Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20019 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 22/09/2010), n.20019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. FOGLIA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32242-2006 proposto da:

ILVA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ROMEI ROBERTO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FAILLA LUCA MASSIMO, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato IACOVIELLO MICHELE, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1621/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/11/2005 R.G.N. 1234/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FOGLIA;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega ROBERTO ROMEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G. conveniva in giudizio la soc. ILVA per ottenere il pagamento della somma di Euro 7,746,85 per crediti fondati sull’accordo sindacale del 30.9.2000, oltre ad Euro 593,46 a titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario svolto nel periodo marzo- settembre dello stesso anno.

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 2.4.2004, respingeva la domanda, dopo aver ricostruito alcuni fatti precedenti:

a) con accordo del 10.7.2000, le parti avevano stabilito che l’ILVA avrebbe agevolato dimissioni volontarie e trasferimenti del personale presso altri siti del gruppo, durante il periodo di dismissione, con incentivi economici a trattativa individuale;

b) il periodo di dismissioni doveva intendersi aver inizio a partire dal 1.1.2001, in base al tenore testuale del citato accordo e del successivo accordo congiunto del 15.1.2001;

c) il B. aveva rassegnato le dimissioni prima del 1.1.2001 (esattamente, il 30.9.2000), nè vi è stata alcuna trattativa individuale, essendo poi la ricollocazione del medesimo avvenuta a seguito di intervento dell’ ILVA, sicchè egli non rientrava nella categoria di coloro ai quali spettava l’incentivo richiesto;

Il B., impugnava la sentenza con argomentazioni poi condivise dalla Corte di appello di Torino la quale, con sentenza del 22 novembre 2005, accogliendo completamente la domanda attorea, condannava la società datrice di lavoro “a pagare all’appellante Euro 7.746.85 quale incentivo alle dimissioni ed Euro 593,46 a titolo di compenso per lavoro straordinario, il tutto con spese di giustizia. Entrambi tali crediti trovavano riscontro anche documentale in atti.

A giudizio della Corte territoriale la domanda del B. possedeva tutti i requisiti per essere accolta, anche prescindendo dal fatto che lo stesso aveva reperito una nuova collocazione su intervento della stessa società appellata. Del resto, osserva quest’ultima, non era risultato provato l’assunto dell’appellante al riguardo, avendo alcuni testimoni riferito che era stato lo stesso B. ad adoperarsi per trovare una nuova occupazione.

Quanto al credito concernente lo straordinario, oltre alla prova del suo effettivo svolgimento risultava non contestato il quantum indicato dal lavoratore.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la soc. ILVA affidato a 7 motivi. Resiste il B. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile in quanto, anzichè focalizzare il motivo di diritto, riproduce pedissequamente la comparsa di appello, pervenendo, in sostanza, ad una asserita violazione di legge, che nasconde un vizio di motivazione.

Analoga sorte va riservata alle generiche censure di “omessa motivazione” le quali, ribadite a più riprese, assumono il contenuto di mere clausole di stile.

Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha, più volte affermato che “in materia di interpretazione del contratto, la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica (su cui la difesa del ricorrente indugia per oltre 40 pagine), esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, laddove la denuncia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal Giudice di merito”.

Non può, quindi, ritenersi che la conformità ai canoni ermeneutici rimessa al sindacato della Corte di cassazione – alla stregua di criteri normativi di ordine legale (artt. 1362, 1363 e 2697 c.c.) possa esaurirsi nella mera e “statica” contrapposizione di due versanti, l’uno consistente nella lunga e testuale riproduzione dei contenuti negoziali degli accordi sindacali succedutisi nell’arco temporale considerato, e l’altro, nella descrizione dei comportamenti del lavoratore posti in essere nell’imminenza dei citati accordi.

Ne consegue, in concreto, che nessuna delle due censure realizza una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, sostanziandosi esso, piuttosto, nel mero confronto di differenti interpretazioni la cui logica appartiene se ai alla competenza del giudice di merito.

Del tutto infondate sono altresì le censure sollevate dalla società ricorrente in ordine alla composizione del Collegio di secondo grado.

A tale Collegio, “inaspettatamente partecipava anche la dr.ssa S.R. la quale aveva deciso in primo grado la causa intentata da altro dipendente della società datrice di lavoro su una questione assolutamente identica a quella oggetto del presente giudizio”.

Sennonchè nessuna censura di legge viene mossa in ricorso alla partecipazione di un Giudice che mai in precedenza aveva partecipato in alcuna veste a questo giudizio. Nè alcuna specifica doglianza viene formulata dalla società ricorrente deducendone conseguenze di legge (ricusazione, astensione, violazione del “giusto processo”o altro …).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e pone a carico del ricorrente le spese di questo giudizio pari ad Euro 14,00 oltre ad Euro 3.000,00 per spese, onorari ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

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