Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20017 del 30/08/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20017 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Data pubblicazione: 30/08/2013
MOTIVAZIONE Vizio.
ORDINANZA
f-7,/
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
DI ZAZZO ANTONINO residente a Loano,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.45/12/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Genova Sezione n. 12, in data
05.03.2010, depositata il 10 maggio 2010;
Nella Camera di Consiglio dell’H luglio 2013, vista la
relazione del Consigliere delegato Dott. Antonino Di
Blasi;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.18032/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
pronunziata dalla CTR di Genova Sezione n. 12, del
05.03.2010, DEPOSITATA il 10 maggio 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello del
contribuente, riconoscendo e dichiarando infondata la
pretesa fiscale.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella
di pagamento, relativa ad ILOR e sopratasse dell’anno
1991, censura l’impugnata decisione per omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto
controverso e decisivo, nonché per violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c.3 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – Le doglianze prospettate dall’Agenzia con l’unico
motivo, sembrano manifestamente fondate, giacchè non
risulta
assolto
l’obbligo
motivazionale,
essendo
principio consolidato quello secondo cui è
configurabile l’omessa motivazione, “quando il giudice
di merito omette di indicare nella sentenza gli
elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
2
l – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.45,
ovvero indica tali elementi senza una approfondita
disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
logicità del ragionamento (Cass.n.890/2006,
Nel caso, la sentenza disattende tale consolidato
principio, in quanto le espressioni utilizzate
risultano assolutamente generiche, non venendo indicati
i concreti elementi utilizzati nell’iter decisionale
per giungere ad affermare che il contribuente aveva
“provveduto al pagamento di quanto dovuto”.
5 – Si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc, definendolo con l’accoglimento, per
manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte e dei principi richiamati in relazione, che il
Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va
accolto, per manifesta fondatezza e che, per l’effetto,
va cassata la decisione di appello;
Considerato che la CTR, operando e decidendo nei
3
n.1756/2006, n.2067/1998).
termini, ha fatto malgoverno di principi, espressione
di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR della Liguria, procederà al
del presente giudizio, adeguandosi ai richiamati
principi e motivando congruamente;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Liguria.
Così deciso in Roma 1’11 luglio 2013.
riesame e, quindi, deciderà, nel merito e per le spese