Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20017 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 22/09/2010), n.20017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20373-2006 proposto da:

C.S., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RONCEGNO 5, presso lo studio dell’avvocato CARPENTIERI FRANCESCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato D’ARMA GAETANO, giusta mandato a

margine del ricorso e da ultimo domiciliato d’ufficio presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e FAVATA EMILIA,

giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del

21/07/06, rep. 71362;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 148/2006 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 18/03/2006 R.G.N. 92/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.S. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Caltanisetta, pubblicata il 18 marzo 2006, che ha accolto l’appello dell’INAIL contro la decisione con la quale il Tribunale di Gela aveva accolto la domanda del lavoratore e condannato l’INAIL alla costituzione di una rendita da ipoacusia professionale, con inabilità del 19%.

Il ricorso è articolato in tre motivi.

L’INAIL si è difesa con controricorso.

Il primo motivo denunzia il vizio di “omessa motivazione circa un punto controverso della controversia”.

L’omissione concernerebbe le ragioni della adesione alla CTU a firma del dott. Cu.. La Corte non avrebbe motivato perchè ha aderito a tale consulenza e non avrebbe risposto alle critiche formulate dal ricorrente con le note di udienza del 25 maggio 2005, nè avrebbe dato conto dei diversi giudizi formulati dal CTU di primo grado e dall’altro CTU di appello dott. A..

Il motivo è infondato. La Corte non si è limitata ad un rinvio alla consulenza, ma ne ha ripercorso l’iter e valutato gli argomenti. Al contrario, non aveva l’obbligo di riportare e contestare le diverse opinioni degli altri CTU e, soprattutto, non aveva l’obbligo di rispondere alle critiche mosse dal ricorrente e peraltro non riportate nel ricorso.

Con il secondo motivo si denunzia una violazione di legge, legge che viene indicata nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3.

In realtà il motivo ha diverso contenuto, natura processuale, perchè si assume che si sarebbe formato un giudicato interno sulla esposizione a rischio, in quanto tale situazione era stata accertata dal giudice di primo grado e l’INAIL non avrebbe appellato sul punto.

La sentenza della Corte afferma il contrario, in quanto nella esposizione dello svolgimento del processo si assume che l’INAIL aveva proposto appello deducendo la erroneità della valutazione operata dal CTU di primo grado e la non sussistenza della esposizione a rischio (pag. 3).

Rispetto a tale affermazione il ricorrente avrebbe dovuto specificare la sua censura in applicazione del criterio dell’autosufficienza del ricorso e non limitarsi ad una affermazione apodittica.

L’ultimo motivo denunzia la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 74, 78 e 131. Si assume che le conclusioni della consulenza svolta in sede di appello sarebbero errate per gravi incongruenze logiche e metodologiche. In particolare il CTU avrebbe applicato tabelle di valutazione delle ipoacusie errate.

Il quesito è generico, perchè non spiega con la dovuta precisione quali tabelle sarebbero state applicate e quali tabelle si sarebbero dovute applicare.

Inoltre, e questa considerazione vale invero per tutti e tre i motivi di ricorso, nessuno dei quali da e tiene conto di ciò, il problema posto dalla ipoacusia del C., ed affrontato dalla sentenza, è di natura diversa, non si risolve in una mera quantificazione delle conseguenze della ipoacusia, ma concerne il peggioramento rispetto ad un patologia preesistente al lavoro.

La Corte da atto – e il punto non è oggetto di censura – che il C., quando venne assunto era già affetto, come si evince da un audiogramma dell’epoca, da un marcato deficit uditivo bilaterale con perdita della capacità uditiva del 40% a dx e del 42% a sx e da atto che nel periodo di lavoro, dal (OMISSIS), in cui è stato esposto a livelli di rumorosità non costanti e comunque di poco superiori ai limiti di tollerabilità, il peggioramento fu minimo, in quanto, come emerge da un audiogramma di poco successivo alla cessazione del lavoro ((OMISSIS)), il deficit era passato al 47% a dx e al 43% a sx.

E’ questo il fondamento della consulenza tecnica d’ufficio e della decisione, che peraltro affronta il problema con motivazione adeguata e priva di contraddizioni, non limitandosi ad un mero richiamo della consulenza.

Il ricorso pertanto è infondato. Nulla sulle spese considerata l’epoca del ricorso introduttivo del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

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