la citazione dei
responsabili civili;
che i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 295,
cod. proc. civ., 75, 651 cod. proc. pen., 211 disp. att. Cod. proc. pen., e
degli artt. 24 e 111 Cost.

3

Regione Veneto e del Comune di Borca di Cadore, con l’intervento delle

che gli intimati non hanno depositato scritti difensivi ex art. 47, u.c. cod.
proc. civ.;
che, essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi
dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le Sue
conclusioni scritte, che sono state notificate alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

di sospensione del processo civile;
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni in diritto
della requisitoria;
che secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 75 c.p.p., comma 3,
deve essere interpretato nel senso che la sospensione necessaria del
processo civile, dispósta per il caso in cui il danneggiato abbia prima
esercitato l’azione civile in sede penale con la costituzione di parte civile
e, quindi, abbia successivamente esercitato l’azione civile in sede civile,
non trova applicazione allorquando il danneggiato eserciti l’azione civile
in sede civile non solo contro l’imputato, ma anche contro altri
coobbligati e ciò tanto se il cumulo soggettivo così realizzato dia luogo
ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quanto se dia luogo ad
un’ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. 21 gennaio 2009, n. 1862;
Cass. 13 marzo 2009, n. 6185);
che nella specie il Comune, la Regione, oltre alle rispettive assicurazioni
nei confronti dei quali si svolge il processo civile non sono parti del
processo penale;
che, in conclusione, il ricorso va accolto, l’ordinanza impugnata è caducata e
va disposta la prosecuzione del giudizio al giudice di merito, cui è rimessa la
decisione sulle spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.
4

che il P.M. ha argomentato nel senso della annullamento dell’ordinanza

LA CORTE DI CASSAZIONE

annulla l’ordinanza di sospensione; dispone la prosecuzione del giudizio
dinanzi al Tribunale di Belluno, sezione distaccata di Pieve di Cadore, cui
rimette la decisione sulle spese del giudizio di regolamento.

– 3, il 4 dicembre 2013.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile

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