Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20019 del 30/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20019 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 18130-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
CHILLARI GIUSEPPE;

– intimato avverso la sentenza n. 95/27/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – ‘Sezione Staccata di MESSINA del 7.7.2010,
depositata il 26/08/2010;

Data pubblicazione: 30/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/07/2013 dal Consigliere Realtore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Ric. 2011 n. 18130 sez. MT – ud. 11-07-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Palermo ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.7011212003 della CTP di Messina che aveva accolto il ricorso della parte
contribuente Chillari Giuseppe- ed ha così annullato l’avviso di rettifica concernente
IVA per l’anno 1995, avviso emesso (a seguito di PVC e verifiche fiscali) sul
presupposto che il contribuente avesse indebitamente detratto IVA a fronte di
operazioni inesistenti fatturate da ditte dall’Amministrazione considerate “cartiere”
ed avesse omesso di fatturare la cessione di animali vivi.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che la sentenza emessa dal
Tribunale Penale di Barcellona Pozzo di Gotto non aveva rilevato reati negli stessi
fatti qui oggetto di controversia, sicchè anche la Commissione Regionale riteneva di
doversi conformare al giudicato penale e dichiarare regolari le contestate operazioni,
in difetto di elementi che valessero a farle considerare fittizie.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte intimata non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definiti —previa loro riunione- ai sensi
dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura —motivo centrato sul vizio di motivazionel’Agenzia si duole della sentenza di secondo grado per essere stata questa redatta in
modo tale che è impossibile determinare con sufficiente precisione le ragioni di fatto
e di diritto che giustificano le determinazioni contenute nel dispositivo, in riferimento
alle censure (proposte dalla odierna parte ricorrente con l’atto di appello) concernenti
la contestata fittizietà delle operazioni di cui si è detto. Il semplice rinvio agli esiti

3

Osserva:

del processo penale (quest’ultimo primo di efficacia vincolante nel processo
tributario, a mente dell’art.654 cpp) non avrebbe potuto integrare idonea ed autonoma
valutazione delle circostanze di causa, con specifico riferimento alla rilevanza di
queste ultime nella vicenda tributaria.
Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di

quale:”È denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5
cod. proc. civ., il vizio di omessa motivazione della sentenza qualora la stessa si fondi
su motivazione omessa o “apparente”, qualora, cioè, il giudice di merito pretermetta
del tutto la indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento,
ovvero li indichi senza, peraltro, compierne alcuna approfondita disamina logica e
giuridica”.
Nella specie di causa il giudicante si è indotto a respingere l’appello della parte
pubblica sulla scorta della mera acritica ricezione degli esiti del processo penale e
senza chiarire in alcun modo la ragione per la quale detti esiti potessero avere
rilevanza probatoria nell’alveo del procedimento relativo all’accertamento
dell’obbligazione tributaria concernente l’avvenuta detrazione di costi che si
assumono essere inesistenti e nulla ha detto —inoltre- con riferimento alle contestate
omissioni di fatturazione di operazioni di vendita.
Non par dubbio che siffatte motivazioni del provvedimento risultino apodittiche ed
insufficienti a consentire a questa Corte di assolvere al dovere di controllo della
coerenza logica del provvedimento giudiziale, a proposito di decisive circostanze
oggetto di controversia tra le parti.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, con conseguente rinvio al giudice dell’appello, apparendo
necessario rinnovare l’esame delle questioni sottopostegli.
Roma, 10 ottobre 2012

4

questa Corte (per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2067 del 25/02/1998) secondo la

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
P.Q.M.

„kt
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTRY c- fle
in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma il 11 luglio 2013.

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

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