Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20017 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9501-2007 proposto da:

D.S.M., D.P. coniugi e coeredi,

elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA MARCONI 15 PAL. ARTE

MODERNA, presso lo studio dell’avvocato D’AMBROSIO MASSIMO,

rappresentati e difesi dall’avvocato LUCCHETTI DINO, giusta delega a

margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LATINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 33/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 01/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione, che è stata comunicata al p.m. ed alla parte ricorrente e che il collegio condivide:

“Lo CTR del Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dai ricorrenti avverso la sentenza di primo grado depositata il 2.09,2002 in quanto tardivamente proposto con atto “notificato alla controparte il 22.06.2004, e quindi ben oltre il termine lungo, nella fattispecie di un anno e 46 giorni, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38 …

trattandosi in effetti di controversia non condonabile ai sensi della L. n. 289 del 2002”.

I contribuenti ricorrono per la cassazione della decisione della CTR denunciando violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16.

L’Amministrazione non si è difesa.

La causa può decidersi con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., n. 5.

Il ricorso è inammissibile perchè non chiarisce i termini del contrasto che lamenta fra la interpretazione della norma applicata dalla CTR e quella diversa che ritiene corretta. La sentenza non motiva la affermazione che la controversia non era condonabile, sicchè avrebbe potuto censurarsi per vizio di motivazione, ma non per violazione di legge. Non risulta infatti che abbia applicato un principio di diritto diverso da quello invocato col ricorso.

Per altro verso, il ricorso è inammissibile perchè non rispetta il disposto dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis. Il quesito con cui si conclude la doglianza di violazione di legge (“Può essere considerata lite pendente, secondo le finalità tipicamente previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 16 l’impugnazione proposta avverso un avviso di liquidazione di imposta di successione ed irrogazione delle sanzioni del quale, pur non essendo contestata la misura dell’imposta, risultino formulate apprezzabili critiche in diritto volte a denunciarne l’irregolarità formale e, nello specifico, l’inesistenza/nullità, ben potendo conseguire dall’accoglimento della domanda effetti diretti sul patrimonio del contribuente?”) è infatti privo di ogni concreto riferimento alla fattispecie di causa.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile”.

Va dunque dichiarato inammissibile il ricorso, senza decisione in punto spese perchè parte intimata non si è difesa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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