Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2002 del 26/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 2002 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso 12154-2012 proposto da:
COPPOLARO IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FIRENZE in persona
2017
3233

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, FRANCALANCI DINA, TRAMONTI

Data pubblicazione: 26/01/2018

ALBERICA, MICHELI LIDA;
– intimati avverso la sentenza n. 429/2011 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 07/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha chiesto l’accoglimento
del l ° motivo del ricorso.

APRILE;

N. 12154/2012 Reg.Gen.

La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
del 12 dicembre 2017,
udita la relazione del consigliere Stefano Aprile,
lette le conclusioni scritte del Procuratore generale che ha chiesto
l’accoglimento del primo motivo di ricorso;
rilevato che:
COPPOLARO IMMOBILIARE SRL ha proposto ricorso, sulla scorta di due

Regionale di Firenze, confermando la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Firenze, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da
COPPOLARO IMMOBILIARE SRL, confermando in parte l’atto impositivo costituito
da avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro;
Resiste l’AGENZIA DELLE ENTRATE con controricorso;
considerato che:
il primo motivo di ricorso censura la sentenza sotto il profilo della violazione
di legge (artt. 22, comma 1, 53, comma 2, d.l.gs. n. 546 del 1992) – per aver il
giudice di secondo grado dichiarato inammissibile l’appello perché, a fronte della
notificazione dell’atto di impugnazione effettuata con raccomandata in data 16
marzo 2011, la costituzione dell’appellante è avvenuta il 19 aprile 2011, dunque
oltre il termine di 30 giorni, non potendosi fare riferimento alla data di ricezione
dell’impugnazione da parte dell’appellato (22 marzo 2011);
il motivo è fondato poiché nel caso di specie deve farsi applicazione del
principio di diritto recentemente statuito dalle Sezioni Unite secondo il quale «nel
processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del
ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio
postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione
del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera
equipollente alla ricezione)» (Sez. U, n. 13452 del 29/05/2017 Rv. 644364 02);
l’accoglimento del primo motivo di ricorso implica l’assorbimento del
secondo;
non si provvede sulle spese del grado, dovendo il giudice di rinvio procedere
ad una nuova regolazione delle spese giudiziali in relazione all’esito finale della
controversia;
P.Q.M.
2

motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria

N. 12154/2012 Reg.Gen.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza con rinvio
alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze, in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Il co

Il Prede9e

Stefano Apr

Gio ann . Canzio
/

Così deciso il 12 di mbre 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA