Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20017 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.11/08/2017),  n. 20017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9963-2013 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentanze pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA C MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CONSOLO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.C. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell’avvocato SARA D’ONOFRIO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5408/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/07/2012, R. G N. 1523/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quante di ragione; udito l’Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI per delega

orale GIUSEPPE CONSOLO;

udito l’Avvocato SARA D’ONOFRIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5408/2012, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città con cui era stata accolta la domanda di B.C., proposta nei confronti della società RAI – Radiotelevisione Italiana e avente ad oggetto l’impugnativa dei contratti a termine con i quali, a decorrere dal 29.1.1997, era stata assunta quale lavoratrice subordinata, in qualità di montatore in relazione alla necessità di preparare e produrre dodici programmi televisivi.

2. La predetta Corte, per quello che interessa in questa sede, nel confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla stipula del primo contratto a termine, poneva alla base della decisione il principio fondante secondo il quale, a norma della L. n. 230 del 1960, art. 1, comma 2, lett. e) come modificato dalla L. 23 maggio 1977, n. 266 l’assunzione a termine poteva considerarsi legittima solo ricorrendo contestualmente i requisiti della temporaneità e della specificità. Conseguentemente, secondo la Corte territoriale, non avendo la parte datoriale provato siffatta contestuale ricorrenza l’apposizione al contratto dedotto in giudizio doveva ritenersi illegittimo. Rilevavano, poi, i giudici del merito che il mero decorso del tempo tra la scadenza del contratto e la proporzione dell’azione giudiziaria per fare valere l’illegittimità del termine ovvero la stipulazione di un successivo contratto a termine non poteva di per sè, in difetto di altre significative circostanze, costituire elemento idoneo ad esprimere in maniera inequivocabile la volontà delle parti di risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato risultante dalla conversione del primo contratto. In mancanza di appello sul capo della sentenza riguardante la statuizione risarcitoria, che doveva ritenersi ormai passata in cosa giudicata, non applicava la disciplina dello jus superveniens costituita dalla L. n. 183 del 2010, art. 32.

3. Per la cassazione propone ricorso la Rai – Radiotelevisione italiana spa affidato a quattro motivi.

4. B.C. resiste con controricorso.

5. Sono state depositate memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società, deducendo violazione e/o falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2 lett. e) come modificato dalla L. n. 260 del 1977, sostiene che la Corte di appello non ha tenuto conto che la specificità del programma non significa che lo stesso debba essere straordinario, eccezionale o specialistico, bensì che debba essere determinato, individuato, nominato, come appunto quelli per i quali era stata assunta la lavoratrice.

2. Con il secondo motivo si contesta, denunziando violazione e/o falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e) come modificato dalla L. n. 260 del 1977, che ai fini della legittimità del termine il lavoratore debba svolgere mansioni specifiche.

3. Con il terzo motivo la ricorrente, allegando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. nonchè degli artt. 1362 e ss c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), assume, in punto di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, la rilevanza della mera inerzia del lavoratore se protratta per un periodo di tempo apprezzabile.

4. Con il quarto motivo si censura la violazione e/o la mancata applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 in relazione all’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) eccependo che erroneamente la Corte distrettuale aveva ritenuto la mancanza di appello sul capo di sentenza riguardante le statuizioni risarcitorie, quando invece, dopo la esposizione dei vari motivi di impugnazione e prima della formulazione delle conclusioni, vi era stato il rinvio al contenuto della memoria difensiva di 1 grado ove si respingevano fermamente le richieste economiche avanzate dalla lavoratrice.

5. I primi due motivi, che in quanto strettamente connessi da un punto di vista logico-giuridico vanno trattati unitariamente, sono infondati.

6. E’, infatti, principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento alla fattispecie disciplinata dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, comma 2, lett. e) che, nel testo sostituito dalla L. 23 maggio 1977, n. 266, permette l’assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici, ai fini della legittima costituzione del relativo rapporto, è necessario che ricorrano contestualmente i requisiti della temporaneità e della specificità. Il primo implica che il rapporto si debba riferire ad un’esigenza di carattere temporaneo della trasmissione, da intendersi non nel senso di straordinarietà od occasionalità dello spettacolo (che può essere diviso in più puntate e ripetuto nel tempo), bensì nel senso che lo spettacolo abbia una durata limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione fissata dall’azienda (RAI) per cui, essendo destinato ad esaurirsi, non consente lo stabile inserimento del lavoratore nell’impresa. Il requisito della specificità, invece, comporta che il programma debba essere caratterizzato anche dalla atipicità o singolarità rispetto ad ogni altro programma normalmente e correntemente organizzato dall’azienda nell’ambito della propria attività radiofonica e televisiva. Inoltre, i suddetti due requisiti sono da intendersi tra loro strettamente connessi perchè solo se il programma è specifico e, quindi dotato di proprie caratteristiche, idonee ad attribuirli una propria individualità e univocità, esso si configura come un momento episodico dell’attività imprenditoriale e, perciò, risponde anche al requisito della temporaneità. E’ indispensabile, altresì, che l’assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicchè non può considerarsi sufficiente ad integrare l’ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, occorrendo, quindi, che l’apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo,in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell’azienda (cfr. tra le altre Cass. 24.1.2006 n. 1291; Cass. 25.9.2008 n. 24049; Cass. 26.5.2011 n. 11573; Cass. 28.2.2014 n. 4849).

7. Nella specie la Corte di merito si è attenuta a tali principi rilevando, appunto, che non era risultato provato da parte della RAI la specificità e temporaneità dei programmi nel senso sopra indicato (che, invece, erano tipici della normale programmazione RAI, andati in onda per diversi anni sia pure con elementi di novità e con diversi protagonisti) nè l’apporto lavorativo della B. (che svolgeva mansioni di montatore) si inseriva, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma.

8. Il terzo motivo è parimenti infondato.

9. Invero, anche secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che si accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, essendo il solo decorso del tempo o la semplice inerzia del lavoratore, successiva alla scadenza del termine, insufficienti a ritenere sussistente la risoluzione per mutuo consenso, costituente pur sempre una manifestazione negoziale, che, seppure tacita, non può essere configurata su un piano esclusivamente oggettivo, in conseguenza della mera cessazione della funzionalità di fatto del rapporto di lavoro, fermo restando che la valutazione del significato e della portata del complesso degli elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (Cass. 28.1.2014 n. 1780; Cass. 4.8.2011 n. 16932).

10. Nel caso in esame la Corte territoriale si è attenuta a tale principio ed ha, appunto, come sottolineato che il mero decorso del tempo tra la scadenza del contratto e la proposizione dell’azione giudiziaria per fare valere l’illegittimità del termine ovvero la stipulazione di un successivo contratto a termine non poteva, di per sè, in difetto di altre significative circostanze, costituire elemento idoneo ad esprimere in maniera inequivocabile la volontà delle parti di risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato risultante dalla conversione del primo contratto.

11. Il quarto motivo è, invece, meritevole di accoglimento.

12. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 27.10.2016 n. 21691), ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile il giudicato in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente.

13. Ne consegue, in accoglimento del quarto motivo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte intimata ex art. 32 cit., per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr. per tutte Cass. n. 14461/2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr tra le altre Cass. n. 3062/2016).

PQM

 

accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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