Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20017 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 24/09/2020), n.20017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29855-2018 proposto da:

DE TRA SUD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE, 15,

presso lo studio GREZ, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI

NILO;

– ricorrente –

NECI GLOBAL SERVICE SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANO RUSSO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 366/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 9.6.2010, successivamente all’esperimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 669-bis c.p.c., la società De Tra Sud Srl evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Taranto la società Neci Global Service Srl, invocandone la condanna al risarcimento del danno derivante dalle infiltrazioni interessanti un capannone destinato ad opificio industriale.

Si costituiva la società convenuta, resistendo alla domanda ed eccependo di non aver mai ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo della fase di accertamento tecnico preventivo.

Con sentenza n. 1482/2016 il Tribunale riteneva sussistente il grave inadempimento di Neci Global Service Srl, che condannava al risarcimento del danno, quantificato in Euro 50.545,00.

Interponeva appello avverso detta decisione Neci Global Service Srl e si costituiva in secondo grado l’originaria società attrice, resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 366/2018, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accoglieva il gravame ritenendo che, in assenza della prova della notificazione del ricorso per accertamento tecnico preventivo presso la sede effettiva della società appellante, non potesse essere opposta a quest’ultima la relazione conclusiva dell’ausiliario, in difetto della quale non poteva considerarsi raggiunta la prova della domanda originaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione De Tra Sud Srl affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso Neci Global Service Srl, spiegando ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte di Appello avrebbe trascurato il fatto che il ricorso per accertamento tecnico preventivo era stato notificato tanto alla sede legale della società resistente, sita in (OMISSIS), che in quella sita in (OMISSIS), che era stata dichiarata da Neci Global Service Srl nel ricorso per decreto ingiuntivo a seguito del quale era stato emesso dal Tribunale di Taranto il provvedimento monitorio n. 526/2009, notificato in uno al pedissequo atto di precetto alla società De Tra Sud Srl in data 3.6.2009. Di conseguenza, il ricorso introduttivo della fase ante causam era stato ritualmente notificato e la mancata partecipazione della società convenuta all’accertamento tecnico era dipesa esclusivamente dalla scelta processuale di quest’ultima e non poteva comportare l’inopponibilità dell’esito dell’accertamento stesso.

Il motivo è inammissibile.

Va considerato che dall’esame degli atti risulta che, effettivamente, la notificazione del ricorso introduttivo della fase di accertamento ante causam fu tentata non solo presso la sede legale di Neci Global Service Srl, ma anche presso la diversa sede da quest’ultima dichiarata, sita in (OMISSIS). L’affermazione della Corte di Appello, secondo cui “… se si tiene conto che il ctu giurava all’udienza di comparizione del 17/04/2009 e che la relazione di atp veniva depositata il 17/02/2010, ben avrebbe potuto tempestivamente la ricorrente inoltrare istanza al giudice per la rinotifica del ricorso alla resistente, consentendo alla stessa di partecipare alle operazioni peritali”, contenuta alle pagg.3 e 4 della sentenza impugnata, è quindi frutto di un evidente errore di fatto, poichè il giudice di secondo grado non ha tenuto conto del fatto che quella notifica era stata già tentata dalla De Tra Sud Srl in data 2.1.2009. Tuttavia detto errore è caduto su un dato di fatto oggetto di immediata percezione ed è dipeso da una falsa percezione della realtà, ond’esso avrebbe dovuto essere dedotto mediante lo strumento della revocazione ordinaria. Il principio è stato affermato in relazione all’omesso esame dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale con cui era stata eseguita la notificazione dell’atto di appello, ma è applicabile in tutti i casi in cui la svista “… abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23173 del 14/11/2016, Rv.642019).

In termini analoghi anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 28143 del 05/11/2018, Rv.651495, che ha affermato l’ammissibilità della revocazione della sentenza di cassazione che, senza statuire sulla validità della notifica e sulla tempestività della proposizione del ricorso, abbia ritenuto correttamente instaurato il rapporto processuale per effetto di una falsa percezione della realtà ovvero di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile. Detta decisione ha configurato come revocatorio l’errore commesso dalla Corte di cassazione che, sull’erroneo presupposto dell’avvenuta costituzione della parte intimata, smentita con evidenza dagli atti, aveva accolto il ricorso, senza compiere alcuna valutazione sulla regolarità del procedimento notificatorio, invece da escludersi per difetto di prova dell’avvenuta consegna del piego raccomandato al destinatario indicato nell’atto.

In definitiva, va ribadito che “… non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all’effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza Europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonchè l’ordinata amministrazione della giustizia” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8984 del 11/04/2018, Rv. 648127).

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’errata e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte pugliese ha erroneamente addebitato alla De Tra Sud Sri una violazione del principio del contraddittorio in effetti inesistente, posto che la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo era stata tentata anche in (OMISSIS) e non solo presso la sede legale di Neci Global Service Srl.

La doglianza è inammissibile poichè con essa la società ricorrente deduce un vizio di motivazione senza tener conto dei limiti di deduzione previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, come modificato a seguito della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012. Il vizio di motivazione va infatti interpretato “… alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta infine la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto che le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo costituissero l’unica prova della domanda originariamente proposta da De Tra Sud Sri, senza considerare che – come già affermato dal Tribunale nella sentenza di primo grado – l’appaltatrice Neci Global Service Srl aveva espressamente riconosciuto la propria responsabilità per i vizi oggetto della domanda con missiva del 30.6.2006, impegnandosi ad eliminarli.

La censura è inammissibile poichè essa si risolve in una istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Inoltre, la doglianza è ulteriormente inammissibile nella parte in cui invoca un nuovo apprezzamento delle prove, dovendo ribadirsi, sul punto, il principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

In definitiva, il ricorso principale va rigettato.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, invece, Neci Global Service Srl lamenta la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 poichè la Corte di Appello avrebbe liquidato le spese del primo e del secondo grado di giudizio in misura inferiore ai valori indicati dalla tariffa forense applicabile ratione temporis.

La censura è fondata. Risulta invero dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 che il compenso previsto per i giudizi di valore compreso tra Euro 26.001 ed Euro 52.000, relativamente a tutte le fasi processuali, da quella di studio sino a quella di decisione, è pari, ai minimi di tariffa, ad Euro 3.972 per il giudizio di primo grado e ad Euro 5.338 per quello di appello. La liquidazione operata dalla Corte territoriale, pari ad Euro 3.000 per il primo grado e ad Euro 4.000 per quello di seconda istanza, è stata quindi disposta in violazione dei minimi di tariffa, in assenza di qualsiasi motivazione circa la deroga a questi ultimi. Dal che consegue l’accoglimento del ricorso incidentale ed il rinvio della causa, limitatamente alla censura accolta, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio, nel determinare le spese dell’intero giudizio, di merito e di legittimità, avrà cura di conformarsi al principio secondo cui, nella determinazione delle spese processuali dovute per ciascun singolo grado del giudizio, il giudice di merito deve tener conto degli elementi indicati dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1 (caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività prestata; importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare; condizioni soggettive del cliente; risultati conseguiti; numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate) e può operare, rispetto ai valori medi indicati nella tariffa allegata al predetto D.M. e senza onere di specifica motivazione, gli aumenti e le diminuzioni espressamente previste come applicabili “di regola” dalla disposizione in commento; è invece tenuto a fornire specifica motivazione nel caso in cui egli ritenga di determinare le spese dell’intero giudizio, o di una singola fase o grado di esso, in misura inferiore o superiore rispetto alle predette variazioni indicate come applicabili “di regola” dalla norma.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso principale e accoglie quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale e rinvia la causa, anche per le spese del presente grado di legittimità, alla Corte di Appello di Lecce, in differente composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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