Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20018 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14998/2007 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO

EMANUELE 18, presso lo studio dell’avvocato PETRELLA TIRONE PAOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARNEVALI ROBERTO, giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 56/2 006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PARMA, depositata il 16/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PETRELLA TIRONE, che ha chiesto

l’accoglimento;

sentito il P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

LETTIERI Nicola, che aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione, che è stata comunicata al p.m. ed alla parte ricorrente e che il collegio condivide:

” V.S. ha impugnato il rigetto dell’istanza presentata per ottenere il rimborso dell’Irap pagata negli anni 1998/2001. In primo grado la domanda è stata respinta. Rigettando l’appello, la CTR ha rilevato “che la contribuente, nell’espletamento dell’attività, oltre che l’effettuazione di varie spese, ha realizzato compensi di una certa consistenza…”. Ed ha aggiunto che “si può pervenire alla dimostrazione di una struttura organizzativa attraverso le stesse dichiarazioni della contribuente (vedasi il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale del 16.12.2002, laddove la signora V. dichiara di essere domiciliata “presso lo studio Valla Dott. Comm.sti e Rag. Associati”), che conducono a ritenere che la stessa contribuente opera in forma associativa nello studio Valla, e quindi, per sua stessa ammissione, è parte di una più ampia organizzazione”. La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza con due motivi. L’Amministrazione non si è difesa.

La causa può essere decisa con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., n. 5, perchè il ricorso è manifestamente infondato.

Col primo motivo si deduce violazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, e D.Lgs. n. 446 del 1996, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, come modificati dal D.Lgs. n. 137 del 1998, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In base all’art. 366 bis c.p.c., (applicabile ratione temporis) si chiede di accertare se il requisito dell’autonoma organizzazione “vada inteso come organizzazione di persone e di cose capace di generale ricchezza separatamente ed indipendentemente dall’intervento del professionista”, e “se una attività professionale svolta con l’impiego di beni strumentali che costituiscono il minimo indispensabile per una attività organizzata, senza l’ausilio di dipendenti, e con collaborazioni del tutto occasionali di altri professionisti, integra o meno il requisito dell’autonoma organizzazione”.

Il principio di diritto affermato col primo quesito è erroneo.

L’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, postula che l’attività abituale ed autonoma del contribuente si avvalga di un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare (Cass. 5011/2007).

Il quesito di diritto posto col secondo quesito è inammissibile, perchè riferito ad un presupposto (l’impiego di beni strumentali che costituiscono minimo indispensabile per una attività organizzata) che non risulta accertato dalla sentenza impugnata, la quale ha viceversa ritenuto il contrario, in specie in relazione all’inserimento della attività della contribuente in una struttura associativa di professionisti.

Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) circa quest’ultima affermazione. Si rileva che la CTR ha ritenuto che l’inserimento della ricorrente in una associazione di professionisti alla data di presentazione del ricorso fosse prova di un quid pluris di organizzazione della sua attività professionale anche negli anni anteriori (1998/2001) cui la domanda di rimborso dell’Irap era riferita.

La doglianza non può condurre all’accoglimento del ricorso per difetto di autosufficienza, perchè non è dedotto che la inesistenza della associazione professionale negli anni 1998/2001 era stata allegata e dimostrata in giudizio. E’ invero pacifico che spetta al contribuente di dimostrare le condizioni di accoglimento delle domande di rimborso (e quindi – in materia di Irap – la prova della inesistenza di elementi di organizzazione eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività professionale (Cass. 13056/2004,11682/2007, 6021/2009, 10797/2010). Poichè non risultano allegazioni e prove contrarie, non è dunque censurabile la decisione della CTR che ha ritenuto che le condizioni di esercizio dell’attività professionale risultanti alla data del ricorso sussistessero anche negli anni precedenti, cui era riferita l’istanza di rimborso.

L’ulteriore elemento considerato dalla CTR – e criticato coi ricorso – (concernente la notevole consistenza dei compensi realizzati dalla contribuente) non costituisce supporto necessario della decisione impugnata, validamente fondata sul solo rilievo dell’esercizio dell’attività quale membro di associazione professionale (“L’esercizio in forma associata di una professione liberale (nella specie, dottore commercialista) è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè non di particolare onere economico, nonchè dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati” Cass. 13570/2007, 24058/09)”.

Va dunque respìnto il ricorso, senza decisione in punto spese giacchè la parte intimata non si è difesa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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