Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20019 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 24/09/2020), n.20019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30605-2018 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAURIANOVA,

101, presso lo studio dell’avvocato DAMIANI GIOVANNI, rappresentato

e difeso dall’avvocato PRIMICERI CRISTIAN;

– ricorrente –

contro

GI.CO., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DA

CORTONA, 8, presso lo studio dell’avvocato MILETO SALVATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARSANO TOMMASO;

– controricorrente –

e contro

V.A., C.G., G.M.R. e

G.S.ATORE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 376/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. OLIVA

STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 30.11.2009 G.R. conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, Gi.Co., V.A. e G.V. per sentir accertare l’intervenuta costituzione, in proprio favore, della servitù di passaggio pedonale e carrabile su porzione di terreno dei convenuti, in esecuzione della clausola contenuta nell’atto di donazione a rogito del notaio Aromolo del 23.8.1971, rep.56538, raccomma 15301. Ad avviso dell’attore, infatti, si era realizzata la condizione prevista in detta pattuizione, giacchè era stata medio tempore realizzata la strada circonvallazione est, a carico della quale doveva essere convenzionalmente trasferito il diritto di passaggio a servizio del fondo dell’attore.

Si costituivano Gi.Co. e V.A. resistendo alla domanda, a cagione del non completo avveramento della condizione dedotta nella clausola pattizia in esame. G.V., invece, rimaneva contumace.

Con sentenza n. 903/2015 il Tribunale accoglieva la domanda, disponendo il trasferimento della servitù di passaggio dall’originario tracciato a quello previsto dalla clausola contenuta nella donazione del 23.8.1971.

Interponeva appello il solo Gi.Co. e si costituiva in secondo grado, per resistere all’impugnazione, G.R..

Rimanevano invece contumaci in seconda istanza G.V. e V.A..

Con la sentenza n. 376/2018, oggi impugnata, la Corte di Appello di Lecce accoglieva il gravame ritenendo che lo stato di fatto conseguente alla realizzazione della nuova strada di circonvallazione non consentisse l’attuazione del progetto previsto dalla clausola convenzionale di cui è causa.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G.R., affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso Gi.Co.. V.A., C.G., G.M.R. e G.S.atore -gli ultimi tre, nella loro qualità di eredi del defunto G.V.- sono rimasti intimati. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1058,1353,1362 c.c. e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello non avrebbe considerato che l’evento condizionante previsto dalle parti nella donazione del 23.8.1971 era costituito dal solo fatto della realizzazione della nuova strada di circonvallazione, cosicchè rimaneva del tutto ininfluente la collocazione concreta di detta via, nonchè il dislivello esistente tra essa ed i fondi vicini. Il giudice di secondo grado avrebbe dunque erroneamente apprezzato l’intenzione delle parti, valorizzando la collocazione altimetrica della strada rispetto ai terreni, dando così rilievo ad un elemento in realtà ininfluente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte salentina avrebbe erroneamente interpretato la relazione di consulenza tecnica esperita in primecure, attribuendo all’ausiliario una affermazione del tutto contraria a quella in effetti contenuta nell’elaborato in esame. In particolare, la Corte di Appello avrebbe ritenuto decisivo il dislivello esistente tra la strada ed i terreni vicini, mentre il consulente tecnico aveva concluso che le nuove opere necessarie a consentire il trasferimento della servitù sul nuovo tracciato previsto dalla donazione del 23.8.1971 non fossero particolarmente difficoltose nè onerose.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte leccese non avrebbe tenuto conto che la condizione apposta al contratto del 23.8.1971 si era pacificamente verificata e che era possibile realizzare il nuovo tracciato della servitù, previsto da detta pattuizione come alternativo a quello originariamente esistente.

Le tre censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono inammissibili. Esse, invero, si risolvono in una richiesta di riesame della valutazione e del convincimento del giudice di merito, tesa ad una nuova pronuncia sul fatto, da ritenersi preclusa in questa sede in quanto estranea alla natura e ai fini del giudizio in cassazione (Cass. Sez.U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790).

La sentenza impugnata ricostruisce la volontà delle parti dell’atto di donazione del 23.8.1971 ritenendo che esse avessero inteso condizionare la costituzione della nuova servitù, con conseguente estinzione di quella originariamente esistente, alla duplice circostanza che fosse stata realizzata la nuova strada di circonvallazione e che fosse possibile “… realizzare integralmente il nuovo passaggio (stradone) al medesimo livello naturale dei fondi interessati, come risulta, inequivocabilmente, dall’uso dell’espressione “su fondo naturale” (cfr. pag.4 della esntenza). Trattasi di interpretazione della volontà contrattuale non utilmente sindacabile in questa sede, anche alla luce del fatto che il ricorrente, lungi dal contestare il criterio ermeneutico utilizzato dal giudice di merito, si limita a censurare il risultato del processo interpretativo, in tal modo richiedendo, in modo inammissibile, una nuova valutazione di fatto.

Neppure è ammissibile la doglianza relativa

all’apprezzamento delle conclusioni della C.T.U., posto che la Corte salentina ha ritenuto che “Dalla relazione (stesura definitiva) del CTU risulta, invece, che il notevole dislivello di fatto esistente tra la strada tangenziale nel frattempo realizzata ed i terreni interessati dal nuovo passaggio impedisca la realizzazione dell’intero stradone a livello naturale, essendo indispensabile: nella prima ipotesi…, la realizzazione ex novo di una rampa di accesso…; nella seconda, alternativa, ipotesi,… la realizzazione in pendenza perlomeno di un tratto del nuovo stradone…” (cfr. ancora pag.4 della decisione impugnata). Trattasi di valutazione di fatto che non può costituire, in quanto tale ed in base al principio di diritto appena richiamato, oggetto di motivo di ricorso in cassazione, anche alla luce del connesso principio secondo cui l’apprezzamento del materiale istruttorio costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

Neppure è configurabile alcun profilo di omesso esame, poichè la Corte territoriale ha valutato sia la realizzazione della nuova strada di circonvallazione sia la possibilità di aprirvi il nuovo tracciato della servitù, pervenendo tuttavia a conclusioni difformi da quelle invocate da parte ricorrente. Anche in questo caso, dunque, non si configura alcun vizio utilmente deducibile in Cassazione, posto che le circostanze di fatto il cui omesso esame viene lamentato sono state in effetti considerate; si invoca, invece, ancora una volta in modo inammissibile, un diverso e rinnovato giudizio di fatto.

In definitiva, a fronte dell’inammissibilità di tutti i motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte controricorrente.

Nulla, invece, per le altre parti rimaste intimate.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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