Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20018 del 30/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20018 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 15949-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
MARINE CONSULTING SRL 01000510899 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIULIO CESARE 151, presso lo studio dell’avvocato ALIFFI
SILVIO, rappresentata e difesa dall’avvocato PICCIONE
GIUSEPPE, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controrkorrente –

Data pubblicazione: 30/08/2013

avverso la sentenza n. 119/16/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di SIRACUSA del
17.2.2010, depositata il 21/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.

Ric. 2011 n. 15949 sez. MT – ud. 11-07-2013
-2-

CARACCIOLO.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Palermo ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia -appello
proposto contro la sentenza n.223/0212007 della CTP di Siracusa che aveva accolto
il ricorso della società contribuente “Marine Consulting srl”- ed ha così annullato il
diniego di condono con cui l’Agenzia aveva —sulla premessa della decadenza
dall’istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art.9-bis della legge n.289 del 2002
per effetto del pagamento delle sole prime rate dell’importo rateizzato dovuto per la
definizione agevolata- recuperato integralmente le somme non pagate od omesse (coi
relativi interessi e sanzioni) a titolo di IRAP per gli anni dal 2001 al 2003.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che la definizione effettuata dalla
società —pur essendo valida ed efficace- espone l’aderente alla legittima richiesta da
parte dell’Ufficio del pagamento delle rate successive non versate , oltre applicazione
di interessi e sanzioni ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 471/1997.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di censura (rubricato come:”Violazione e falsa applicazione
dell’art.9.bis della legge n.289/2002 — art.360 n.3″) la ricorrente si duole in sostanza
che il giudice di appello abbia ritenuto sufficiente il pagamento della sola prima rata
dell’importo dovuto per la definizione agevolata, con conseguente inefficacia del

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letti gli atti depositati

provvedimento di revoca (o diniego di efficacia) dell’istanza di definizione dei
pagamenti ritardati o omessi.
Il motivo è fondato e da accogliersi.
Invero, con indirizzo condivisibile e qui puntualmente applicabile per l’identità di
fattispecie, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che:” Il condono previsto

e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni
presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di
mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di
condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie
regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al
contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da
effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione
ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla determinazione del “quantum”,
esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa
presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è
condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale
determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il
solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive”
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20745 del 06/10/2010).
Non resta che concludere che la sentenza di appello, che non si è conformata ai
predetti principi, merita senz’altro la cassazione, sicché poi la Corte potrà decidere la
controversia nel merito, non apparendo necessari ulteriori accertamenti.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 novembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

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all’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, relativo alla possibilità di definire gli omessi

delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la
parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 2.400,00
oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma 1’11 luglio 2013.

P.Q.M.

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