Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2002 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 28/01/2021), n.2002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30614-2018 r.g. proposto da:

K.I., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Ameriga Petrucci, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Rionero in Vulture (PZ), Via G. Marconi

n. 76;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, depositata in

data 7.3.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/12/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da K.I., cittadino della (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 15.9.2016 dal Tribunale di Potenza, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte territoriale ha osservato che, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies (convertito nella L. n. 221 del 2012), si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche il disposto dell’art. 147 c.p.c. secondo il quale le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7,00 e dopo le ore 21,00 e quando la notifica è eseguita dopo le ore 21,00, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7,00 del giorno successivo; ha evidenziato che dalla relata di notificazione telematica all’Avvocatura dello Stato, allegata dall’appellante al proprio fascicolo, risultava che la stessa era stata eseguita telematicamente alle ore 21,55 (consegna) e alle 21,56 (accettazione) del 17.10.2016; ha dunque osservato che, sulla scorta dei predetti indici normativi, la notifica doveva considerarsi eseguita il giorno successivo 18.10.2016 e dunque fuori termine ex art. 702quater c.p.c., posto che la ordinanza resa in primo grado era stata comunicata alle parti venerdì 16 settembre 2016.

2. La sentenza, pubblicata il 7.3.2018, è stata impugnata da K.I. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies e dell’art. 147 c.p.c.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 702 ter, 702 quater, 327,133 c.p.c., così come modificato quest’ultimo dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45 convertito nella L. n. 114 del 2014.

3. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, il cui accoglimento assorbe anche l’esame del secondo motivo.

3.1 Sul punto qui in discussione si è recentemente espressa la giurisprudenza di questa Corte, statuendo che “in tema di notificazione di atti processuali, dichiarata l’illegittimità costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012 – nella parte in cui prevedeva che la notificazione eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta -, trova applicazione anche in questa ipotesi il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione” (v. Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 4712 del 21/02/2020).

3.1 Va evidenziato che la notifica del ricorso in appello era stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata a termini del D.L. n. 179 del 2012, art. 16quater, comma 30, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 secondo il quale “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2”.

3.2 Pertanto, la Corte di Appello aveva ritenuto tardiva la notificazione eseguita dopo le ore 21 e perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, secondo il richiamato art. 147 c.p.c. che nella vigente formulazione dispone che le notificazioni non possono farsi prima delle 7:00 e dopo le ore 21. Tali principi erano stati già affermati da questa Corte con precedenti pronunce (Cass. 22/12/2017,n. 30766; Cass. 30/08/2018, n. 21445).

3.3 Va tuttavia ricordato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 19/03/2019, in merito alle notifiche eseguite con modalità telematiche, ha statuito che: “E’ dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost. – il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. b) (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta”. In realtà, la fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24 è giustificata nei confronti del destinatario, poichè il divieto di notifica telematica dopo le ore 21, previsto dalla prima parte dell’art. 16-septies, tramite il rinvio all’art. 147 c.p.c., mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica. Nei confronti del mittente, invece, il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare), poichè gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa – che, nel caso di impugnazione, scade (ai sensi dell’art. 155 c.p.c.) allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta. Inoltre, la restrizione delle potenzialità (accettazione e consegna sino alla mezzanotte) che caratterizzano e diversificano il sistema tecnologico telematico rispetto al sistema tradizionale di notificazione legato “all’apertura degli uffici” è intrinsecamente irrazionale, venendo a recidere l’affidamento che lo stesso legislatore ha ingenerato nel notificante immettendo il sistema telematico nel circuito del processo (così, Cass. n. 4712/2020, cit. supra, riportando le argomentazioni del Giudice delle Leggi).

3.4 La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata è possibile applicando – in superamento dell’interpretazione consolidatasi come diritto vivente – la regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche (v. precedenti: sentenze n. 106 del 2011, n. 3 del 2010, n. 318 del 2009, n. 225 del 2009, n. 107 del 2004, n. 28 del 2004, n. 477 del 2002; ordinanze n. 154 del 2005, n. 132 del 2004 e n. 97 del 2004, sulla scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione).

3.5 Risulta dunque superata, in forza della recente pronuncia di incostituzionalità, la precedente giurisprudenza di questa Corte che aveva ritenuto, con Ordinanza n. 393 del 09/01/2019, che, verbatim, “In tema di notificazione con modalità telematica, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 3, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo”.

3.6 Deve essere pertanto accolto il ricorso proposto, cassata la sentenza impugnata con rinvio davanti alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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