Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20018 del 06/10/2016

Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13620-2014 proposto da:

A.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO

CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ASCIONI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI MAINI giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA FARNESE SPA, T.E.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3773/2013 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata

il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato ADRIANO ABATE per delega;

udito l’Avvocato ANGELO BERTONCINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. A.M.C. ha proposto ricorso per cassazione contro la Banca Farnese s.p.a. ed T.E.E. avverso la sentenza del 20 novembre 2013, con cui il Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. proposta da essa ricorrente avverso l’ordinanza con la quale, nell’udienza dell’8 febbraio 2010, il Giudice dell’Esecuzione aveva provveduto sulle contestazioni insorte riguardo al progetto di distribuzione predisposto nell’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare introdotta dalla ricorrente contro il T., nella quale la Banca Farnese era intervenuta quale creditrice ipotecaria.

p.2. Il Tribunale, con la sentenza impugnata ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, in quanto l’opponente, a seguito del deposito del ricorso ai sensi dell’art. 617 c.p.c. in data 26 febbraio 2010 e della fissazione dell’udienza di comparizione da parte del giudice dell’esecuzione per il 31 marzo 2010, con temine per la notificazione alle controparti sino al 22 marzo 2010, non aveva provveduto alla notificazione. Peraltro, comparendo l’opponente alla detta udienza ed avendo chiesto fissarsi nuova udienza, questa era stata fissata per giorno 21 aprile 2010, nella quale, a seguito di tempestiva notifica nel nuovo temine concesso, la Banca era comparsa eccependo l’inammissibilità dell’opposizione per il mancato rispetto del termine originariamente concesso per la notificazione e contestando la fondatezza nel merito dell’opposizione. Il Giudice dell’Esecuzione si era riservato sulla richiesta dei provvedimenti ai sensi dell’art. 618 c.p.c. ed aveva ritenuto infondate le contestazioni sollevate dalla ricorrente sull’ordinanza emessa in sede esecutiva e fissato il termine per l’introduzione del giudizio nel merito, che era stato introdotto tempestivamente dalla ricorrente.

p.3. Al ricorso, che propone due motivi, ha resistito con controricorso la Banca Centropadana Credito Cooperativo – Scoeità Cooperativa, qualificandosi come acquirente – previa autorizzazione della Banca d’Italia del ramo d’azienda di Banca Farnese s.p.a. e successore a titolo particolare della stessa come da indicata e prodotta scrittura privata autenticata a data 31 marzo 2014.

La resistente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con un primo motivo il ricorso deduce “omesso esame di punti decisivi della controversia – vizio di motivazione e comunque conflitto di giudicati sul punto (ne bis in idem); violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”.

Si assume che la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità in quanto avrebbe disatteso quanto emergeva dagli atti processuali e segnatamente il fatto che nella prima udienza di comparizione fissata per la fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, questi aveva concesso una vera e propria rimessione in termini provvedendo sulla richiesta della qui ricorrente di concessione di un nuovo termine per rinnovare la notificazione e fissando una nuova udienza per il 21 aprile 2010 con termine per la notificazione del ricorso e del decreto sino al 12 aprile 2010. Al Tribunale in fase di merito sarebbe sfuggita tale circostanza ed anche che, dando il provvedimento sulla fase sommaria all’esito della nuova udienza, il giudice dell’esecuzione aveva disatteso l’eccezione della Banca Farnese, reputando il ricorso della A. tempestivo “in forza del provvedimento di questo giudice in data 31.03.2010 che ha rimesso in termini la ricorrente”.

Intervenendo su una questione che il giudice dell’esecuzione aveva deciso nel modo ora detto, il Tribunale sarebbe incorso in un vero e proprio bis in idem.

p.2. Con un secondo motivo si prospetta “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, e comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Vi si sostiene che la motivazione enunciata dal Tribunale si sarebbe adagiata sulla prospettazione svolta dalla Banca confondendo una disposta rimessione in termini con una proroga dei termini e si sostiene che la rimessione in termini sarebbe regolata dall’art. 153 c.p.c., mentre l’istituto della proroga sarebbe regolato dall’art. 154 c.p.c..

p.3. I due motivi possono esaminasi congiuntamente e, fermo che concernono la violazione di norme sul procedimento anche per i profili motivazionali, vanno ritenuti fondati, sebbene sulla base di quanto questa Corte, per esaminarli è costretta a valutare in ordine all’esatto diritto applicabile al procedere del giudice dell’esecuzione nella fattispecie.

Ciò, alla stregua del principio di diritto secondo cui: “In ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè per omologia con quanto prevede la norma di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2 (là dove consente la salvezza dell’assetto di interessi, per come regolato dalla sentenza di merito, allorquando la soluzione della questione di diritto data dalla sentenza impugnata sia errata e, tuttavia, esista una diversa ragione giuridica, che, senza richiedere accertamenti di fatto, sia idonea a giustificare la soluzione della controversia sancita dal dispositivo della sentenza in relazione alla questione sollevata dal motivo di ricorso), deve ritenersi che, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l’efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’integrazione di una eccezione in senso stretto.”: così Cass. n. 19132 del 2005. Adde: Cass. n. 6935 del 2005: “In ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè per omologia con quanto prevede la norma di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, deve ritenersi che, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l’efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’integrazione di una eccezione in senso stretto. (Sulla base di tali principi la Suprema Corte, investita della denuncia di violazione del divieto di domande nuove in appello, ha rilevato d’ufficio che l’introduzione di detta domanda era, in realtà avvenuta in primo grado e che il giudice d’appello, cui la relativa questione era stata devoluta, non ne aveva rilevato la fondatezza).; inoltre: Cass. n. 20328 del 2006; n. 24183 del 2006; n. 4994 del 2008; (ord.) n. 10841 del 2011; n. 3437 del 2014.

p.4. Queste le ragioni di fondatezza del motivo, che sono scrutinabili senza che rilevino le problematiche di autosufficienza sollevate dalla resistente.

p.4.1. Nella situazione verificatasi nella prima udienza di comparizione fissata per la fase sommaria il giudice dell’esecuzione, in ragione della perentorietà del termine concesso con il decreto di fissazione dell’udienza ed in assenza di ragioni per una rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c. avrebbe dovuto astenersi dal fissare una nuova udienza, in quanto la perentorietà del termine di cui all’art. 617, comma 1 esclude che qualora l’opponente non provveda ad attivare il contraddittorio e voglia insistere tuttavia nella prosecuzione del giudizio possa ottenere altro termine e, quindi, la fissazione di una nuova udienza di comparizione ai fini della fase sommaria.

Il procedere del giudice, in questo caso, è scandito dell’art. 617 c.p.c., comma 2: egli deve dichiarare definita la fase sommaria e concedere, stante l’inciso “in ogni caso” all’opponente termine perentorio per l’inizio del giudizio di merito. Ciò, in quanto l’inosservanza del termine perentorio fissato nel decreto di fissazione dell’udienza per la fase sommaria è rilevante solo ai fini di essa, ma non può precludere che sull’azione di opposizione agli atti debba, se lo ritiene l’opponente, aver luogo lo svolgimento della cognizione piena con il giudizio di merito.

Qualora invece l’opponente deduca di non aver provveduto alla notifica o di avervi provveduto tardivamente, l’opposto non sia comparso, e l’opponente prospetti una ragione di rimessione in termini, il giudice dell’esecuzione deve, invece, concedere, se ritenga fondata l’istanza, il nuovo termine e rifissare l’udienza di comparizione ai fini dello svolgimento della fase sommaria. Nella nuova udienza, naturalmente se il nuovo termine sarà stato osservato, si provvederà ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2.

Ora, nel caso di specie la ricorrente sostiene che il giudice dell’esecuzione abbia rifissato l’udienza ai fini della fase sommaria concedendole una rimessione in termini, mentre la resistente lo contesta.

Nell’uno come nell’altro caso in sede di giudizio di merito il Tribunale non avrebbe potuto definire il giudizio come lo ha definito, cioè con una pronuncia di inammissibilità dell’opposizione, ma avrebbe dovuta esaminare la stessa nel merito.

L’esposta soluzione è in nuce in Cass. (ord.) n. 17860 del 2011 (che si occupò del caso in cui all’udienza di comparizione della fase sommaria non vi era stata comparizione di alcuno) ed è implicitamente avallata da Cass. n. 19160 del 2014 (che si occupò invece di un caso in cui all’udienza di comparizione della fase sommaria non era comparso nessuno e l’opponente aveva depositato dichiarazione di rinuncia all’opposizione anteriormente all’udienza).

La giurisprudenza evocata dalla decisione impugnata, invece, non è pertinente, perchè relativa al giudizio di opposizione prima della riforma di cui alla L. n. 52 del 2006 e, dunque, non dev’essere discussa.

p.5. Il ricorso è accolto e la sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Brescia, che provvederà, in persona di altro magistrato addetto all’ufficio, sul giudizio di merito considerando l’opposizione della A. ammissibile.

Al giudice di rinvio è rimesso il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia al Tribunale di Brescia, in persona di altro magistrato addetto all’ufficio, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA