Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20019 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2888-2008 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA in persona del Direttore Generale

e suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente; domiciliato

in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio dell’avvocato

FRANSONI GUGLIELMO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RUSSO PASQUALE, con procura speciale notarile del Not.

Dr. VIERI GRILLO in SIENA, rep. N. 184473 del 28/09/2007;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ITRI;

– intimato –

COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di LATINA, depositata l’11/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione, che è stata comunicata al p.m. ed alla parte ricorrente e che il collegio condivide:

“La s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena assolse per l’anno 1998 l’imposta ICI dovuta ai Comune di Itri per l’immobile di categoria D/5 sito in (OMISSIS) sulla scorta del valore di acquisto iscritto in bilancio, sul presupposto che il bene fosse privo di rendita catastale. Accertato successivamente che, a seguito della variazione n. 6325/1/1986 del 20 febbraio 1993, la rendita catastale era stata “messa in atti” il 19 settembre 1999, la Banca domandò il rimborso della somma che aveva pagato oltre il dovuto in relazione alla rendita attribuita ed impugnò il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza. Il ricorso è stato respinto in primo ed in secondo grado. La società ricorre avverso la sentenza della CTR. Il Comune di Itri non si è difeso.

La causa può decidersi con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., n. 5, perchè il ricorso si presenta manifestamente fondato alla luce della sentenza 3161/2011 delle sezioni unite di questa Corte.

Superando il contrario indirizzo espresso dalla giurisprudenza richiamata dalla CTR (Cass. 24235/2004) è stato con essa chiarito che, alla luce del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., e dell’art. 3 Cost., si deve privilegiare l’interpretazione della norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, che conduce ad applicare l’imposta ai fabbricati posseduti da imprese in base al parametro impositivo scelto dalla legge, cioè in base alla rendita catastale; di conseguenza l’imposta deve essere calcolata sulla base della rendita catastale per tutte le annualità successive alla presentazione della domanda di accatastamento, in quanto il provvedimento di attribuzione della rendita catastale ha natura dichiarativa e non costitutiva, con possibilità di efficacia retroattiva e di applicazione ai periodi precedenti a detta attribuzione, fino all’epoca di presentazione della istanza di accatastamento.

Nella specie, pertanto, la domanda di rimborso della maggiore imposta pagata nel 1998 è fondata, perchè la rendita catastale più favorevole al contribuente risulta messa in atti nel 1999, ma in base ad una accertata variazione risalente al febbraio 1993.

Deve seguire l’accoglimento del ricorso e la decisione di merito, ex art. 384 c.p.c., favorevole al contribuente”.

Va dunque accolto il ricorso, compensandosi le spese di tutto il giudizio, perchè l’indirizzo applicato si è consolidato nel corso del processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – accoglie il ricorso originario del contribuente, introduttivo della lite. Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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