Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20017 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20017 Anno 2018
Presidente: PICARONI ELISA
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 5212-2017 proposto da:
SANTANII’i i,0 CARMIThA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA1T, GREGOR10 VII 16, presso lo studio dell’avvocato

GR WANNI che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
CR1′,MASC01,1 GLAN1,11(11, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTI 1)1 CASSAZIONI,
rappresentato e difeso dall’avvocato IARIA ROSAR1A SCISC10;
controricorrente contro
1131Z.\1-11M;
– intimato –

Data pubblicazione: 27/07/2018

avverso la sentenza n. 3044/2016 della CORTI’. D’ ALTI Th1,0 di
MII ,ANO, depositata il 20/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella carriera di consiglio non
partecipata del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. CI USI ‘,1 3 13 1,

SSO.

Ric. 2017 n. 05212 sez. M2 – ud. 18-01-2018
-2-

ritenuto che il Tribunale di Nlilano rigettò le domande avanzate da
Carmela Santaniello nei confronti di Ibbrahim 11 bbasi e Gianluca
Cremasoli, &quale aveva citato quesfultimi chiedendo la risoluzione
per colposo inadempimento dei dedotti contratti di appalto, intercorso
con 11 \bbasi, e d’opera, quale direttore dei lavori, con Cremasoli,

regola d’arte, oltre al risarcimento del danno;
– ilano, con la sentenza di cui iìi epigrafe,
che la Corte d’appello di M
confermò la statuizione di primo grado;
ritenuto che con i primi due motivi del ricorso proposto dalla
Santaniello, unitariamente scrutinabili a cagione della loro connessione,
viene denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 2735 e 2732,
cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assumendosi che
il geometra Cremasoli aveva provveduto a predisporre, sottoscrivere,
insieme alla parte, e depositare la D I \ . presso il comune di Milano,
dichiarandosi direttore dei lavori e progettista e poiché ciò costituiva
confessione extragiudiziale, non contestabile al di fuori dei casi
preveduti dall’art. 2732, cod. civ., male aveva fatto la Corte locale a
escluderne la portata decisiva;
ritenuto che con il terzo motivo si lamenta violazione o falsa
applicazione dell’art. 1414, cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., poidie la sentenza, affermando che la dichiarazione di cui
sopra era stata resa al solo fine burocratico di consentire la
regolarizzazio me di lavori già effettuati, aveva illegittimamente rilevato
d’ufficio la pretesa simulazione;
considerato che il ricorso risulta manifestamente destituito di giuridico)
fondamento per le ragioni di cui appresso:
a) la sentenza d’appello, richiamando e condividendo quella di primo
grado, attraverso) lo scrutini() delle prove, non censurabile in questa

assumendo che i lavori edilizi svolti dall’appaiante erano risultati non a

sede, C giunta alla conclusione che il Lret asoli era stato iil(alrftalto del
S( lo assemblaggio della doc(lmentazione’ da predisp()VO per una
successiva domanda di sanatoria, non avendo svolto la funzione di
direttore dei lavori scritture private del 3/12/2004 e del I 7/3/2005);

(

mesti )

111

caso, la dedotta confessione extragiudiziale, In Timm> priva

dell inimus confitendi (cii ). diretta ad afTerrnare fatti a

Te sfavorevoli e

faV( revoli all’alm parte) e, in ogni caso, pc)iché rivolta ad un terzo (la
P-\:) , era ea-imillultie liberamente apprezzabile , a sensi iell’art 2735,
comma l, seconda parte, cod. civ. (cfr. senti. nn. 1/02/ 2 015,
9 0316/08,

25468/010);

🙂 il terzo motivo e privo di pregio, non rinvenendosi nel
ragionamento decisorio alcuna declaratoria di simulazione negAmiale,
essendosi, ben diversamente, la Corte locale limitata ad affermare, sulla
scorta del pr()prio libero apprezzamento, che l’incarico al
professionista non aveva riguardato la direzione dei lavori, ma la
predisposizione della pratica ocunrente per ottenere la sanatoria di
lavori edilizi in precedenza svolti, quindi, in definitiva, la critica, sotto
l’usbergo della prospettata (peraltro, in assenza dell’evocazione del
pertinente art. 112, cod. proc. civ.) ultrapenziorie, mira ad ottenere un
inammissibile riesame di merito (dr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000,
27/12/2016, Rv. 6-(2209);
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza

e_

posso. liquidarsi In favore del controricorrente Cremasoli siccome
dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchz7
delle alt vita espletate.

1)) peraltro dalla compilazione della I) \. non poteva sorgere,

considerato che non ricorre l’ipotesi del raddoppio di cui all’art. 13,
comma i -(uater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17,1. n.
228/ 9 01 9 , in quanto la ricorrente risulta essere stata ammessa al
patrocinio a spese dello Stato, con esonero, pertanto dal pagamento
del contributo unificato;

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del
contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in (‘
1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15’,/o,
agli esborsi liquidati in 200,00 e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 18 gennaio 2018
Il Presidente
Illisa Pica 0111)

P.Q.M.

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